AS 2006 4869
Ordinanza sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla legge sull'unione domestica registrata
Ordinanza sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione
del 15 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 20 maggio 19871 sulle tasse LDDS
Art. 16 cpv. 1 lett. k
1 I visti sono esenti da tassa per i seguenti stranieri:
k. le persone straniere che sono sposate con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero.
2. Ordinanza dell’11 agosto 19992 concernente l’esecuzione
dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri
Art. 24 cpv. 2
2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.
3. Ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 19993
Art. 1 lett. e Nella legge e nell’ordinanza s’intendono per: e. famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniu- gale.
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Ordinanza sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione RU 2006
Art. 5 Domande d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie (art. 17 cpv. 2)
Per la domanda d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l’asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all’asilo.
Art. 34 cpv.1bis 1bis Il capoverso 1 è applicabile per analogia alle unioni domestiche registrate.
Art. 37 Inclusione nella qualità di rifugiato (art. 17 cpv. 2 e art. 51)
L’inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l’articolo 51 capoverso 1 della legge avviene soltanto se, in applica- zione dell’articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l’articolo 3 della legge.
4. Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19994
Art. 9 cpv. 2 2 Le spese d’assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso a livello federale causati da richiedenti l’asilo e da persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, devono essere rimborsate inte- gralmente. Lo stesso vale per le spese causate durante la minore età. I titolari dei conti rispondono in modo solidale per i costi causati dal coniuge, dal partner regi- strato o dai figli. I costi causati sono determinati in base agli esborsi indennizzati dalla Confederazione in modo forfettario o effettivo o alle spese procedurali stabilite nella sentenza. Sono fatti salvi i capoversi 3 e 4.
5. Ordinanza del 27 ottobre 20045 concernente il rilascio di documenti
di viaggio per stranieri
Art. 5 cpv. 3 3 Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 2 lettera a i genitori, i fratelli e le sorelle, il coniuge e i figli. Sono equiparati al coniuge il partner registrato e la perso- na che vive in unione duratura simile a quella coniugale.
4 RS 142.312 5 RS 143.5
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6. Ordinanza del 6 ottobre 19866 che limita l’effettivo degli stranieri
Art. 3 cpv. 1bis 1bis Sono considerati membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere:
a. il coniuge o il partner registrato e i parenti in linea discendente che non han- no ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento; b. i propri parenti e i parenti del coniuge o del partner registrato in linea ascen- dente per i quali si garantisce il mantenimento.
Art. 4 cpv. 2 e 3 2 Non sottostanno alla presente ordinanza, per la durata delle funzioni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b, i membri della famiglia ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare che vivono nella stessa economia domestica e sono titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, ossia: a. il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati ammessi prima dei
21 anni, se dimorano in Svizzera e vi esercitano un’attività lucrativa per la
quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri; b. il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati al di sotto dei 25 anni, se non esercitano un’attività lucrativa. 3 Parimenti non sottostanno alla presente ordinanza il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c, se essi vivono in comunione domestica con il titolare della carta d’identità e non esercitano un’attività lucrativa.
Art. 7 cpv. 5bis 5bis Ove trattasi di domande per l’esercizio di una prima attività lucrativa, il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile al coniuge e al partner registrato di uno straniero ed ai figli che abbiano ricevuto un permesso di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare (art. 38 e 39).
Art. 13 lett. o Sono esclusi dal contingente: o. il coniuge o il partner registrato che vive nella stessa economia domestica e i figli ammessi prima dei 21 anni nell’ambito del ricongiungimento familiare delle persone di cui alla lettera n numero 3 o all’articolo 4 capoverso 1 lette- ra c, qualora esercitino un’attività lucrativa per la quale è necessario un per- messo della polizia degli stranieri;
6 RS 823.21
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Art. 38 cpv. 1 1 L’autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge o dal partner registrato e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura.
Art. 39 cpv. 3 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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