AS 2006 5311
Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale
Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale (TA-TAF)
dell’11 dicembre 2006
La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale, visto l’articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 20051 sull’istituzione del Tribunale amministrativo federale, adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Principio 1 Il Tribunale amministrativo federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria, dei servizi scientifici o amministrativi e conteggia i disborsi. 2 Sono riservate le spese processuali prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale giusta il regolamento dell’11 dicembre 20062 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Art. 2 Assoggettamento alla tassa
1 Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a
pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono riservate le disposi- zioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
2 Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3 Esenzione e riduzione 1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento della tassa e dei disborsi quando chiedono la pre- stazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità. 2 I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale amministrativo federale. 3 Le tasse e i disborsi possono essere ridotti o condonati se sussistono motivi impor- tanti, segnatamente se la persona assoggettata è indigente.
RS 173.320.3
2006-2990 5311
Tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 4 Calcolo delle tasse
1 Sono prelevate le seguenti tasse:
a. riproduzione di documenti: per fotocopie formato A4: 50 centesi- mi per ogni pagina, per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo 2 franchi; b. altre riproduzioni: in base al costo effettivo;
c. ricerche effettuate negli atti di 50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro una causa liquidata e che eccedono iniziata; la determinazione dei documenti la tassa può essere prelevata intera- archiviati e la concessione della mente o in parte anche laddove la consultazione nel Tribunale determinazione dei documenti archi- amministrativo federale: viati o la concessione della consulta- zione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario;
d. altre ricerche, compilazioni, esami 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro particolari e simili: iniziata;
e. consegna di sentenze a terzi: 40 franchi; f. attestazione di passaggio in 40 franchi; giudicato: g. autenticazione di una firma: 40 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi 10 franchi per ogni firma supplementare; h. attestazione di conformità 40 franchi; se il documento all’originale di un estratto, di una comprende più pagine, sono copia, di una fotocopia e simili: riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare; i. utilizzazione di una sala di udienza 100 franchi per ogni mezza giornata. o di conferenza del Tribunale amministrativo federale: 2 Alle prestazioni previste dalla legge sulla trasparenza del 17 dicembre 20043 si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla trasparenza del 24 maggio 20064.
3 RS 152.3 4 RS 152.31
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3 Per quanto concerne le prestazioni previste dalla legge federale del 19 giugno
19925 sulla protezione dei dati, è fatto salvo l’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno
19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.
Art. 5 Supplemento Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supple- mento fino al 50 per cento della tassa.
Art. 6 Disborsi Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare: a. le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti; b. le spese di porto e di telefono; c. le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero; d. i costi effettivi per i supporti informatici; e. le spese di sollecitazione: 10 franchi per la prima, 20 franchi dalla seconda.
Art. 7 Preavviso Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo presumibile è previa- mente comunicato.
Art. 8 Anticipo In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.
Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi Il servizio competente determina la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.
Art. 10 Esigibilità e prescrizione 1 La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante la relativa decisione. 2 Il termine di pagamento è di 20 giorni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili.
5 RS 235.1 6 RS 235.11
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3 La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Art. 11 Modalità di pagamento
1 Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene inviata una fattura.
2 Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro rim- borso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.
Art. 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
11 dicembre 2006 La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale: Christoph Bandli