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AS 2006 4919

Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli alimenti speciali è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 2 Oltre alle indicazioni secondo il capoverso 1, può figurare la menzione «10 g di carboidrati (compresi i polialcoli) sono contenuti in X g oppure ml».

Art. 5 cpv. 2 2 Un alimento è considerato privo di lattosio, quando contiene meno dello 0,5 g di lattosio per 100 g o 100 ml di alimento pronto al consumo.

Art. 6 cpv. 5 5 Il tenore di sodio dell’alimento pronto al consumo deve essere indicato in grammi per 100 g o per 100 ml.

Art. 7 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 cpv. 2 2 Le paste alimentari povere di proteine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 concernenti i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati, contenere anche una percentuale variabile di amido o fecola.

2006-2267 4919

Alimenti speciali RU 2006

Art. 9 cpv. 3 e 4 3 Le paste alimentari prive di glutine possono, a differenza delle paste alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 concernenti i cereali, le legumi- nose, le proteine vegetali e i loro derivati, essere fabbricate completamente o parzial- mente con amido o fecola. 4 Se le paste alimentari prive di glutine sono costituite prevalentemente da amido o fecola, ciò deve essere indicato nella denominazione specifica (ad es. pasta alimen- tare con amido).

Art. 11 frase introduttiva Un alimento è considerato a tenore ridotto di carboidrati quando il tenore di carboi- drati assimilabili (compresi i polialcoli) nel prodotto pronto al consumo è ridotto nella misura seguente rispetto all’alimento normale corrispondente: ...

Art. 15 Alimenti ricchi di fibre alimentari

1 Un alimento è considerato ricco di fibre alimentari quando:

a. il tenore di fibre alimentari naturali o aggiunte (sostanze di zavorra) nel pro- dotto pronto al consumo è di almeno il 6 per cento in massa; e b. nella razione giornaliera sono contenuti almeno 6 g di tali fibre alimentari. 2 Per le bevande ricche di fibre alimentari è sufficiente un tenore di 6 g nella razione giornaliera.

Art. 17 cpv. 4 lett. c 4 Le indicazioni sull’imballaggio, l’etichetta o il prospetto allegato devono contenere le informazioni necessarie per l’impiego corretto. Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 bisogna menzionare: c. la quantità media di tutti i sali minerali e le vitamine dell’allegato 2 ed even- tualmente di colina, inositolo, L-carnitina e taurina per 100 ml di prepara- zione pronta al consumo;

Art. 18 cpv. 4 lett. b 4 Le indicazioni sull’imballaggio, sull’etichetta o sui prospetti allegati devono for- nire le informazioni necessarie per il corretto uso del prodotto. Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 devono figurare: b. la quantità media di ogni sale minerale e di ogni vitamina di cui all’allega- to 5 ed eventualmente di colina, inositolo, L-carnitina e taurina per 100 ml di preparato pronto al consumo;

3 RS 817.022.109; RU 2006 4965

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Alimenti speciali RU 2006

Art. 20 cpv. 8, 9 e 10 secondo e terzo periodo 8 Per rispondere ai bisogni fisiologico-nutrizionali specifici di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine nella razione giornaliera può ammontare fino al 300 per cento del tenore secondo l’allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltan- to un iperdosaggio fino al 200 per cento, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera raccomandata. 9 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell’allegato 14. 10 … Esso verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità, la caratterizzazione e la pubblicità degli additivi in questione. L’articolo 6 capoversi 1 e 4 ODerr è applica- bile per analogia.

Art. 20a Alimenti dietetici a fini medici speciali 1 Per alimenti dietetici destinati a fini medici speciali s’intendono alimenti che rispondono alle particolari esigenze nutrizionali delle persone seguenti: a. pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute (compresi i metabo- liti); b. pazienti che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime ali- mentare, altri alimenti speciali o una combinazione di entrambi.

2 Si distinguono in tre categorie:

a. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione stan- dard delle sostanze nutritive che possono costituire l’unica fonte di nutri- mento; b. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione di sostanze nutritive adattata specificatamente a una determinata malattia, disturbo o stato patologico che possono costituire l’unica fonte di nutri- mento; c. alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata a una determinata malattia, disturbo o stato patologico che non sono adatti a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento. 3 Gli alimenti di cui al capoverso 2 lettere a e b possono essere utilizzati per sosti- tuire completamente o in parte l’alimentazione di un paziente. 4 La formulazione di alimenti dietetici a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali ragionevoli. Essi devono essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante. Devono inoltre rispondere efficace- mente alle particolari esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinati; ciò deve essere comprovato mediante dati scientifici generalmente consolidati. Detti alimenti devono soddisfare i criteri di cui all’allegato 14a e possono contenere le sostanze nutritive di cui all’allegato 14.

