AS 2006 4655
Ordinanza concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico
Ordinanza concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico
dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale (LTF), ordina:
Art. 1 Principio Le autorità cantonali notificano senza indugio e gratuitamente alle autorità federali legittimate a ricorrere le decisioni di ultima istanza che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante: a. ricorso in materia civile secondo l’articolo 72 capoverso 2 lettera b LTF; b. ricorso in materia penale secondo l’articolo 78 capoverso 2 lettera b LTF; c. ricorso in materia di diritto pubblico.
Art. 2 Eccezioni Non occorre notificare le decisioni cantonali di ultima istanza: a. in materia di vigilanza sulle autorità tutorie, gli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio; b. sull’interdizione, l’istituzione di un’assistenza o di una curatela e la priva- zione della libertà a scopo d’assistenza; c. in materia di protezione del figlio; d. pronunciate in applicazione della legge del 22 giugno 19792 sulla pianifica- zione del territorio e concernenti autorizzazioni edilizie nelle zone edificabili.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
RS 173.110.47