Lexipedia

AS 2006 5193

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DEFR sulle piante di vite)

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite)

del 2 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 9 capoversi 1 e 2, 11 capoverso 2, 12 capoverso 3, 13,

14 capoverso 2, 15, 17 capoverso 6 e 21 capoverso 1 dell’ordinanza del

7 dicembre 19981 sulle sementi, ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del mate- riale di moltiplicazione vegetativa delle piante di vite destinate alla produzione di uve.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Vite, clone 1 Per vite si intendono le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all’utilizzazione quali materiale di moltiplicazione di queste stesse piante. 2 Per clone si intende una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.

Art. 3 Materiale di moltiplicazione 1 Per materiale di moltiplicazione si intendono parti di piante di vite e piante di vite.

2 Per parti di piante di vite si intendono:

a. sarmenti: tralci di un anno; b. tralci erbacei: tralci non lignificati;

RS 916.151.3 1 RS 916.151

2006-0452 5193

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

c. talee di portainnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate; d. nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto; e. talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.

3 Per piante di vite si intendono:

a. barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portainnesto; b. barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

Art. 4 Coltura, vigneti di viti-madri, vivai di viti 1 Per coltura si intende una particella di moltiplicazione e il materiale di moltiplica- zione che vi cresce. 2 Per vigneti di viti-madri si intendono le colture di viti destinate alla produzione di parti di piante di vite. 3 Per vivai di viti si intendono le colture di viti destinate alla produzione di piante di vite.

Art. 5 Nucleo di conservazione Per nucleo di conservazione si intende il luogo dove è conservata la più piccola unità utilizzata di una varietà ammessa alla certificazione o di un clone ammesso alla certificazione.

Art. 6 Materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) 1 Per materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) si intende il materiale iniziale, il materiale di base ed il materiale certificato.

2 Per materiale iniziale si intende il materiale di moltiplicazione:

a. ottenuto direttamente per via vegetativa dal materiale presente nel nucleo di conservazione; b. prodotto da un organismo ufficiale secondo metodi di norma ammessi per la conservazione dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché per la prevenzione di malattie; c. destinato alla produzione di materiale di base o di materiale certificato; d. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale iniziale; e e. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

3 Per materiale di base si intende il materiale di moltiplicazione:

a. ottenuto direttamente per via vegetativa dal materiale iniziale; b. prodotto sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per la conservazione dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché per la prevenzione di malattie; c. destinato alla produzione di materiale certificato; d. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale di base; e e. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

4 Per materiale certificato si intende il materiale di moltiplicazione:

a. proveniente direttamente da materiale di base o da materiale iniziale; b. destinato:

1. alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione

di uve, o

2. alla produzione di uve;

c. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale certificato; e d. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 7 Materiale standard Per materiale standard si intende il materiale di moltiplicazione: a. che presenta l’identità e la purezza della varietà; b. destinato:

1. alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione

di uve,

2. alla produzione di uve

c. conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale standard; e d. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 3: Catalogo delle varietà di viti

Art. 8 Principio 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) pubblica il catalogo delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla certificazione e delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla produzione di materiale standard (catalogo delle varietà). 2 I cloni ammessi alla certificazione sono riportati nel catalogo delle varietà sotto la corrispondente varietà.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

3 L’Ufficio federale, per tutte le varietà riportate nel catalogo delle varietà, compila un elenco delle principali caratteristiche distintive morfologiche e fisiologiche. 4 Se è noto che il materiale di moltiplicazione di una determinata varietà è commer- cializzato in un altro Paese sotto una denominazione diversa, pure quest’ultima dovrà figurare nel catalogo delle varietà. 5 La denominazione di una varietà deve adempiere i requisiti di cui all’articolo 6 della legge federale del 20 marzo 19752 sulla protezione delle novità vegetali. Le varietà che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sono protette vengono designate dalla denominazione che figura nel catalogo delle varietà.

Art. 9 Condizioni d’ammissione 1 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà dall’Ufficio federale quale varietà certificabile se: a. è stata esaminata al fine di stabilire se essa è distinta, stabile e omogenea nonché se ne è disponibile una descrizione ufficiale; b. la selezione conservatrice è effettuata sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante; e c. l’Ufficio federale l’ha esaminata secondo metodi riconosciuti a livello inter- nazionale, in particolare quelli dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), al fine di stabilire se essa è indenne dagli organismi nocivi di cui all’allegato 1.

2 L’Ufficiofederale ammette nel catalogo delle varietà il clone di una varietà

ammessa giusta il capoverso 1 se le condizioni giusta il capoverso 1 lettere b e c sono adempiute. 3 L’Ufficio federale ammette nel catalogo delle varietà le varietà o i cloni esaminati da un servizio ufficiale estero per stabilire se sono indenni da organismi nocivi secondo i metodi di cui al capoverso 1 lettera c, a condizione che i metodi utilizzati siano riconosciuti equivalenti. 4 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà dall’Ufficio federale quale varietà ammessa alla produzione di materiale standard se: a. è stata esaminata al fine di stabilire se essa è distinta, stabile e omogenea nonché se ne è disponibile una descrizione ufficiale; b. la selezione conservatrice è effettuata sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante.

2 RS 232.16

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

5 L’esame della varietà per stabilire se è distinta, stabile e omogenea è svolto secon- do le disposizioni della Direttiva 2004/29/CE della Commissione3. La descrizione ufficiale delle varietà già commercializzate al 31 dicembre 1971 può far riferimento alla descrizione nelle pubblicazioni ampelografiche in cui è descritta la varietà.

6 Una varietà la cui descrizione ufficiale è in preparazione può essere ammessa

provvisoriamente nel catalogo delle varietà fino alla stesura definitiva della descri- zione sempre che soddisfi la condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 10 Selezione conservatrice 1 La selezione conservatrice di varietà o cloni ammessi nel catalogo delle varietà deve essere garantita da un metodo riconosciuto dall’Ufficio federale. Essa deve poter essere controllata dall’Ufficio federale in ogni momento. 2 La selezione conservatrice può essere effettuata all’estero se il controllo praticato è parificato a quello esistente in Svizzera.

Art. 11 Domanda di ammissione 1 Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà sono presentate all’Ufficio federale dal costitutore o dal suo rappresentante. I richiedenti che non hanno domici- lio o sede in Svizzera devono avere un rappresentante in Svizzera.

2 Il richiedente è tenuto a presentare un fascicolo di ammissione conforme alle

indicazioni dell’Ufficio federale. 3 L’Ufficio federale può, su richiesta di un gruppo di produttori o di un’organizza- zione professionale, ammettere nel catalogo delle varietà una varietà non protetta dalla legge federale del 20 marzo 19754 sulla protezione delle novità vegetali, se la varietà presenta un interesse particolare per la viticoltura.

Art. 12 Stralcio dal catalogo delle varietà Una varietà o un clone possono essere stralciati dal catalogo delle varietà se: a. le condizioni di cui all’articolo 9 non sono più adempiute; b. sono state fornite indicazioni false o fallaci all’atto della domanda di ammis- sione o della procedura di ammissione; c. il costitutore o il suo rappresentante ne fanno richiesta, salvo che rimanga garantita una selezione conservatrice; d. la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli animali o l’ambiente;

3 Direttiva 2004/29/CE della Commissione del 4 marzo 2004 relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti, GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22. 4 RS 232.16

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

e. le condizioni per l’applicazione di misure preventive secondo l’articolo 148a capoverso 1 della legge del 29 aprile 19985 sull’agricoltura sono adempiute.

Sezione 4: Certificazione del materiale di moltiplicazione

Art. 13 Certificazione delle partite di materiale

1 Una partita di materiale è certificata (s.l.) dall’Ufficio federale se:

a. la varietà in oggetto è registrata nel catalogo delle varietà; b. il materiale di moltiplicazione è prodotto da un produttore riconosciuto; c. la coltura da cui deriva il materiale è registrata; e d. le condizioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 sono adempiute.

2 Ai fini della certificazione le partite di materiale devono essere notificate

all’Ufficio federale entro il termine fissato da quest’ultimo.

Art. 14 Registrazione delle colture 1 Le colture sono registrate dall’Ufficio federale se sono adempiute le esigenze di cui all’allegato 1. 2 Le domande di registrazione di colture vanno inoltrate all’Ufficio federale entro il termine fissato da quest’ultimo. 3 L’Ufficio federale incarica un laboratorio da esso riconosciuto di svolgere le anali- si previste dall’allegato 1. 4 Il materiale presente nel nucleo di conservazione deve essere mantenuto in condi- zioni atte a: a. escludere qualsiasi contaminazione da parte degli organismi nocivi di cui all’allegato 1; b. garantire il mantenimento della varietà o del clone mediante selezione con- servatrice. 5 L’Ufficio federale può autorizzare, in deroga all’articolo 6 capoverso 2 lettera b, un produttore riconosciuto a produrre materiale iniziale; l’Ufficio federale stabilisce le esigenze relative a questa produzione.