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Alimenti speciali RU 2006

5 Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un

alimento dietetico destinato a fini medici speciali che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 14a, deve informarne l’UFSP. Inoltre deve presentare all’UFSP un imballaggio o un’etichetta originale oppure le rispettive prove di stampa laser con ricetta.

6 Chi, in qualità di fabbricante o importatore, intende mettere in commercio un

alimento dietetico destinato a fini medici speciali che non soddisfa i requisiti di cui all’allegato 14a, necessita di un’autorizzazione dell’UFSP. Quest’ultimo ne verifica l’ineccepibilità per la salute, l’idoneità, la caratterizzazione e la pubblicità.

7 La denominazione specifica è «alimento dietetico a fini medici speciali».

8 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devo- no figurare: a. l’indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, il teno- re di proteine, carboidrati e lipidi, nonché l’indicazione del tenore medio di tutti i sali minerali e tutte le vitamine contenuti nel prodotto di cui all’allegato 14a, per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istru- zioni del fabbricante; tale informazione può essere fornita anche per razione somministrata; b. a scelta l’indicazione del tenore delle componenti di proteine, carboidrati e lipidi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, sempre che que- sta informazione sia necessaria per il corretto uso del prodotto, per 100 g o

100 ml di prodotto destinato alla vendita o, se del caso, per 100 g o 100 ml

di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante; tale informazione può essere fornita anche per razione somministrata; c. se del caso, informazioni sull’osmolalità e sull’osmolarità del prodotto; d. informazioni sull’origine e la natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto; e. la menzione «per particolari esigenze nutrizionali in caso di...» completata dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico ai quali il pro- dotto è destinato; f. se del caso, la menzione riguardante le precauzioni da prendere e le contro- indicazioni; g. la descrizione delle proprietà o caratteristiche a cui il prodotto deve la sua l’utilità, se del caso con indicazioni sull’aumento, sulla riduzione, sull’elimi- nazione o comunque sulla modifica di determinate sostanze nutritive, come pure i motivi che giustificano l’uso del prodotto; h. se del caso, l’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per via parenterale.

4 RS 817.022.21; RU 2006 4981

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9 L’imballaggio o l’etichetta deve recare le seguenti indicazioni, precedute dalla dicitura «Avvertenza importante» (o da una formulazione equivalente): a. la menzione che il prodotto deve essere utilizzato sotto sorveglianza medica; b. la menzione se il prodotto sia adatto a essere utilizzato come unica fonte di nutrimento; c. se del caso, la menzione che il prodotto è destinato a persone di una deter- minata fascia d’età; d. se del caso, la menzione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo sta- to patologico specifici ai quali il prodotto è destinato.

Art. 21 cpv. 5 5 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell’allegato 14.

Art. 22 cpv. 2, 5 e 6 2 Essi sono offerti al consumo in forme farmaceutiche quali capsule, pastiglie, liqui- di o polveri. 5 Per rispondere al fabbisogno fisiologico-nutrizionale specifico di determinati gruppi di popolazione, il tenore di vitamine nella razione giornaliera può raggiunge- re il 300 per cento di quanto indicato nell’allegato 13. Per la vitamina A è permesso soltanto un iperdosaggio fino al 200 per cento, per la vitamina D fino al 150 per cento della dose giornaliera raccomandata. 6 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell’allegato 14.

Art. 22a Lievito alimentare 1 Il lievito alimentare è prodotto con diversi tipi di lievito quali Saccharomyces cerevisiae e Candida utilis, adatti all’alimentazione umana. Questo prodotto è con- segnato al consumatore con o senza preparazione (ad es. deamarizzazione, inat- tivazione, distruzione della parete cellulare). 2 Sull’imballaggio e sull’etichetta deve essere indicato il tipo di lievito. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina. Deve essere indicato il tipo di trattamento. 3 Il lievito alimentare che durante la fabbricazione è stato arricchito in modo mirato con vitamine o sali minerali, deve essere caratterizzato di conseguenza (ad es. lievito al selenio). 4 Il lievito alimentare può contenere le vitamine, i sali minerali e altre sostanze nutritive elencati nell’allegato 13 nelle quantità ivi indicate. 5 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell’allegato 14.

