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AS 2006 4917

Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l'aceto

Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l’aceto

Modifica del 15 novembre 2006

L’Ufficio federale della sanità pubblica, visto l’articolo 19 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle minestre, le spezie e l'aceto, ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le spezie e l’aceto è modificata come segue:

Allegato 1 n. 2 lett. b b. Tenore di azoto di aminoacidi almeno 1,3 per cento in massa (riferito alla sostanza secca)

II Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I potranno conti- nuare ad essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere consegnate ai consumatori fino all’esaurimen- to delle scorte.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Ufficio federale della sanità pubblica: Thomas Zeltner

1 RS 817.022.103

2006-2263 4917

Minestre, le spezie e l’aceto RU 2006

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