AS 2006 4863
Ordinanza sulla qualità del latte
Ordinanza sulla qualità del latte (OQL)
Modifica del 15 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20051 sulla qualità del latte è modificata come segue:
Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo di qualità 1 Al termine delle analisi, i laboratori di prova notificano senza indugio i risultati ai produttori. 2 Essi tengono i singoli risultati a disposizione dei competenti servizi d’esecuzione e li informano quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte sono soddisfatte. 3 Per l’informazione degli acquirenti del latte i laboratori di prova trasmettono i risultati dei servizi designati dall’Ufficio federale.
Art. 6a Sistema di riduzione in base alla qualità Le organizzazioni dei produttori e degli acquirenti del latte si accordano su di un sistema, vincolante e uniforme, di riduzione del prezzo per il latte che non corri- sponde ai requisiti di qualità (sistema di riduzione in base alla qualità). Il ricavo procurato dal sistema di riduzione in base alla qualità deve servire a coprire i costi del controllo di qualità del latte (art. 7) e di eventuali altre misure preventive per il promovimento della qualità del latte.
Art. 7 Assunzione dei costi del controllo di qualità 1 La Confederazione finanzia il controllo di qualità del latte nei limiti dei crediti approvati. 2 I costi del controllo di qualità del latte che oltrepassano i crediti approvati dalla Confederazione, sono a carico delle organizzazioni dei produttori e degli acquirenti del latte. A tal fine queste organizzazioni ricorrono al ricavo procurato dal sistema di riduzione in base alla qualità.
1 RS 916.351.0; RU 2005 5567
2006-2287 4863
Ordinanza sulla qualità del latte RU 2006
3 I costi dei prelevi di campioni sono a carico degli acquirenti e dei produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati. 4 La Confederazione finanzia gli esperimenti per migliorare i controlli di qualità.
Art. 10 cpv. 1bis 1bis Esso istituisce una commissione di rappresentanti delle organizzazioni di produt- tori e di acquirenti del latte con compiti di coordinamento e di promovimento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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