Art. 15 Esigenze relative alle partite di materiale

1 Una partita di materiale può contenere solo materiale di moltiplicazione della

medesima categoria e della medesima varietà o, se del caso, dello stesso clone, prodotto dallo stesso produttore, nonché derivare da un unico raccolto. Il materiale di moltiplicazione deve adempiere le esigenze di cui all’allegato 2.

5 RS 910.1

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

2 L’Ufficio federale può autorizzare la moltiplicazione di una generazione supple- mentare di materiale di base se la disponibilità in materiale di moltiplicazione sul mercato non è sufficiente. Esso stabilisce le esigenze relative a questa produzione.

Sezione 5: Produzione di materiale standard

Art. 16 Quale materiale standard può essere prodotto soltanto materiale di moltiplicazione: a. di una varietà registrata nel catalogo delle varietà; b. di produttori riconosciuti per la produzione di materiale standard; c. prodotto in particelle conformi alle esigenze di cui all’allegato 1; e d. conforme alle esigenze di cui all’allegato 2.

Sezione 6: Riconoscimento dei produttori

Art. 17 Procedura di riconoscimento 1 Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all’Ufficio federale il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero a ogni produt- tore. 2 Per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) e la produzione di materiale standard è necessario un riconoscimento specifico. I produttori che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono già riconosciuti nel quadro del passaporto delle piante sono considerati produttori riconosciuti di mate- riale standard.

Art. 18 Obblighi dei produttori I produttori riconosciuti sono tenuti a effettuare ispezioni visive delle loro particelle di moltiplicazione al fine di individuare la comparsa degli organismi nocivi elencati nell’allegato 1 e ad eliminare le piante colpite.

Art. 19 Revoca del riconoscimento L’Ufficio federale può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento di un produttore se constata che: a. le condizioni relative alla coltura non sono più adempiute; b. la qualità del materiale di moltiplicazione commercializzato non adempie le esigenze della presente ordinanza; o c. gli obblighi di cui all’articolo 18 non sono adempiuti.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

Sezione 7: Condizionamento delle partite

Art. 20 Partite Al momento della produzione, del raccolto, dell’imballaggio, dell’immagazzina- mento e del trasporto il materiale di moltiplicazione va tenuto in partite separate e contrassegnate singolarmente.

Art. 21 Imballaggio, chiusura ed etichettatura 1 Il produttore è responsabile dell’esecuzione corretta dell’imballaggio, della chiusu- ra e dell’etichettatura. 2 Gli imballaggi vanno chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile o un sistema nel quale è integrata l’etichetta in modo che non si possano aprire senza danneggiare il sistema di sicurezza o l’etichetta. 3 Le esigenze relative all’imballaggio del materiale di moltiplicazione sono definite nell’allegato 3. 4 Le etichette per il materiale certificato (s.l.) sono distribuite ai produttori secondo le istruzioni dell’Ufficio federale in base a una valutazione del potenziale di produ- zione, effettuata in occasione dell’ispezione ufficiale. 5 L’apposizione delle etichette avviene sotto la responsabilità del produttore secondo le istruzioni dell’Ufficio federale; l’etichetta deve essere fissata mediante il sistema di chiusura. Il produttore deve tenere una contabilità degli imballaggi e delle etichet- te che deve essere costantemente aggiornata. 6 Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme alle esigenze di cui all’allegato 4.

7 Il colore dell’etichetta è:

a. bianco con tratto diagonale violetto per il materiale iniziale; b. bianco per il materiale di base; c. azzurro per il materiale certificato; d. giallo scuro per il materiale standard; e. marrone per il materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti. 8 Le etichette devono essere conservate dal destinatario del materiale di moltiplica- zione per almeno un anno e devono essere messe a disposizione su richiesta dell’Ufficio federale. 9 L’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di diverse partite di barbatelle innestate e barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, con- trassegnate da una sola etichetta. In tal caso, le partite devono essere legate insieme in modo che all’atto della separazione il legaccio sia danneggiato e non possa essere riutilizzato. L’etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

Sezione 8: Commercializzazione

Art. 22 Aspetti generali

1 Il materiale di moltiplicazione può essere commercializzato solo come:

a. materiale iniziale, materiale di base o materiale certificato; o b. materiale standard, a condizione che non sia destinato ad essere impiegato come portainnesto. 2 Se lo stato fitosanitario del materiale di moltiplicazione lo richiede, l’Ufficio federale può ordinare che esso venga trattato con prodotti fitosanitari o con altri procedimenti efficaci contro le malattie e i fitofagi trasmissibili attraverso il materia- le di moltiplicazione. 3 L’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiale di moltiplicazione non conforme alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera a, se il materiale è destinato a: a. prove sperimentali o scopi scientifici; b. lavori di selezione; c. misure di conservazione della diversità genetica. 4 L’Ufficio federale può autorizzare, in deroga al capoverso 1, la commercializza- zione di materiale di moltiplicazione prodotto con tecniche di moltiplicazione in vitro. 5 L’Ufficio federale può autorizzare, in deroga all’articolo 21, la commercializzazio- ne di piccole quantità destinate al consumatore finale; esso stabilisce le corrispettive disposizioni.

Art. 23 Materiale di moltiplicazione estero 1 L’Ufficio federale pubblica l’elenco dei Paesi le cui esigenze relative alla produ- zione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) e di materiale standard sono riconosciute equivalenti. 2 L’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione del materiale di varietà ammesse in un catalogo di un Paese figurante nell’elenco di cui al capoverso 1.

3 Per l’importazione di materiale di moltiplicazione da Paesi non figuranti

nell’elenco di cui al capoverso 1 è necessaria un’autorizzazione. Ai fini dell’auto- rizzazione all’Ufficio federale devono essere fornite le seguenti indicazioni: a. specie (designazione botanica); b. varietà e, se del caso, il rispettivo clone; per le barbatelle innestate tali indi- cazioni si applicano sia ai portainnesti che ai nesti; c. categoria; d. natura del materiale di moltiplicazione; e. Paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

f. Paese di spedizione, se diverso dal Paese di produzione; g. importatore; e h. quantità del materiale di moltiplicazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 25 Disposizioni transitorie

1 Ilmateriale di moltiplicazione può essere commercializzato secondo il diritto

previgente fino al 31 luglio 2008.

2 Le colture di viti-madri per la produzione di portainnesti impiantate prima

dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere ammesse alla produ- zione di portainnesti certificati, se adempiono le esigenze di cui all’allegato 1. Su domanda del produttore l’Ufficio federale appura, entro il 31 dicembre 2007, se le esigenze sono adempiute. Il materiale proveniente da queste particelle deve adempiere le esigenze di cui all’allegato 2 relative al materiale certificato. 3 Le colture di viti-madri per la produzione di materiale di base impiantate prima del 1° gennaio 2005 nonché le colture di viti-madri per la produzione di materiale certificato impiantate prima del 1° gennaio 2003 devono essere sottoposte, nel 2007, ad un’ispezione giusta l’allegato 1 numero 2.2.1. 4 Le varietà di viti, nonché i rispettivi cloni, che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ammessi alla certificazione, sono ammessi nell’elenco delle varietà dall’Ufficio federale quali varietà certificabili giusta l’articolo 8. Le varietà di viti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono registrate nell’elenco dei vitigni6, sono ammesse nel catalogo delle varietà dall’Ufficio federale quali varietà ammesse alla produzione di materiale standard giusta l’articolo 8.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2 novembre 2006 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

6 RS 916.143.5

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

Allegato 1 (art. 6, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 25)

Esigenze relative alla coltura

1 Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione

1.1 Esigenze relative al suolo

a. Le particelle destinate alla produzione di materiale iniziale e di base nonché i vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato devono esse- re indenni da nepovirus o dai rispettivi vettori, segnatamente da nematodi in grado di trasmettere virus. L’assenza di contaminazioni va controllata utiliz- zando l’indexaggio o mediante un’analisi nematologica oppure sulla base dell’osservazione e, all’occorrenza, del controllo dello stato sanitario dei vecchi vigneti effettuati conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio federale. b. I vivai destinati alla produzione di materiale certificato non possono conte- nere le precolture fissate dall’Ufficio federale; in caso contrario vengono controllate conformemente alla procedura di cui alla lettera a.

