Lexipedia

AS 2006 4889

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell’Ufficio federale dell’energia (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE, OE-UFE)

del 22 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 52a della legge del 22 dicembre 19161 sulle forze idriche; visto l’articolo 24 della legge del 26 giugno 19982 sull’energia; visto l’articolo 83 della legge del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare; visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19634 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 19915 sulla radioprotezione; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza: a. dell’Ufficio federale dell’energia (Ufficio); e b. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato incaricate dall’Ufficio dell’esecuzione (altri organi di esecuzione).

2 Disciplina inoltre i compiti di vigilanza nel settore dell’energia nucleare.

3 L’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti si applica per

quanto la presente ordinanza non contenga alcuna regolamentazione speciale.

Art. 2 Rinuncia agli emolumenti Non vengono riscossi emolumenti per la concessione di sussidi federali.

RS 730.05

2006-2479 4889

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

Art. 3 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell’allegato.

2 Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 250 franchi all’ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.

Art. 4 Riduzione o condono degli emolumenti

1 L’Ufficio può ridurre o condonare gli emolumenti per:

a. la vigilanza su impianti di accumulazione se questi servono a limitare i rischi; b. i progetti di ricerca; c. la promozione della collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.

2 Può ridurre o condonare gli emolumenti per altri motivi importanti.

Art. 5 Supplementi sugli emolumenti

1 Un supplemento pari al massimo al 100 per cento sull’emolumento di base può

essere riscosso per: a. decisioni o prestazioni emanate o effettuate d’urgenza su domanda o che provocano un investimento eccezionale; b. per le ore di lavoro effettuate le domeniche e i giorni festivi e durante la notte. 2 Se lavori sono affidati a terzi, un supplemento amministrativo pari al 20 per cento sull’emolumento di base può essere fatturato oltre agli esborsi.

3 I supplenti sugli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

Art. 6 Riscossione di emolumenti da parte di un altro organo di esecuzione 1 Se l’Ufficio trasferisce un compito a un altro organo di esecuzione, quest’ultimo fattura autonomamente gli emolumenti, decide in caso di controversie sulla fattura e si incarica dell’incasso. L’Ufficio può decidere, al momento del trasferimento di un compito di esecuzione, di incaricarsi della fatturazione degli emolumenti, in partico- lare se l’altro organo di esecuzione non è in grado di riscuoterli. 2 L’Ufficio e l’altro organo di esecuzione concordano quale parte degli emolumenti quest’ultimo può utilizzare per coprire i propri investimenti.

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

Art. 7 Riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza 1 L’Ufficio o un organo incaricato dall’Ufficio possono riscuotere trimestralmente gli emolumenti di vigilanza dagli assoggettati.

2 L’Ufficio può riscuotere trimestralmente le tasse di vigilanza.

3 Il conteggio definitivo ha luogo con la quarta fattura parziale.

Art. 8 Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) può adeguare, per l’inizio dell’anno seguente, le aliquote degli emolumenti e il quadro tariffario all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo se questo aumento è di almeno il 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dal suo ultimo adeguamento.

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 9 Emolumenti nel settore dell’utilizzazione delle forze idriche

1 L’Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

a. l’esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d’acqua o delle concessioni complementari per gli impianti idroelettrici di confine; b. le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni; c. le autorizzazioni, decisioni e prestazioni fondate sulla legge sulle forze idriche; d. la perizia di progetti; e. la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti; 2 Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l’esercente degli impianti di accumulazione nonché l’esame: a. dei rapporti annuali sulle misurazioni e sui controlli; b. dei rapporti sui controlli quinquennali; c. dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie; d. dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza; e. dei regolamenti d’esercizio e di vigilanza degli sbarramenti. 3 Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti internazionali sono calcolati in proporzione alle quote di forza idrica destinate alla Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali contrari.

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

Art. 10 Emolumenti nel settore dell’energia in generale L’Ufficio riscuote emolumenti in particolare per: a. le autorizzazioni; b. il riconoscimento degli organismi di prova; c. le decisioni di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e apparecchi.

