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AS 2006 4687

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Modifica del 15 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 gennaio 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004), 1579 (2004), 1683 (2006) e 1689 (2006)3 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 cpv. 3 lett. b 3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: b. l’utilizzazione esclusiva da parte delle forze di sicurezza e di polizia del governo liberiano, controllate e formate dall’inizio del mandato della MINUL nell’ottobre del 2003;

Art. 5 Abrogato

Art. 7 cpv. 1 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2 e 4.

Art. 9 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 4 o 6 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 LEmb.