AS 2006 5273
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)
Modifica del 12 dicembre 2006
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare (OPers mil) è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. a 1 Possono essere assunte a partire dall’inizio dell’istruzione di base come ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di pro- fessione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, le persone che: a. sono titolari di un diploma universitario o di un diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato, adempiono le condizioni del PF di Zurigo per l’ammissione al ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione oppure dispongono di un attestato federale di capacità ai sensi della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr);
Art. 7 cpv. 1 lett. d 1 Possono essere assunte come sottufficiali di professione a partire dall’inizio dell’istruzione di base le persone che: d. rivestono un grado di sottufficiale;
Art. 11 cpv. 1 1 L’istruzione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, comprende il corso di studi di bachelor per uffi- ciali di professione al PF di Zurigo oppure il corso di diploma o la Scuola militare 1 dell’Accademia militare del PF di Zurigo conformemente all’ordinanza del
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Personale militare RU 2006
24 settembre 20043 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell’esercito può deroga- re a questa regola.
Art. 16 cpv. 3
3 Gli impieghi a favore del promovimento della pace si svolgono conformemente
all’ordinanza del 2 dicembre 20054 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
12 dicembre 2006 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione dello sport: Samuel Schmid
3 RS 414.131.1; RU 2006 5337 4 RS 172.220.111.9
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