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AS 2006 5151

Ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 Abrogato

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b 1 Chi non può comprovare la formazione preliminare teorica giusta l’articolo 5 ma possiede un diploma di una scuola superiore del ciclo master o un attestato dell’esa- me di Stato può comprovare la formazione preliminare teorica mediante esami complementari: b. per gli esami professionali giusta l’articolo 4 non superati.

Art. 13 cpv. 2 lett. b

2 Esso include gli ambiti seguenti:

b. l’ispezione, incluso il prelievo di campioni e la valutazione dell’autocontrol- lo; gli esami analitici di campioni incluso l’apprezzamento della qualità (rap- presentatività, affidabilità) dei risultati;

Art. 28 cpv. 5 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 31 cpv. 2 lett. b

2 L’esame teorico si estende inoltre alle materie seguenti:

b. prelievo di campioni, contestazione, sequestro e confisca di derrate alimenta- ri e oggetti d’uso, ispezioni di locali e attrezzature;

1 RS 817.025.21

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Art. 34 rubrica Concerne soltanto il testo francese.

Art. 43 cpv. 4 lett. b Concerne soltanto il testo francese.

Art. 46 rubrica Concerne soltanto il testo francese.

Art. 52 cpv. 3 lett. d Concerne soltanto il testo francese.

Art. 53 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 57 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d n. 3

1 Il controllo ufficiale in Svizzera include segnatamente le attività seguenti:

b. l’ispezione:

2. dei prodotti di base, degli ingredienti, dei coadiuvanti tecnologici e

degli altri prodotti impiegati per la preparazione e la produzione di der- rate alimentari, d. concerne soltanto il testo francese.

Art. 57a Indagini epidemiologiche in caso di focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari

1 Ilchimico cantonale competente svolge adeguate indagini microbiologiche ed

epidemiologiche in merito a tutti i focolai di malattie determinati dalle derrate ali- mentari e riconosciuti. 2 Se l’indagine necessita dati di pazienti, il chimico cantonale competente coinvolge il medico cantonale. Se sono necessarie indagini o misure che rientrano nella sfera di competenza del veterinario cantonale, esse vanno coordinate con quest’ultimo. 3 Se dispongono di indizi relativi a un focolaio di una malattia determinato dalle derrate alimentari, il medico cantonale o il veterinario cantonale ne informano il chimico cantonale competente. 4 I dati rilevati nell’ambito di indagini sui focolai di malattie devono essere imme- diatamente comunicati all’UFSP. 5 I ceppi degli agenti patogeni isolati nell’ambito di indagini su focolai di malattie sono conservati per ulteriori esami.

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6 Per focolaio di una malattia determinato dalle derrate alimentari si intende l’insor- gere nell’essere umano di una malattia o di un’infezione sicuramente o molto proba- bilmente connessa con una medesima derrata alimentare in almeno due casi o una situazione in cui i casi di malattia o di infezione riscontrati si sommano con frequen- za maggiore a quella prevista.

Art. 59 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 60 lett. a Concerne soltanto il testo francese.

Art. 65 cpv. 3 e 4 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 67 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 73 cpv. 1 lett. a e b 1 Su richiesta, la competente autorità d’esecuzione cantonale controlla e attesta che:

a. i requisiti posti dal Paese di destinazione siano osservati; b. le merci destinate all’esportazione siano idonee al consumo e all’impiego.

Art. 79 lett. b Gli organi di controllo possono prelevare diversi campioni da una partita di merce secondo un piano di campionatura, in modo particolare se: b. lo scopo del controllo non può essere raggiunto con un campione singolo.

Art. 82 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva,lett. e nonché cpv. 3–5 e 6 Rapporto sul prelievo dei campioni 1 Per ogni prelievo è allestito un rapporto sul prelievo dei campioni che indichi:

e. concerne soltanto il testo francese. 3 Per prelievi particolari, come per esempio per i campioni d’acqua, possono essere allestiti rapporti sul prelievo dei campioni semplificati. Per il prelievo di più cam- pioni nello stesso luogo (p. es. posti di raccolta, depositi, distributori grossisti) possono essere allestiti rapporti collettivi. 4 L’organo di controllo e, qualora sia presente, il proprietario della merce o il suo rappresentante firmano il rapporto sul prelievo dei campioni.

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5 L’organo di controllo attesta con la sua firma che il campione è stato prelevato in conformità alle prescrizioni, che non vi è stata alcuna confusione e che il rapporto sul prelievo dei campioni corrisponde ai fatti. 6 Il proprietario della merce o il suo rappresentante conferma con la sua firma l’esat- tezza del rapporto sul prelievo dei campioni. Se egli rifiuta di firmare, l’organo di controllo annota nel rapporto sul prelievo dei campioni il rifiuto e le sue eventuali giustificazioni.

Art. 84 Ricevuta 1 L’organo di controllo consegna al proprietario della merce o al suo rappresentante una ricevuta per i campioni prelevati, nella quale sono designati i campioni e il loro valore. Quale ricevuta vale anche una copia del rapporto sul prelievo dei campioni.

2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese..

Art. 85 cpv. 1 1 I campioni prelevati e il rapporto sul prelievo dei campioni vengono spediti imme- diatamente al laboratorio.

Art. 86 Concerne soltanto il testo tedesco.

II L’allegato è modificato come segue:

N. 1 lett. a, b, d, e ed j 1. L’affidabilità di un metodo d’analisi, sempre che sia rilevante, deve essere verifi- cata secondo i criteri seguenti: a. esattezza; include la precisione (precisione della ripetibilità, precisione della riproducibilità) e la correttezza; b. campo d’applicazione (analiti, matrice e campo di concentrazione conside- rati); d. concerne soltanto il testo francese. e. concerne soltanto il testo francese. j. concerne soltanto il testo francese.

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III La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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