Art. 11 Emolumenti nel settore dell’energia nucleare

1 L’Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

a. le autorizzazioni di massima, le licenze di costruzione e le licenze d’esercizio; b. le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radio- attive; c. le autorizzazioni per studi geologici; d. gli esami preliminari; e. i permessi di esecuzione; f. le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radioattive; g. il riconoscimento di certificati per i modelli di colli; h. le perizie di progetti; i. l’esercizio di un’organizzazione interna per i casi d’emergenza e di un servi- zio di picchetto; j. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedura di selezione e al programma di gestione delle scorie nucleari; k. le attività legate al controllo dei materiali nucleari; l. i progetti di ricerca legati alla vigilanza sugli impianti nucleari; m. la vigilanza sugli impianti nucleari.

2 I compiti di vigilanza riguardano in particolare:

a. le ispezioni degli impianti nucleari; b. il seguito della messa fuori servizio per revisione; c. la realizzazione delle misurazioni di radiazioni; d. il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni; e. il controllo dei rapporti; f. il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l’autorità di vigilanza; g. i pareri relativi alle comunicazioni e all’applicazione delle misure; h. la realizzazione dei calcoli di previsione;

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

i. la trattazione di eventi e accertamenti; j. l’attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari.

Art. 12 Tasse di vigilanza nel settore dell’energia nucleare I costi dell’autorità di vigilanza per il controllo degli impianti nucleari non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 11 sono coperti da una tassa di vigilanza. Essa comprende in particolare: a. i costi legati alle seguenti attività:

1. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali;

2. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica, la formazione e il

perfezionamento relativi;

3. l’attuazione e lo sviluppo dell’attività di vigilanza;

b. i costi sostenuti dalla Svizzera per i controlli effettuati dall’Agenzia inter- nazionale dell’energia nucleare.

Art. 13 Emolumenti nel settore dell’elettricità L’Ufficio riscuote emolumenti per le approvazioni dei piani.

Art. 14 Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

1 L’Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

a. le approvazioni dei piani; b. i permessi d’esercizio; c. le decisioni legate ai progetti di costruzione di terzi. 2 L’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti riscuote emolumenti in particolare per:

a. la vigilanza tecnica sulla costruzione secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 2 febbraio 20008 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC); b. la vigilanza tecnica sull’esercizio secondo l’articolo 24 OITC; c. la partecipazione alla procedura di approvazione dei piani.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto vigente: abrogazione L’ordinanza del 30 settembre 19859 sugli emolumenti nel campo dell’energia nucle- are è abrogata.

8 RS 746.11 9 RU 1985 1477, 1993 2598, 1995 4959, 1997 2128 2779, 1999 15

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

Art. 16 Modifica del diritto vigente Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Aliquote degli emolumenti

1. Emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione

Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo. Gli emolumenti di vigilanza annuali non possono tuttavia supe- rare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:

franchi per una ritenuta di una capacità inferiore a 1 milione di m3 5 000 per una ritenuta di una capacità inferiore a 5 milione di m3 7 000 per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 12 000

2. Emolumenti nel settore dell’energia nucleare

Gli emolumenti per le attività dell’Ufficio sono calcolate in base al tempo impiegato secondo le seguenti aliquote e ammontano a:

franchi

a. per un’autorizzazione di massima 30 000–400 000 b. per una licenza di costruzione 10 000–150 000 c. per una licenza d’esercizio 10 000–150 000 d. per le autorizzazioni per la manipolazione di prodotti nucleari o di scorie radioattive 300–3 000 e. per le autorizzazioni per studi geologici 3 000–30 000 f. per gli esami preliminari 300–8 000 g. per gli esami preliminari che implicano la collaborazione con altri Stati 3 000–80 000

Le spese della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari, dell’Ufficio nel settore della sicurezza e delle misure di salvaguardia e della Com- missione federale della sicurezza degli impianti nucleari non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare.

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

3. Emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta

Gli emolumenti ammontano a: franchi

a. Per un’approvazione dei piani tassa di base: 1 000–8 000 supplemento per chilometro di condotta 800 b. Per la vigilanza annuale dell’esercizio tassa di base: 800 supplemento per chilometro di condotta: 80

Le spese dell’Ispettorato federale degli oleo e gasdotti non sono contenute in queste aliquote e sono riscosse a titolo supplementare. La base di calcolo è data dalle ali- quote usuali nell’economia privata per lavori equivalenti.

