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AS 2006 4883

Legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese

Legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese

del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051; vista la decisione del Consiglio degli Stati del 14 marzo 20062, decreta:

I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta

Art. 20 rubrica Principio

Art. 20a Casi speciali 1 È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c anche: a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capi- tale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza di- stribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta secondo gli articoli 151 capoverso 1, 152 e 153; b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società coope- rativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone

1 FF 2005 4241

2 Boll. uff. 2006 S 106

3 RS 642.11

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o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il con- ferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della parte- cipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune. 2 Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d’acquisto dalla società vengono prele- vati mezzi a fondo perso.

Introdurre nella parte ottava, titolo quarto, capitolo 1 il seguente articolo:

Art. 205b Adeguamenti urgenti nell’imposizione delle imprese; retroattività L’articolo 20a capoverso 1 lettera a si applica anche alle tassazioni dei redditi con- seguiti negli anni fiscali dal 2001 in poi, non ancora passate in giudicato.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7a Casi speciali 1 È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 anche: a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capi- tale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore5, sostanza non necessaria all’esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell’arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d’imposta secondo l’articolo 53; b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società coope- rativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il con- ferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della parte-

4 RS 642.14 5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).

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cipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune. 2 Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d’acquisto dalla società vengono prele- vati mezzi a fondo perso.

Art. 72f Adeguamento della legislazione cantonale 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni dell’articolo 7a per la data d’entrata in vigore di tali disposizioni. 2 Da tale momento, l’articolo 7a si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni ad esso contrarie.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 La cifra I numero 2 entra in vigore un anno dopo l’entrata in vigore della cifra I numero 1.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.6

2 La cifra I numero 1 entra in vigore il 1° gennaio 2007.

3 La cifra I numero 2 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 FF 2006 5279

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