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AS 2006 4887

AS 2006 4887

Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta

Modifica del 3 novembre 2006

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)

Art. 3 Fissazione delle deduzioni forfettarie Il Dipartimento federale delle finanze fissa le deduzioni forfettarie (art. 5 cpv. 3, art. 6 cpv. 1 e 2, art. 7 cpv. 1, art. 9 cpv. 2 e art. 10) e le pubblica in appendice alla presente ordinanza.

Art. 6 cpv. 1, 2 e 5 1 Nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3: a. quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o b. in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo. 2 Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione.

1 RS 642.118.1

2006-2097 4887

Deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa RU 2006 dipendente ai fini dell’imposta federale diretta

5 Su domanda, il datore di lavoro deve attestare il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno nonché il luogo di lavoro.

Art. 10 Professione accessoria È ammessa una deduzione forfettaria giusta l’articolo 3 per le spese professionali connesse con l’esercizio di un’attività lucrativa accessoria. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).

II

Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2006 Per i casi eccezionali nei quali il vecchio certificato di salario è utilizzato per l’anno fiscale 2007, il diritto previgente è applicabile fino al 31 dicembre 2007.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

3 novembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

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