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AS 2006 4987

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell'interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente le derrate alimentari gene- ticamente modificate è modificata come segue:

Titolo Introduzione dell’abbreviazione «ODerrGM»

Art. 2 frase introduttiva I prodotti OGM sono derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che:

Art. 5 cpv. 1 1 L’UFSP rilascia l’autorizzazione se il prodotto OGM soddisfa le esigenze di cui all’articolo 22 capoverso 2 ODerr.

Art. 7 cpv. 2 e cpv. 8 lett. a n. 1 e c

2 I coadiuvanti tecnologici che sono prodotti OGM e sono consegnati come tali

devono essere contrassegnati con un’indicazione secondo il capoverso 1. 8 Le derrate alimentari, gli additivi o i coadiuvanti tecnologici possono essere con- trassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», se: a. per mezzo di una documentazione senza lacune può essere provato che:

1. la derrata alimentare e gli ingredienti, le sostanze, i coadiuvanti tecno-

logici o i microrganismi di cui ai capoversi 1–3 utilizzati per la sua pro- duzione non provengono da organismi geneticamente modificati, c. derrate alimentari, additivi, sostanze, coadiuvanti tecnologici o microrgani- smi di cui ai capoversi 1–3 dello stesso tipo:

1 RS 817.022.51

2006-2274 4987

Derrate alimentari geneticamente modificate RU 2006

Art. 8 cpv. 1 lett. a, b e d nonché cpv. 3

1 Dalla documentazione deve risultare, conformemente all’articolo 24 ODerr:

a. che la derrata alimentare, l’additivo o il coadiuvante tecnologico è un pro- dotto OGM; b. la designazione degli OGM contenuti nella derrata alimentare, nell’additivo o nel coadiuvante tecnologico; d. nomi e indirizzi delle persone che consegnano e delle persone che ricevono la derrata alimentare, l’additivo o il coadiuvante tecnologico. 3 L’UFSP può designare in modo più preciso le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che sottostanno all’obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione mediante ordinanza.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin