AS 2006 4657
AS 2006 4657
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)
Modifica dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificata come segue:
Allegato 2:
Voce di tariffa2 Aliquota preferenziale Paesi beneficianti (Codice ISO 2)
applicabile Aliquota normale meno
… 2402. 10 00 290.— MX
2403. 91 00 esente KR
99 10 esente KR
99 20 esente KR
99 30 esente SG, KR
…
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz