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AS 2006 4833

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)

dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per prodotti agricoli vegetali e animali, nonché per prodotti agricoli vegetali e ani- mali trasformati. 2 Si applica unicamente ai prodotti fabbricati in Svizzera ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 2 Designazioni «montagna» e «alpe» 1 I termini seguenti e le designazioni da essi derivate possono essere utilizzati per designare i prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1, nonché nei documenti commer- ciali e nella pubblicità relativa a questi prodotti, solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute:

Tedesco Francese Italiano Romancio

a. Berg montagne montagna muntogna b. Alp alpage alpe alp

2 Non sottostà alle esigenze della presente ordinanza la designazione contenente il termine «Alpi», quando esso si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.

RS 910.19 1 RS 910.1

2006-2312 4833

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2006

Art. 3 Certificazione 1 La designazione «montagna» o «alpe» può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze è stato certificato. 2 Non sottostanno all’obbligo di certificazione le aziende d’estivazione e le aziende che praticano la vendita diretta di propri prodotti agricoli e di propri prodotti agricoli trasformati nell’azienda stessa.

Art. 4 Impiego della designazione «montagna»

1 La designazione «montagna» può essere impiegata per:

a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d’estivazione o in una zona di montagna secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle zone agricole; b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d’estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte in una zona di montagna o nella regione d’estivazione. 2 Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capover- so 1 lettera a e trasformati in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1 lettera b, si può impiegare la designazione «montagna» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a. 3 Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 5 Alimenti per animali Per i prodotti che recano la designazione «montagna», almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, deve provenire dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna.

Art. 6 Ingredienti

1 Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli ingredienti agricoli

devono provenire dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna. 2 Si possono utilizzare ingredienti agricoli di origine vegetale nonché budella natura- li per la fabbricazione di insaccati, che non provengono dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna, a condizione che vengano designati in modo appropriato nell’elenco degli ingredienti. Essi non possono rappresentare più del 10 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola al momento della trasformazione. Zucchero e ingredienti di origine non agricola non vengono considerati.

2 RS 912.1

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2006

Art. 7 Prescrizioni particolari riguardanti la produzione di carne

1 Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli animali da macello

devono aver trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d’estivazione o in una zona di montagna. 2 Gli animali possono essere macellati al di fuori della regione d’estivazione o di una zona di montagna se la macellazione avviene non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d’estivazione o da una zona di montagna.

Art. 8 Impiego della designazione «alpe»

1 La designazione «alpe» (per es. «formaggio d’alpe», «formaggio dell’alpe») può

essere impiegata per: a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d’estivazione secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle zone agricole; b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d’estivazione. 2 Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capover- so 1 lettera a ma trasformati in una regione diversa dalla regione d’estivazione, si può impiegare la designazione «alpe» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a. 3 Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 9 Prescrizioni particolari riguardanti i prodotti d’alpe 1 I prodotti che recano la designazione «alpe» devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettere f e g dell’ordinanza del 29 marzo 20004 concer- nente i contributi d’estivazione. 2 Nell’anno civile della loro macellazione gli animali da macello devono essere stati estivati per una durata conforme all’uso locale. 3 La macellazione degli animali può avvenire al di fuori della regione d’estivazione.

4 Si possono utilizzare ingredienti agricoli di origine vegetale nonché budella natura- li per la fabbricazione di insaccati, che non provengono dalla regione d’estivazione, a condizione che vengano designati in modo appropriato nell’elenco degli ingre- dienti. L’articolo 6 capoverso 2 si applica per analogia.

3 RS 912.1 4 RS 910.133

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2006

Art. 10 Controllo dell’ente di certificazione 1 Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effet- tuato, per le aziende che impiegano le designazioni «montagna» o «alpe» nei prodot- ti finali (utilizzatori), almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall’utilizzatore oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. 2 Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effet- tuato su un campione rappresentativo delle aziende che forniscono le materie prime (fornitori) agli utilizzatori. 3 Nella misura del possibile, i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere coor- dinati con i controlli di diritto privato o pubblico esistenti. 4 L’ente di certificazione notifica le irregolarità alle autorità cantonali competenti e all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).

Art. 11 Obblighi degli utilizzatori Gli utilizzatori devono: a. tenere una contabilità; b. tenere un elenco dei fornitori dei prodotti sottoposti alla presente ordinanza; c. assumersi le spese dei controlli effettuati presso i loro fornitori; d. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza; e. a scopi d’ispezione, permettere all’ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione, mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie e fornirgli tutte le informazioni utili.

Art. 12 Enti di certificazione Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certifi- cazione e di ispezione devono essere: a. accreditati in Svizzera; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o c. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

5 RS 946.512

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2006

Art. 13 Esecuzione 1 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari. 2 Essi notificano le irregolarità riscontrate all’Ufficio federale e agli enti di certifica- zione. 3 L’Ufficio federale sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorve- glianza non sia garantita nell’ambito dell’accreditamento. Può emanare istruzioni.

Art. 14 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 7 dicembre 19986 sulla terminologia agricola è modificata come segue: Art. 29 Abrogato

Art. 15 Disposizioni transitorie 1 I prodotti che recano designazioni già impiegate prima del 1° gennaio 2007 posso- no essere fabbricati e consegnati ancora fino al 31 dicembre 2008. 2 Le scorte esistenti al 31 dicembre 2008 possono essere ancora consegnate fino al loro esaurimento.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 910.91

Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» RU 2006

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