AS 2006 4801
Disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria
Disposizioni esecutive dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF)
Modifica del 14 novembre 2006
L’Ufficio federale dei trasporti ordina:
I Le disposizioni esecutive del 7 giugno 19991 dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria sono modificate come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. b ed e
1 Il prezzo minimo comprende:
b. la parte relativa alla manutenzione commisurata alle prestazioni del binario, calcolata nel modo seguente:
1. 0,2 ct./tkmL per le ferrovie dotate di sovrastruttura leggera,
2. 0,25 ct./tkmL per tutte le altre ferrovie;
e. la parte relativa alla manutenzione commisurata alle prestazioni degli impianti elettrici, che ammonta a 13 ct. per treno/km e che non si applica ai treni a trazione termica.
II La presente modifica entra in vigore il 10 dicembre 2006.
14 novembre 2006 Ufficio federale dei trasporti: Max Friedli
1 RS 742.122.4
2006-2870 4801
Disposizioni esecutive dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria RU 2006
4802