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AS 2006 4875

Ordinanza sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia

Ordinanza sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia

del 22 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 17a della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) durante una fase pilota di durata limitata.

Art. 2 Gestione del Registro e sistemi d’informazione collegati 1 Il Registro è gestito dall’Ufficio federale di polizia in collaborazione con le auto- rità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni parte- cipanti. 2 Al Registro sono collegati i sistemi d’informazione retti dalle seguenti ordinanze:

a. ordinanza del 21 novembre 20012 sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS); b. ordinanza del 30 novembre 20013 sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS). 3 Non sono collegate al Registro le categorie di dati di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c e d dell’ordinanza del 21 novembre 20012 sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia.

Art. 3 Scopo del Registro 1 Il Registro ha lo scopo di migliorare la ricerca di informazioni su persone fisiche e di agevolare l’assistenza giudiziaria e amministrativa. 2 Esso indica se in uno dei sistemi d’informazione di polizia collegati sono trattati dati su una determinata persona.

RS 235.12

2006-2602 4875

Ordinanza sulla fase pilota del registro nazionale di polizia RU 2006

Art. 4 Categorie di dati Il Registro contiene: a. le indicazioni necessarie per l’identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d’affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d’attinenza, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo); b. la data dell’iscrizione; c. il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una per- sona; d. l’indicazione dell’autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informa- zioni sulla persona in applicazione dei principi sull’assistenza giudiziaria e amministrativa; e. l’indicazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui proven- gono i dati.

Art. 5 Diritti d’accesso

1 Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di

richiamo automatizzata e in conformità ai loro diritti d’accesso a IPAS e JANUS, le seguenti unità organizzative della Confederazione: a. la Polizia giudiziaria federale; b. il Servizio di analisi e prevenzione; c. il Servizio federale di sicurezza; d. l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; e. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL); f. l’Ufficio federale di giustizia per adempiere i compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19814 sull’assistenza internazionale in materia penale. 2 Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno inoltre accesso per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata: a. il Corpo delle guardie di confine; b. le centrali d’informazione e gli inquirenti dei comandi di polizia dei Cantoni che partecipano al Registro. 3 Il direttore dell’Ufficio federale di polizia decide in merito all’attribuzione dei diritti individuali d’accesso.

4 RS 351.1

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Art. 6 Diritti delle persone interessate Il diritto delle persone iscritte nel Registro alla consultazione, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto: a. dall’articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione se si tratta di registrazioni pro- venienti dal sistema JANUS; b. dall’articolo 13 dell’ordinanza IPAS 6 se si tratta di registrazioni provenienti dal sistema IPAS.

Art. 7 Responsabilità L’Ufficio federale di polizia è responsabile della gestione del Registro. Adotta in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 8 Verbale

1 Ogni accesso al sistema è verbalizzato.

2 È consentito analizzare i dati personali verbalizzati per accertare violazioni della protezione dei dati. 3 Per scopi legati allo sviluppo e al perfezionamento del sistema, è consentito ana- lizzare i dati verbalizzati anche a fini statistici e non in riferimento a persone.

Art. 9 Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 26 settembre 20037 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale.

Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2006 con effetto sino al 31 dicembre 2008.

22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 360 6 RS 361.2 7 RS 172.010.58

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