AS 2006 4777
Ordinanza del DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici
Ordinanza del DATEC sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici
Modifica del 20 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 18 luglio 20021 sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Art. 5 Decisioni di accertamento 1 Se il DATEC ritiene che le condizioni di esenzione di un settore o di un settore parziale non siano soddisfatte, il richiedente può chiedere al DATEC una decisione di accertamento; questa è impugnabile presso il Tribunale amministrativo federale. 2 Se un settore o un settore parziale è esentato dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici, ogni potenziale committente può chiedere al DATEC una deci- sione di accertamento; questa è impugnabile presso il Tribunale amministrativo federale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
20 novembre 2006 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
1 RS 172.056.111
2006-1638 4777
Esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici RU 2006
4778