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

Allegato 2 (art. 16)

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 3 luglio 200110 sugli emolumenti dell’Ufficio federale

delle acque e della geologia

Sezione 2 (art. 8–11) Abrogata

Titolo prima dell’art. 12 Sezione 3: Geologia

Art. 12 Abrogato

Allegato, n. 1–6 Abrogato

2. Ordinanza del 7 dicembre 199811 sull’energia

Titolo prima dell’art. 27

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 27 Abrogato

Art. 28, rubrica Abrogata

10 RS 721.803 11 RS 730.01

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

3. Ordinanza del 2 febbraio 200012 sulla procedura d’approvazione dei

piani di impianti elettrici

Titolo prima dell’art. 16 Sezione 5: Spese di pubblicazione

Art. 16 Abrogato

Art. 17, rubrica Abrogata

4. Ordinanza del 2 febbraio 200013 sugli impianti di trasporto

in condotta

Sezione 7 (art. 29–33) Abrogata

5. Ordinanza del 3 giugno 200514 sugli emolumenti dell’UFAFP

Titolo

Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM; OE-UFAM)

Sostituzione di espressioni L’espressione «Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio» è sostituita con l’espressione «Ufficio federale dell’ambiente». L’espressione «UFAFP» è sostituita con l’espressione «UFAM».

12 RS 734.25 13 RS 746.11 14 RS 814.014

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

Ingresso visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 198315 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 199116 sulla protezione delle acque; visto l’articolo 25 della legge del 21 marzo 200317 sull’ingegneria genetica; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199718 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

Art. 8a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006 Le prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2006 della presente ordinanza ma non ancora fatturate sottostanno alla nuova rego- lamentazione.

Allegato, n. 1, 2a lett. b e c nonché 8 franchi

1. Pareri in caso di consultazione e approvazioni

Per pareri e approvazioni secondo gli atti normativi sotto elencati valgono le aliquote e i quadri tariffari seguenti: a. pareri che richiedono poco dispendio 200 b. pareri che richiedono un certo dispendio 2 000 c. pareri che richiedono molto dispendio secondo il dispendio, ma al massimo 20 000 – legge federale del 1° luglio 196619 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 3 cpv. 4) – legge federale del 21 dicembre 194820 sulla navigazione aerea (art. 42 cpv. 3) – ordinanza del 14 novembre 197321 sulla navigazione aerea (art. 86 cpv. 1) – legge federale del 7 ottobre 198322 sulla protezione dell’ambiente (art. 41 cpv. 2)

15 RS 814.01 16 RS 814.20 17 RS 814.91 18 RS 172.010 19 RS 451 20 RS 748.0 21 RS 748.01 22 RS 814.01

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

franchi

– ordinanza del 19 ottobre 198823 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 12 cpv. 2) – legge federale del 24 gennaio 199124 sulla protezione delle acque (art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1) – legge del 21 marzo 200325 sull’ingegneria genetica (art. 21 cpv. 1) – ordinanza del 25 agosto 199926 sull’emissione deliberata nell’ambiente (art. 24 cpv. 1) – ordinanza del 25 agosto 199927 sull’impiego confinato (art. 17 cpv. 1 e 3 nonché art. 18 cpv. 1) – ordinanza del 18 maggio 200528 sui prodotti fitosanitari (art. 56 cpv. 1–4) – ordinanza del 10 gennaio 200129 sui concimi (art. 18 cpv. 3 e 30 cpv. 1 e 2) – ordinanza del 28 febbraio 200130 sulla protezione dei vegetali (art. 7 cpv. 2) – ordinanza del 26 maggio 199931 sugli alimenti per animali (art. 26 cpv. 2 e 3) – ordinanza del 27 giugno 199532 sulle epizozie (art. 279 cpv. 1) – ordinanza del 20 aprile 198833 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (art. 25 cpv. 3 lett. e 50 cpv. 2 lett. c) – legge del 4 ottobre 199134 sulle foreste (art. 49 cpv. 2) – legge del 21 giugno 199135 sulla pesca (art. 21 cpv. 4)

23 RS 814.011 24 RS 814.20 25 RS 814.91 26 RS 814.911 27 RS 814.912 28 RS 916.161 29 RS 916.171 30 RS 916.20 31 RS 916.307 32 RS 916.401 33 RS 916.443.11 34 RS 921.0 35 RS 923.0

