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AS 2006 4861

Ordinanza concernente l'allevamento di animali

Ordinanza concernente l’allevamento di animali

Modifica dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. f, i e k 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) riconosce un’organizzazione di allevamento se questa: f. esegue esami funzionali e stime dei valori genetici che adempiono ai requisi- ti di cui agli articoli 4 e 5; i. esercita le proprie attività di cui all’articolo 1 in maniera neutrale e confor- memente alle norme internazionali generalmente riconosciute; k. abrogata.

Art. 3 cpv. 3bis 3bis Gli animali maschi riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali.

Art. 5 Stima dei valori genetici 1 La stima dei valori genetici degli animali deve avvenire sulla scorta di metodi scientifici internazionalmente riconosciuti. 2 Sentite le stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera, le organiz- zazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento: a. il genere e la portata della stima dei valori genetici; b. la descrizione della procedura di stima dei valori genetici; c. i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati; d. le date della valutazione; e. i provvedimenti di assicurazione della qualità;

1 RS 916.310

2006-2172 4861

Ordinanza concernente l’allevamento di animali RU 2006

f. le condizioni di pubblicazione; g. il finanziamento delle stime dei valori genetici. 3I regolamenti delle organizzazioni di allevamento di bovini devono garantire l’esame di un numero ottimale di torelli nati in Svizzera nonché la competitività sul piano internazionale.

Capitolo 3 (art. 15–18) Abrogato

Art. 23a Sperma di toro Per l’inseminazione artificiale dei bovini può essere commerciato e trapiantato soltanto sperma di tori iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di alleva- mento svizzera o estera.

Art. 25 Attribuzione di quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale di suini, ovini e caprini nonché di sperma di toro sono attribuite in base all’ordine d’entrata delle domande presso l’Ufficio federale. 2 I contingenti doganali parziali di animali della specie bovina sono messi all’asta.

3 Le quote del contingente doganale di sperma di toro possono essere attribuite a stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera che esaminano rego- larmente tori nati in Svizzera e che nei due anni precedenti l’anno di contingenta- mento hanno venduto in media almeno il 50 per cento di sperma di tori indigeni. La percentuale raggiunta va comprovata registrando separatamente, per ciascuna razza e categoria di tori, la produzione, l'acquisto e la vendita di sperma. 4 Nei primi due anni della loro attività, alle nuove stazioni di inseminazione possono essere attribuite quote del contingente doganale soltanto se producono e vendono sperma di tori indigeni. 5 Le quote del contingente doganale di sperma di toro attribuite a una stazione di inseminazione non possono eccedere il 50 per cento del volume di inseminazioni previsto per l’anno in questione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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