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AS 2006 4795

Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPer-DDPS)

Modifica del 17 novembre 2006

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 3 1 L’Aggruppamento armasuisse dispone lo sviluppo di prodotti, stabilisce norme per gli oggetti d’equipaggiamento d’ordinanza ed emana, d’intesa con la Base logistica dell’esercito (BLEs), le prescrizioni tecniche per l’acquisto.

3 Acquista gli oggetti d’equipaggiamento nella quantità richiesta dalla BLEs.

Art. 3 Vendita La BLEs disciplina la vendita di oggetti d’equipaggiamento.

Art. 4 Fornitura di distintivi Ai fabbricanti è consentito fornire distintivi militari d’ordinanza soltanto alla BLEs.

Art. 6 Consegna del primo equipaggiamento Il primo equipaggiamento è consegnato alle reclute nelle scuole reclute conforme- mente alle tabelle d’equipaggiamento della BLEs.

Art. 9 Idoneità all’impiego delle calzature civili Le calzature civili portate con sé in servizio militare al posto delle calzature d’ordinanza devono rispettare le prescrizioni tecniche emanate dalla BLEs d’intesa con l’Aggruppamento armasuisse.

1 RS 514.101

2006-0838 4795

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS RU 2006

Art. 12 cpv. 1 lett. b

1 L’equipaggiamento in possesso dei militari è controllato in servizio militare:

b. da specialisti della BLEs nell’ambito di una verifica della prontezza d’impiego della truppa e dei sistemi.

Art. 13 Servizio d’istruzione

1 L’ispezione delle armi è eseguita dalla truppa:

a. in quanto parte dell’istruzione nelle ultime due settimane della scuola reclute, in ogni caso dopo l’ultimo tiro di combattimento; b. nel servizio di perfezionamento della truppa. 2 La prestazione di servizio certificata nel libretto di servizio dal comandante vale contemporaneamente come attestazione dell’avvenuto compimento dell’ispezione delle armi.

Art. 14 e 15 Abrogati

Art. 21 cpv. 1 e 4 1 I titolari dell’autorizzazione secondo l’articolo 19 sono sottoposti al controllo della BLEs.

4 Abrogato

Art. 27 cpv. 1

1 L’equipaggiamento dev’essere depositato presso un punto di ristabilimento

stabilito dalla BLEs.

Art. 28 cpv. 1 e 2 frase introduttiva 1 Il comando di circondario competente comunica alla BLEs i depositi che autorizza o revoca.

2 La BLEs comunica al comando di circondario competente: …

Art. 31 cpv. 1 1 I militari che abitano all’estero in prossimità del confine svizzero e non fruiscono di un congedo per l’estero, depositano il loro equipaggiamento presso un punto di ristabilimento stabilito dalla BLEs.

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS RU 2006

Titolo che precede l’art. 33 Sezione 2: Ritiro dell’equipaggiamento depositato

Art. 33 Soppressione del deposito Se non sussistono più le condizioni per il deposito, i depositanti devono ritirare spontaneamente il loro equipaggiamento dal punto di ristabilimento.

Art. 34 Servizio militare Al più tardi otto giorni prima dell’inizio del servizio militare, i depositanti devono ritirare il proprio equipaggiamento dal punto di ristabilimento o farselo spedire a proprie spese.

Art. 35 cpv. 1

1 Se l’arma personale è stata depositata a causa di un incombente abuso (art. 7

dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sull’equipaggiamento personale dei militari), la BLEs rileva l’identità della persona che consegna l’arma e si fa confermare per scritto i motivi del ritiro dell’arma.

Art. 36 cpv. 2

2 LaBLEs fa verificare, almeno ogni tre anni, dal comando di circondario

competente se le condizioni per il ritiro sono ancora valide.

Art. 37 cpv. 2

2 Le pertinenti domande devono essere indirizzate alla BLEs unitamente

all’attestazione di membro attivo.

Art. 43 cpv. 1 frase introduttiva e 3

1 Sono tenuti a riconsegnare l’equipaggiamento i militari: …

3 Ilcomando di circondario competente provvede al disbrigo delle formalità

amministrative per la riconsegna dell’equipaggiamento personale. L’equipaggia- mento è ritirato dalla BLEs.

Art. 44 cpv. 2

2 L’invito a riconsegnare l’equipaggiamento è emanato dal comando di circondario

competente.

Art. 45 Impedimento Il comando di circondario competente decide in merito alle domande di dispensa.

Equipaggiamento personale dei militari. O del DDPS RU 2006

Art. 46 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

17 novembre 2006 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid