AS 2006 4917
Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l'aceto
Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l’aceto
Modifica del 15 novembre 2006
L’Ufficio federale della sanità pubblica, visto l’articolo 19 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle minestre, le spezie e l'aceto, ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le spezie e l’aceto è modificata come segue:
Allegato 1 n. 2 lett. b b. Tenore di azoto di aminoacidi almeno 1,3 per cento in massa (riferito alla sostanza secca)
II Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I potranno conti- nuare ad essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere consegnate ai consumatori fino all’esaurimen- to delle scorte.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 Ufficio federale della sanità pubblica: Thomas Zeltner
1 RS 817.022.103
2006-2263 4917
Minestre, le spezie e l’aceto RU 2006
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