AS 2006 4831
AS 2006 4831
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 3 lett. g La produzione e la preparazione di prodotti biologici sono rette dai principi seguenti: g. sono rispettate le disposizioni determinanti per la produzione agricola pre- viste nella legge del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali, nella leg- ge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque, nella legge del 7 ot- tobre 19834 sulla protezione dell’ambiente nonché nella legge del 1° luglio
19665 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Art. 18 cpv. 1 lett. e 1 I prodotti destinati all’alimentazione possono essere designati come prodotti biolo- gici nella denominazione specifica soltanto alle condizioni seguenti: e. il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a radiazioni ionizzan- ti e rispondono, per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, alle esigenze dell’articolo 7 capoverso 8 dell’ordinanza del DFI del 23 no- vembre 20056 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate.
2006-1989 4831
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2006
Art. 27 cpv. 1 lett. d
1 Le imprese di commercializzazione e i detentori di magazzini devono:
d. a scopi d’ispezione, permettere all’ente di certificazione di accedere agli spa- zi di produzione e particelle, mettere a sua disposizione la contabilità e le corrispondenti pezze giustificative e dargli tutte le informazioni utili.
Art. 34 cpv. 3 e 4 3 In caso di infrazione alle disposizioni della legislazione in materia di protezione degli animali, di protezione delle acque, di protezione dell’ambiente nonché di pro- tezione della natura e del paesaggio, gli organi di esecuzione interessati informano gli enti di certificazione e gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari. 4 La mancata osservanza di disposizioni della legislazione in materia di protezione degli animali, di protezione delle acque, di protezione dell’ambiente nonché di pro- tezione della natura e del paesaggio deve essere accertata mediante una decisione passata in giudicato.
Art. 38 cpv. 1 1 Fino al 31 dicembre 2008, singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell’azienda, sempre che per il resto dell’azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5–10 e 12–16 OPD7.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 910.13