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AS 2006 4913

Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle sorte di zuccheri, le derrate ali- mentari dolci e i prodotti di cacao è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

2 Per le sorte di zuccheri di cui agli articoli 3–7a valgono i requisiti di cui

all’allegato 1.

Art. 7a Trealosio 1 Il trealosio è un disaccaride non riducente consistente in due frazioni di glucosio collegate da un legame glucosidico α,1,1. Esso è ricavato da amido liquidificato mediante un procedimento enzimatico pluristadio.

2 La denominazione specifica «trealosio» deve essere completata con una nota in

calce chiaramente riconoscibile e ben leggibile in cui figuri l’indicazione «il trealo- sio è una fonte di glucosio».

Art. 10 Zucchero gelificante Lo zucchero gelificante è una miscela di zucchero e additivi dello zucchero. Esso può contenere olio vegetale commestibile in piccole quantità.

Art. 22 cpv. 6 6 L’utilizzazione prevalente di prodotti di latte fermentati al posto del latte può essere indicata nella denominazione specifica.

Art. 38 Concerne soltanto il testo francese.

1 RS 817.022.101

2006-2264 4913

Sorte di zuccheri, derrate alimentari dolci e prodotti di cacao RU 2006

Art. 46 Praliné, praline I pralinés o praline sono derrate alimentari della dimensione di un bocconcino, costituiti da: a. cioccolato ripieno; b. una sola sorta di cioccolato secondo gli articoli 34–38 e 41–44; c. strati sovrapposti di cioccolati secondo gli articoli 34–38 e 41–44 e strati di altre sostanze commestibili; la parte dei cioccolati utilizzati deve presentare i tenori minimi prescritti nell’allegato 5; oppure c. una miscela di cioccolati secondo gli articoli 34–38 e 43–44 con altre sostanze commestibili; la parte dei cioccolati utilizzati deve presentare i tenori minimi prescritti nell’allegato 5.

Art. 48 cpv. 1 lett. a 1 Prima di calcolare le percentuali stabilite nell’allegato 5 per le derrate alimentari di cui agli 34–38 e 43 occorre dedurre i seguenti componenti dalla massa dei prodotti finiti: a. gli ingredienti secondo l’articolo 51 capoverso 2;

Art. 53 cpv. 1 lett. i Abrogata

II Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati come segue:

Allegato 1 n. 13

13. Trealosio

a. Tenore di trealosio min. 98 per cento in massa1 b. Perdita all’essicazione (60ºC, 5h) max. 1,5 per cento in massa c. Tenore di ceneri max. 0,05 per cento in massa

1 riferito alla massa secca

Allegato 2 n. 1

1. Articoli di confetteria e dolciumi contenenti caffeina

Tenore di caffeina (compresa la max.6 g per chilogrammo caffeina naturale)

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Allegato 4 n. 2

2. Cacao in polvere magro

Tenore di burro di cacao max. 20 per cento in massa1

1 riferito alla massa secca

III Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alle cifre I e II possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esauri- mento delle scorte.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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