AS 2006 5161
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco
Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab)
Modifica del 15 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 20041 sul tabacco è modificata come segue:
Art. 1 rubrica e cpv. 2 Oggetto e diritto applicabile 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, ai prodotti del tabacco e agli articoli per fumatori con succedanei del tabacco si applicano inoltre l’ordinanza del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e le ordinanze del DFI emanate in base alla stessa, con le limitazioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 ODerr.
Art. 6 cpv. 1 lett. a e d numero 3 nonché cpv. 2 1 Senza autorizzazione possono essere consegnati soltanto prodotti del tabacco che, oltre al tabacco greggio, contengono unicamente le seguenti sostanze, e questo fino a concorrenza delle percentuali in massa indicate (le quantità si riferiscono alla sostanza secca del prodotto finito, senza eventuali involucri in materiali estranei al tabacco): a. sostanze sapide: fino ad un quantitativo totale di 15 per cento in massa, per il tabacco tagliato o in rotoli fino al 20 per cento in massa, per il tabacco per pipe ad acqua fino al 70 per cento in massa; per sostanze sapide si intendo- no:
1. gli aromi di cui all’allegato 3 numero 24 dell’ordinanza del DFI del
23 novembre 20053 sulla caratterizzazione delle derrate alimentari (OCDerr),
2. la Folia liatris; il tenore totale di cumarina non deve superare lo 0,1 per
cento in massa,
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Ordinanza sul tabacco RU 2006
3. le sorte di zuccheri, il miele e le spezie nonché altre parti innocue di
vegetali e i loro estratti,
4. gli edulcoranti di cui all’allegato 1 sezione c numero 1 dell’ordinanza
del DFI del 23 novembre 20054 sugli additivi (OAdd) ad eccezione del sucralosio E 955 e del sale di aspartame-acesulfame E 962; d. sostanze conservanti (se si usano combinazioni di dette sostanze, la somma dei singoli quozienti tra la quantità aggiunta e quella massima non dev’es- sere superiore a 1):
3. per tabacco per pipe ad acqua:
– acido priopionico fino a 5 g/kg; 2 La quantità delle sostanze di cui al capoverso 1 lettere a-e, riferita alla sostanza secca del prodotto finito, non deve superare il 25 per cento in massa nelle sigarette, nei sigari e negli altri articoli per fumatori, l’80 per cento in massa nel tabacco per pipe ad acqua ed il 30 per cento in massa negli altri prodotti del tabacco; non si tiene conto di eventuali involucri in materiali estranei al tabacco.
Art. 12 cpv. 2, 3 e 6
2 Le avvertenze generali sono le seguenti:
a. «Il fumo uccide.»; b. «Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.». Le avvertenze complementari sono le seguenti: a. «I fumatori muoiono prima.»; b. «Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus.»; c. «Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni.»; d. «Fumare in gravidanza fa male al bambino.»; e. «Proteggi i bambini – non fumare in loro presenza.»; f. «Specialisti del settore medico possono aiutarti a smettere di fumare.»; g. «Il fumo crea un’elevata dipendenza.»; h. «Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali.»; i. «Il fumo provoca il cancro della cavità boccale.»; j. «Fatti aiutare a smettere di fumare: 0848 000 181/www.fumarefamale.ch.»; k. «Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza.»; l. «Il fumo invecchia la pelle.»; m. «Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità.»; n. «Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico.».
4 RS 817.022.31
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6 Ogni pacchetto di prodotti del tabacco senza combustione deve recare la seguente avvertenza: «Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.».
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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