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Art. 22b Microalghe

1 Le alghe del genere Clorella Chlorella vulgaris e Chlorella pyrenoidosa, sono

alghe verdi unicellulari di dimensioni microscopiche (microalghe), adatte all’alimen- tazione. 2 L’alga del genere Spirulina Spirulina platensis (Spirulina pacifica) è un’alga blu unicellulare di dimensione microscopica (microalga), adatta all’alimentazione. 3 Sull’imballaggio e sull’etichetta deve essere indicato il genere di alga. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indi- care la denominazione latina del ceppo dell’alga. 4 Le alghe Clorella o Spirulina che durante la fabbricazione sono state arricchite in modo mirato con vitamine o sali minerali, devono essere caratterizzate di conse- guenza. 5 Le microalghe possono contenere le vitamine, i sali minerali e altre sostanze nutri- tive elencati nell’allegato 13 nelle quantità ivi indicate. 6 Per la fabbricazione possono essere utilizzati soltanto i composti autorizzati delle sostanze nutritive, elencati nell’allegato 14.

Art. 23 cpv. 5 5 Per quanto concerne le bevande speciali contenenti caffeina è permessa la deno- minazione specifica «energy drink».

II

1 Il titolo dell’allegato 4 è modificato come segue:

Criteri per la composizione di alimenti per lattanti che giustificano un’indicazione pubblicitaria corrispondente

2 Gli allegati 12, 13 e 14 sono sostituiti dalle nuove versioni qui annesse.

3 La presente ordinanza è completata con un nuovo allegato 14a conformemente alla versione qui annessa.

III Le derrate alimentari oggetto delle modifiche di cui alle cifre I e II possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 dicem- bre 2007. Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

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IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato 12 (art. 20 cpv. 7 e 13)

Sostanze permesse negli alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo ed energetico (alimenti di complemento)

Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni

L-carnitina base, tartrato, in mg per razione al massimo Serve come molecola di Non può essere fumarato giornaliera 1000 mg/giorno trasporto degli acidi grassi pubblicizzato come nei mitocondri dove alimento dalle proprietà consente una combustione dimagranti o atto ottimale degli stessi a ridurre la massa (emissione d’energia). di grasso.

Creatina monoidrato in g per razione giornaliera Dose iniziale: fino a Aumento delle prestazioni Non adatto a bambini Avvertire che si può 20 g/giorno per 7 giorni di corta durata in ambito e adolescenti in fase di verificare un Dose di mantenimento: anaerobico. crescita, non idoneo a aumento di peso. 2–4 g/giorno essere assunto a lungo termine.

Colina al massimo 1 g al giorno

Inositolo 300–1000 mg/giorno

D-ribosio in mg per 100 ml al massimo 200 mg per

100 ml

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Alimenti speciali. Ordinanza del DFI RU 2006

Sostanza Sali Dichiarazione Requisiti Menzione pubblicitaria Condizioni Osservazioni

Caffeina in mg per 100 ml o al massimo 32 mg per Menzione: da in parte percentuale 100 ml consumare con moderazione a causa dell’elevato tenore di caffeina. Bevanda non adatta a bambini, donne incinte e persone sensibili alla caffeina.

L-arginina in mg per razione al massimo 2 g/giorno giornaliera

L-ornitina in mg per razione al massimo 2 g/giorno giornaliera L-glutamina in g per razione giornaliera al massimo 10 g/giorno L-glicina in g per razione giornaliera al massimo 5 g/giorno

Taurina in mg per razione al massimo 1 g/porzione giornaliera

Aminoacidi in mg per razione Fabbisogno minimo giornaliera o mg/100 g di giornaliero proteine (il fabbisogno ottimale è circa il doppio): L-lisina 700 mg L-leucina 1,1 g L-treonina 500 mg L-metionina 1,1 g L-valina 800 mg L-fenilalanina 1,1 g L-isoleucina 700 mg

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Allegato 13 (art. 20 cpv. 7 e 8, 21 cpv. 4, 22 cpv. 3, 4 e 5, 22a cpv. 4 e 22b cpv. 5)

Vitamine, sali minerali e altre sostanze nutritive nelle dosi giornaliere ammesse per gli adulti

Vitamina/Minerale/Altra sostanza nutritiva Dose giornaliera ammessa per gli adulti

Vitamine Vitamina A 800 μg β-carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 μg Vitamina E 10 mg Vitamina C 60 mg Vitamina K 0,1 mg Vitamina B1 (tiamina) 1,4 mg Vitamina B2 (riboflavina) 1,6 mg Niacina (vitamina PP) 18 mg Vitamina B6 2 mg Acido folico/folacina 200 μg Vitamina B12 1 μg Biotina 150 μg Acido pantotenico 6 mg