1.2 Esigenze relative all’impianto di particelle

di moltiplicazione a. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti- madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri. b. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di por- tainnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate deve provenire da viti-madri risultate conformi al momento del controllo.

2 Esigenze relative alla coltura

2.1 Esigenze relative all’identità e alla purezza varietali

Nell’ispezione in campo lo stato colturale della superficie di moltiplicazione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell’identità e della purezza varietali e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario della coltura. La coltura deve presentare identità e purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

2.2 Esigenze relative agli organismi nocivi

La presenza di organismi nocivi che riducono il valore del materiale di moltiplica- zione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile. A prescindere dal controllo ufficiale, deve essere effettuata almeno un’ispezione ufficiale in campo prima del primo raccolto; in caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo.

2.2.1 Vigneti di viti-madri per la produzione di materiale

certificato (s.l.) I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato (s.l.) devono essere indenni dai seguenti organismi nocivi:

Vigneto di viti-madri per la produzione di: Organismi nocivi1 Prima Ripetizione Proporzio- ispezione dell’ispe- ne max. Degene- Accartoc- GFkV4 (anni dal- zione di ceppi razione ciamento l’impianto) (in anni) mancanti infettiva fogliare (%)

a) b) c)

materiale iniziale I I I 1 55 – materiale di base A A – 3 6 – materiale certificato K K – 5 10 5

1 Ispezione:

I = analisi fitosanitarie effettuate su tutte le piante mediante indexaggio A = analisi fitosanitarie effettuate su tutte le piante mediante metodi di analisi K = analisi fitosanitarie effettuate mediante campionatura e mediante procedura d’ispezione completata da metodi di analisi 2 Complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell’arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell’arabis (ArMV)

3 Complesso dell’accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato

all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3)

4 Maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portainnesti)

5 Nel caso si ripeta l’ispezione vengono controllati soltanto gli organismi a) e b) mediante metodo di analisi

Le ispezioni vengono eseguite negli intervalli summenzionati e conformemente alla procedura d’ispezione stabilita dall’Ufficio federale. Le piante contaminate devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi, dovuti ai summenzionati orga- nismi nocivi o ad altri fattori, devono figurare nelle registrazioni relative ai vigneti di viti-madri.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

2.2.2 Vigneti di viti-madri per la produzione di materiale

standard Nei vigneti di viti-madri per la produzione di materiale standard, la quota di ceppi mancanti dovuta alla degenerazione infettiva della vite o all’accartocciamento fogliare della vite non deve superare il 10 per cento. Le piante contaminate devono essere eliminate e vanno escluse dalla moltiplicazione. I motivi della mancanza di ceppi, dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori, devono figurare nelle registrazioni relative ai vigneti di viti-madri.

2.2.3 Vivai

I vivai devono risultare indenni dalla degenerazione infettiva della vite e dall’accartocciamento fogliare della vite, in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati o una seconda ispezione in campo.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

Allegato 2 (art. 6, 7, 14, 16, 25)

Esigenze relative al materiale di moltiplicazione

1 Esigenze generali

a. Il materiale di moltiplicazione deve possedere l’identità e la purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone; è ammessa una tolleranza dell’1 per cento all’atto della commercializzazione del materiale standard. b. Il materiale di moltiplicazione deve possedere una purezza tecnica di almeno il 96 per cento. Si considerano impurezze tecniche: – il materiale di moltiplicazione che risulta disseccato totalmente o in parte anche quando è stato immerso nell’acqua dopo il suo dissecca- mento; – il materiale di moltiplicazione avariato, contorto o con lesioni, in parti- colare danneggiato dalla grandine o dal gelo, schiacciato o rotto; – il materiale di moltiplicazione che non risponde ai requisiti di cui al numero 3 del presente allegato. c. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno. d. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore del materiale di mol- tiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile. Il materiale di moltiplicazione che presenta segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci deve essere eliminato.

2 Esigenze particolari per le barbatelle innestate

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiale di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiale di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

3 Calibrazione

3.1 Talee di portainnesto, talee da vivaio e nesti

Diametro Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee. a. Talee di portainnesto e nesti: aa. diametro all’estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm; ab. diametro massimo all’estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesti per innesto sul luogo. b. Talee da vivaio: diametro minimo all’estremità più piccola: 3,5 mm.

3.2 Barbatelle franche

A. Diametro Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l’asse più lungo, è almeno pari a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di molti- plicazione erbaceo.

B. Lunghezza La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della caccia- ta superiore è almeno pari a: a. 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; b. 20 cm per le altre barbatelle franche. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo. C. Radici Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.

D. Base Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

3.3 Barbatelle innestate

A. Lunghezza Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza. Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di molti- plicazione erbaceo.

B. Radici Ogni pianta deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite.

C. Saldatura Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

Allegato 3 (art. 21)

Esigenze relative all’imballaggio

1 Esigenze generali

Le quantità che possono essere commercializzate per singola partita sono riportate di seguito. Ogni partita va munita di un’etichetta ufficiale.

Materiale Numero di individui per partita Quantità massima

Barbatelle innestate 25, 50, 100 o un loro multiplo 500 Barbatelle franche 50, 100 o un loro multiplo 500 Nesti: – con almeno 5 gemme utilizzabili 100 o 200 200 – con 1 gemma utilizzabile 500 o un suo multiplo 5000 Talee di portainnesto 100 o un suo multiplo 1000 Talee da vivaio 100 o un suo multiplo 500

2 Esigenze particolari

2.1 Piccole quantità

Ove necessario, la quantità (numero di individui) delle partite di tutti i tipi e le categorie del materiale di moltiplicazione di cui alla colonna 1 possono essere infe- riori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

2.2 Piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi,

casse e cartoni Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

Allegato 4 (art. 21)

Esigenze relative all’etichettatura

A. L’etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

1. Menzione «Norma CE»

2. Paese di produzione

3. Servizio di certificazione o d’ispezione e Stato membro (acronimo)

4. Nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identifica- zione

5. Specie

6. Tipo di materiale

7. Categoria

8. Varietà e, se del caso, clone. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto e al nesto

9. Numero della partita

10. Quantità

11. Lunghezza – Solo per le talee di portainnesto; si tratta della lunghezza

minima delle talee della partita interessata

12. Anno di raccolta

B. L’etichetta deve adempiere le seguenti esigenze:

1. deve essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;

2. deve essere apposta ben in vista;

3. le informazioni di cui al capitolo A non possono essere coperte o interrotte da altre scritte o immagini; 4. le indicazioni di cui al capitolo A devono figurare nello stesso campo visivo. C. Deroghe per piccole quantità destinate al consumatore finale: a. Più di un individuo Le indicazioni richieste per l’etichetta secondo il capitolo A numero 10 sono: «Numero esatto di individui per partita» b. Un solo individuo Le seguenti indicazioni di cui al capitolo A non sono richieste: – tipo di materiale, – categoria, – numero della partita, – quantità,

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

– lunghezza delle talee di portainnesto, – anno di raccolta. D. Deroga per le viti in vasi, casse o cartoni Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni, quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura e l’etichettatura a causa della loro composizione, si applica quanto segue: a. il materiale di moltiplicazione dev’essere tenuto in partite separate adegua- tamente identificate per varietà e, se del caso, per clone e numero di indivi- dui; b. l’etichetta ufficiale è facoltativa; c. il materiale di moltiplicazione dev’essere accompagnato dal documento di cui al capitolo E. E. Documento di accompagnamento Il documento di accompagnamento di cui al capitolo D lettera c deve: a. essere emesso almeno in due copie (una per il mittente e una per il destina- tario); b. (la copia per il destinatario) accompagnare la consegna dall’indirizzo di par- tenza a quello di arrivo; c. essere conservato almeno un anno e presentato, se del caso, all’Ufficio fede- rale ai fini del controllo; d. recare tutte le indicazioni seguenti per quanto riguarda le singole partite della consegna:

1. Menzione «Norma CE»

2. Paese di produzione

3. Servizio di certificazione o d’ispezione e Stato membro (acronimo)

4. Numero progressivo

5. Mittente (indirizzo e numero di registrazione)

6. Destinatario (indirizzo)

7. Specie

8. Tipo/tipi di materiale

9. Categoria/categorie

10. Varietà e, se del caso, clone/cloni. Per le barbatelle innestate questa

indicazione si applica al portainnesto e al nesto

11. Numero di individui per consegna

12. Numero totale di partite

13. Data di consegna

Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2006

F. Indicazioni supplementari relative al passaporto delle piante L’etichetta del materiale certificato (s.l.) e del materiale standard può recare pure le indicazioni necessarie nel quadro del passaporto delle piante.

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DEFR sulle piante di vite) | Lexipedia | Lexipedia