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

franchi

2a. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 22 giugno

200536 sul traffico di rifiuti

b. autorizzazione per l’esportazione di rifiuti 350–2500 c. ordinazione di 50 o più moduli di accompagnamento 0.40 elettronici per anno civile, per ogni modulo di accompagnamento franchi per stazione e anno

8. Atti amministrativi nel settore dell’idrologia (art. 57 della

legge federale del 24 gennaio 199137 sulla protezione delle acque, art. 13 della legge federale del 21 giugno 199138 sulla sistemazione dei corsi d’acqua e art. 26 dell’ordinanza del 2 novembre 199439 sulla sistemazione dei corsi d’acqua):

8.1 Fornitura di dati idrologici

8.1.1 In abbonamento

Invio settimanale – registrazioni limnigrafiche 540 – per ogni copia supplementare 24 Invio mensile – emolumento di base 140 Supplemento per – registrazioni limnigrafiche, delle temperature o NADUF 96 – per ogni copia supplementare 24 – per medie giornaliere o orarie o idrogrammi su supporti informatici 12 Invio non appena disponibili dei risultati idrometrici – emolumento di base 70 Supplemento per idrometria 15 franchi

8.1.2 Invio senza abbonamento

Emolumento di base per ordinazione 70 Supplemento per – tabelle dei risultati P, Q, T, S per tabella 3 – tabelle delle relazioni livello/portata, tabelle NADUF per tabella 6 – risultati idrometrici per misura 3

36 RS 814.610 37 RS 814.20 38 RS 721.100 39 RS 721.100.1

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

franchi – registrazioni limnigrafiche per mese (intero o iniziato) per mese 10 – registrazioni limnigrafiche, delle temperature o NADUF per grafico 3

8.1.3 Invio di dati idrologici su supporti informatici o in forma

grafica Emolumento di base per ordinazione 100 Supplemento per stazione, parametro di misura e anno – per medie giornaliere, mensili o valori estremi 1 Supplemento per stazione, parametro di misura e mese – per medie orarie o idrogrammi 1 Supplemento per statistiche dei valori estremi secondo la procedura standard – per ogni serie temporale 15 Supplemento per analisi, grafici e tabulati speciali secondo il dispendio

8.2 Invio di dati dalle stazioni di misura

Raccordo al sistema d’allarme-piena secondo il dispendio Abbonamento per stazione e anno 800 Autorizzazione per interrogazione telefonica dei dati di misura – digitale (con modem), per stazione e anno 540 Uso in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura – par stazione e anno 1100

8.3 Fornitura di previsioni dei livelli e delle portate

Abbonamento annuale alle previsioni giornaliere per fax – per la trasmissione in Svizzera 3980 – per la trasmissione nei Paesi limitrofi 4160 Abbonamento annuale alle previsioni per fax trasmesse solo in caso di piena, a seconda delle esigenze del cliente 300–1500 Ordinazione di previsioni per fax per un periodo limitato nel tempo: – emolumento di base: per ordinazione 100 – supplemento per previsione 15

8.4 Idrometrie

Idrometria secondo il dispendio

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

franchi

Supplemento per idrometria – equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo 130–800 – analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo 160–450 Supplemento per giorno – rimorchio per taratura 200

8.5 Uso del canale di taratura

8.5.1 Taratura dei mulinelli idrometrici

Genere del fissaggio del mulinello franchi, taratura fino alla velocità di

Micromulinello 140.– Asta profilata Ø 20 mm, 40/20 mm, 60/25 mm 175.– 246.– Ø 75/35 mm 204.– 374.– 500.– 562.– Ø 210/40 mm 258.– 414.– 540.– 602.– Crociera al centro del profilo 525.– 726.– 805.– 915.– Sospeso a un cavo con peso salmone o galleggiante 525.– 726.–

franchi

8.5.2 Taratura di apparecchi di misura induttivi

Per ogni certificato supplementare 9

8.5.3 Uso della stazione di taratura per altri scopi

Uso della stazione di taratura e delle apparecchiature compresa l’assistenza di un collaboratore dell’Ufficio, per giorno (max. 9 ore) 1280

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFE RU 2006

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) | Lexipedia | Lexipedia