AS 2006 4823
Legge federale sull'assicurazione malattie
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Modifica del 16 dicembre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 105a Effettivo degli assicurati nella compensazione dei rischi 1 I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono escluse dall’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale.
2 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché eccezionalmente quelle
federali, comunicano gratuitamente agli organi competenti dell’assicurazione sociale malattie, su richiesta scritta, i dati necessari al rilevamento degli assicurati secondo il capoverso 1. 3 Al fine di adempiere i suoi compiti secondo la presente legge, l’Ufficio federale può esigere dagli assicuratori i dati concernenti gli assicurati secondo il capoverso 1.
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II Modifica del diritto vigente La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 82a Assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora 1 Fatte salve le disposizioni seguenti, l’assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal). 2 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell’assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l’articolo 41 capoverso 4 LAMal. 3 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2. 4 I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi del- l’articolo 41 capoverso 4 LAMal. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni. 6 I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazio- ne ai costi definita nell’articolo 64 capoverso 2 LAMal. 7 Il diritto dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all’articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale.
3 RS 142.31 4 RS 832.10
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III
Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.5
2 La cifra I entra in vigore il 1° gennaio 2007.
3 L'entrata in vigore della cifra II sarà fissata ulteriormente.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 FF 2005 6635
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