Sali minerali e oligoelementi Calcio 800 mg Fosforo 800 mg Ferro 14 mg Magnesio 300 mg Zinco 15 mg Iodio 150 μg Selenio 50 μg Rame 1,5 mg Manganese 5 mg Cromo 100 μg Molibdeno 100 μg Sodio 2500 mg Potassio 4000 mg Cloro 3500 mg

Altre sostanze nutritive Coenzima Q 10 30 mg Isoflavoni 50 mg Carotenoide luteina 10 mg Carotenoide zeaxantina 0,5 mg Carotenoide licopina 6 mg

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Vitamina/Minerale/Altra sostanza nutritiva Dose giornaliera ammessa per gli adulti

Acidi grassi Omega-3 1700 mg Acidi grassi a lunga catena Omega-3 500 mg acidi grassi EPA + DHA (come somma)a a EPA: acido eicosapentaenoico; DHA: acido docosaesaenoico

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Allegato 14 (art. 20 cpv. 7 e 9, 21 cpv. 5, 22 cpv. 6, 22a cpv. 5 e 22b cpv. 6)

Composti autorizzati delle sostanze nutritive

Categoria 1: Vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene

Vitamina D Vitamina D3 (colecalciferolo) Vitamina D2 (ergocalciferolo)

Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato Succinato acido di D-alfa-tocoferile Succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000

Vitamina K Fillochinone (fitomenadione)

Vitamina B1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato

Vitamina B2 Riboflavina Riboflavina-5’-fosfato di sodio

Niacina Acido nicotinico Nicotinamide

Acido pantotenico D-pantotenato di calcio D-pantotenato di sodio Dexpantenolo

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Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina -5’-fosfato Dipalmitato di piridossina

Folati Acido pteroil-monoglutammico L-metil-folato di calcio

Vitamina B12 Cianocobalamina Idrossocobalamina

Biotina D-Biotina

Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile

Categoria 2: Sali minerali Calcio Carbonato Cloruro Sali dell’acido citrico Gluconato Glicerofosfato Lattato Sali dell’acido ortofosforico Idrossido Ossido Chelato di aminoacidi Pidolato

Magnesio Acetato Carbonato Cloruro Sali dell’acido citrico Gluconato Glicerofosfato

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Sali dell’acido ortofosforico Lattato Idrossido Ossido Solfato Chelato di aminoacidi Pidolato L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali)

Ferro Carbonato ferroso Citrato ferrico Citrato ferrico ammoniacale Glutonato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno ridotto) Idrossido ferroso Pidolato ferroso Chelato di aminoacidi Ferro bisglicinato

Rame Carbonato rameico Citrato rameico Glutonato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Chelato di aminoacidi

Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio

Zinco Acetato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Ossido

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Carbonato Solfato Chelato di aminoacidi

Manganese Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Glicerofosfato Solfato Chelato di aminoacidi

Sodio Bicarbonato Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Lattato Idrossido Sali dell’acido ortofosforico

Potassio Bicarbonato Carbonato Cloruro Citrato Gluconato Glicerofosfato Lattato Idrossido Sali dell’acido ortofosforico

Selenio Seleniato di sodio Selenito acido di sodio Selenito di sodio Lievito arricchito

Cromo (III) e i suoi esaidrati Cloruro Solfato Chelato di aminoacidi

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Molibdeno (VI) Molibdato di ammonio Molibdato di sodio

Categoria 3: Aminoacidi Osservazioni: nel caso degli amminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati. L-alanina L-arginina L-arginina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-acido aspartico (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-citrullina (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-cisteina L-cistina L-istidina L-acido glutammico L-glutammina L-glicina L-isoleucina L-leucina L-lisina L-lisina-L-aspartato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina-L-glutammato (soltanto per alimenti destinati a fini medici speciali) L-lisina acetata L-metionina L-ornitina L-fenilalanina L-prolina L-serina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina N-acetil-L-cisteina (soltanto per alimenti a fini medici speciali) N-acetil-L-metionina (soltanto per alimenti a fini medici speciali)

Categoria 4: Altre sostanze Colina Cloruro di colina Bitartrato di colina Citrato di colina Inositolo Coenzima Q10

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Isoflavoni estratti da soia e/o trifoglio rosso Luteina estratta da tagetes Zeaxantina estratta da tagetes Licopina estratta da pomodori EPA da olio di pesce od olio di alga DHA da olio di pesce od olio di alga

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Allegato 14a (art. 20a)

Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali

Le specificazioni riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante. 1. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera a, destinati specifica- tamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella 1. 2. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera b, destinati specifica- tamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella 1; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 3. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera c, destinati specificatamente ai lattanti, non devono supe- rare i valori massimi indicati nella tabella 1; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla desti- nazione specifica del prodotto. 4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dalla destinazione spe- cifica, gli alimenti dietetici a fini medici speciali, destinati specificatamente ai lattanti devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutritive applicabili agli alimenti per lattanti e agli alimenti di prosegui- mento. 5. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera a, diversi da quelli desti- nati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali indicati nella tabella 2. 6. I prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera b, diversi da quelli desti- nati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i sali minerali elencati nella tabella 2; sono fatte salve modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto. 7. Le vitamine e i sali minerali contenuti nei prodotti di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera c, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori massimi indicati nella tabella 2; sono fatte sal- ve le modifiche di una o più sostanze nutritive, sempre che siano rese neces- sarie dalla destinazione specifica del prodotto.

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Tabella 1

Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati ai lattanti Vitamine

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Vitamina A 14 43 60 180 (μg ER) Vitamina D (μg) 0,25 0,75 1 3 Vitamina K (μg) 1 5 4 20 Vitamina C (mg) 1,9 6 8 25 Tiamina (mg) 0,01 0,075 0,04 0,3 Riboflavina (mg) 0,014 0,1 0,06 0,45 Vitamina B6 (mg) 0,009 0,075 0,035 0,3 Niacina (mg NE) 0,2 0,75 0,8 3 Acido folico (μg) 1 6 4 25 Vitamina B12 (μg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Acido pantotenico 0,07 0,5 0,3 2 (mg) Biotina (μg) 0,4 5 1,5 20 Vitamina E 0,5/g di acidi 0,75 0,5/g di acidi 3 (mg α-ET) grassi polinsaturi grassi polinsaturi espressi in acido espressi in acido linoleico, ma in linoleico, ma in nessun caso nessun caso meno di 0,1 mg meno di 0,5 mg per 100 kJ per 100 kcal disponibili disponibili

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Sali minerali

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Sodio (mg) 5 14 20 60 Cloruro (mg) 12 29 50 125 Potassio (mg) 15 35 60 145 Calcio (mg) 12 60 50 250 Fosforo (mg)a 6 22 25 90 Magnesio (mg) 1,2 3,6 5 15 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Zinco (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 Rame (μg) 4,8 29 20 120 Iodio (μg) 1,2 8,4 5 35 Selenio (μg) 0,25 0,7 1 3 Manganese (mg) 0,012 0,05 0,05 0,2 Cromo (μg) – 2,5 – 10 Molibdeno (μg) – 2,5 – 10 Fluoruro (mg) – 0,05 – 0,2 a Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,0.

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Tabella 2

Valori per le vitamine, i sali minerali e gli oligoelementi in alimenti completi dal punto di vista nutrizionale diversi da quelli destinati ai lattanti Vitamine

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Vitamina A 8,4 43 35 180 (μg ER) Vitamina D (μg) 0,12 0,65/0,75 a 0,5 2,5/3a Vitamina K (μg) 0,85 5 3,5 20 Vitamina C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 Tiamina (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 Riboflavina (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Vitamina B6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Niacina (mg EN) 0,22 0,75 0,9 3 Acido folico (μg) 2,5 12,5 10 50 Vitamina B12 (μg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Acido pantotenico 0,035 0,35 0,15 1,5 (mg) Biotina (μg) 0,18 1,8 0,75 7,5 Vitamina E 0,5/g di acidi 0,75 0,5/g di acidi 3 (mg α-ET) grassi polin- grassi polinsatu- saturi espressi in ri espressi in acido linoleico, acido linoleico, ma in nessun ma in nessun caso meno di caso meno di 0,1 mg per 0,5 mg per

100 kJ disponi- 100 kcal dispo-

bili nibili a Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10 anni.

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Sali minerali

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minimo Massimo Minimo Massimo

Sodio (mg) 7,2 42 30 175 Cloruro (mg) 7,2 42 30 175 Potassio (mg) 19 70 80 295 a a a Calcio (mg) 8,4/12 42/60 35/50 175/250a a Fosforo (mg) 7,2 19 30 80 Magnesio (mg) 1,8 6 7,5 25 Ferro (mg) 0,12 0,5 0,5 2,0 Zinco (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Rame (μg) 15 125 60 500 Iodio (μg) 1,55 8,4 6,5 35 Selenio (μg) 0,6 2,5 2,5 10 Manganese (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Cromo (μg) 0,3 3,6 1,25 15 Molibdeno (μg) 0,72 4,3 3,5 18 Fluoruro (mg) – 0,05 – 0,2 a Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra 1 e 10 anni.

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