AS 2006 5315
Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione
Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l’informazione
dell’11 dicembre 2006
La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale, visto l’articolo 3 capoverso 3 lettera a della legge federale del 18 marzo 20051 sull’istituzione del Tribunale amministrativo federale, adotta il seguente regolamento:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’informazione del pubblico in merito all’attività del Tribunale amministrativo federale (Tribunale).
Art. 2 Principio
1 Il Tribunale informa apertamente e in modo trasparente.
2 L’informazione è di competenza del presidente del Tribunale e del segretariato
generale, a meno che il presente regolamento preveda un’altra competenza.
Art. 3 Ufficio stampa Il Tribunale dispone di un ufficio stampa in seno al segretariato generale.
Sezione 2: Informazione d’ufficio
Art. 4 Divulgazione delle sentenze 1 Il Tribunale mette a disposizione del pubblico la pagina d’intestazione ed il dispo- sitivo di tutte le sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa (art. 42 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale ammini- strativo federale, LTAF).
2 Il Tribunale rende pubbliche le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a
meno che un’anonimizzazione non s’imponga per la protezione della personalità o per altri interessi privati o pubblici.
RS 173.320.4
2006-2380 5315
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3 Le sentenze sono messe a disposizione del pubblico su carta stampata oppure in
formato elettronico.
Art. 5 Pubblicazione delle decisioni Il Tribunale pubblica le proprie decisioni sia in una banca dati elettronica delle decisioni sia in una Raccolta ufficiale. La Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale amministrativo federale (Raccolta ufficiale) è messa a disposizione su carta stampata e in formato elettronico.
Art. 6 Banca dati delle decisioni 1 Nella banca dati elettronica delle decisioni sono pubblicate le sentenze di merito del Tribunale. 2 Le decisioni formali sono pubblicate se presentano un interesse per il pubblico.
3 Di principio, le decisioni sono pubblicate per esteso.
4 L’accesso alla banca dati delle decisioni è gratuito.
Art. 7 Raccolta ufficiale 1 Nella Raccolta ufficiale sono pubblicate le decisioni passate in giudicato che hanno una notevole importanza per l’elaborazione del diritto giudiziale o per altri motivi. Devono essere rispettati i seguenti principi: a. ogni decisione deve essere preceduta da un riassunto del contenuto (regesto) nelle tre lingue ufficiali; le decisioni in retoromancio devono essere precedu- te anche da un regesto in retoromancio; b. gli elementi di fatto necessari per la comprensione dei considerandi di diritto devono essere presentati in forma essenziale; c. i considerandi di diritto sono, se necessario, abbreviati oppure pubblicati solo parzialmente. 2 L’accesso alla Raccolta ufficiale è soggetto a pagamento. L’accesso alla Raccolta ufficiale in forma elettronica può essere soggetto a pagamento.
Art. 8 Anonimizzazione 1 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma anonimizzata. È fatto salvo l’articolo 4. 2 I nomi delle parti nelle decisioni possono essere pubblicati, in particolare se i nomi sono già noti, se la pubblicazione non tocca manifestamente alcun interesse degno di protezione o le parti sono d’accordo con la divulgazione. Spetta al giudice dell’istruzione di ottenere il consenso delle parti. 3 La Conferenza dei presidenti definisce i dettagli dell’anonimizzazione, comprese le competenze e la procedura.
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Art. 9 Commissione di redazione della Raccolta ufficiale
1 La Conferenza dei presidenti istituisce una commissione di redazione alfine di
garantire l’uniformità della Raccolta ufficiale delle decisioni. La commissione di redazione si compone di un rappresentante di ciascuna corte. La Conferenza dei presidenti elegge i rappresentanti per un periodo di due anni su proposta delle corti. La rappresentanza linguistica deve essere equilibrata. La commissione di redazione si costituisce autonomamente. 2 Le sentenze riguardanti questioni di diritto giudicate in base alla procedura prevista all’articolo 25 LTAF3 devono essere sottoposte alla commissione di redazione ai fini della pubblicazione. In tutti gli altri casi, la commissione di redazione decide su proposta della corte interessata in merito all’inserimento di una decisione nella Raccolta ufficiale. Essa stessa può proporre la pubblicazione di una determinata decisione. 3 La commissione di redazione veglia affinché le decisioni che le corti hanno propo- sto siano pubblicate in modo coordinato e uniforme. A tal fine emana delle direttive, le quali devono dapprima essere sottoposte per una presa di posizione alla Conferen- za dei presidenti.
4 I membri della commissione di redazione sono sgravati dall’attività giurispru-
denziale nella misura in cui lo richiedono i compiti che sono chiamati a svolgere nella commissione stessa.
Sezione 3: Informazioni su richiesta
Art. 10 Informazioni Chi desidera un’informazione può rivolgere una richiesta all’ufficio stampa in seno al segretariato generale. L’ufficio stampa rilascia l’informazione auspicata oppure trasmette la richiesta al servizio competente.
Art. 11 Accesso a documenti ufficiali 1 L’organo competente riguardo a un documento ufficiale può permetterne la consul- tazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza. Di regola, la risposta è data oralmente alle richieste orali e per scritto alle richieste scritte. 2 Se il diritto di accesso è limitato, differito o negato, la richiesta viene trasmessa alla Commissione amministrativa. Non si compie alcun tentativo di conciliazione. 3 La Commissione amministrativa evade le richieste scritte mediante una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.
3 RS 173.32; RU 2006 2197 4 RS 152.3 5 RS 172.021
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4 L’incaricato della protezione dei dati del Tribunale funge da consulente e da inter- locutore ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 24 maggio 20066 sulla trasparen- za. Egli è anche responsabile della redazione del rapporto previsto dall’articolo 19 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza. 5 La riscossione delle tasse di giustizia è retta dalle disposizioni del Regolamento dell'11 dicembre 20067 sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale. Laddove il regolamento è silente, le tasse di giustizia si basano sulla Tarif- fa degli emolumenti in allegato all’ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza. 6 Per il resto, l’ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza si applica per analo- gia.
Sezione 4: Cronaca giudiziaria
Art. 12 Principio Chi informa sulla giurisprudenza del Tribunale deve avere riguardo nei confronti degli interessi degni di protezione delle parti, in particolare della loro sfera privata.
Art. 13 Accreditamento 1 I giornalisti che vogliono riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribu- nale per dei media pubblicati o con sede in Svizzera, possono presentare richiesta scritta di accreditamento al segretariato generale. La richiesta può limitarsi alla cronaca sulla giurisprudenza di singole corti.
2 L’accreditamento è concesso se:
a. il richiedente è già accreditato presso il Tribunale federale o il Tribunale penale federale; alla richiesta deve essere allegata un’attestazione del rela- tivo accreditamento ed un curriculum vitae con fotografia; b. il richiedente vuole riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribu- nale amministrativo federale ed adempie ai presupposti per l’iscrizione nel registro professionale; alla richiesta devono essere allegati, oltre al curricu- lum vitae ed alla fotografia, documenti quali la tessera di giornalista, un’attestazione del datore di lavoro o simili. 3 L’accreditamento può essere negato se sussistono seri dubbi quanto alla fidatez- za del richiedente.
Art. 14 Durata e revoca dell’accreditamento 1 L’accreditamento è concesso per un periodo di quattro anni, oppure nel corso di un tale periodo per il resto del quadriennio. I giornalisti devono presentare tempesti- vamente una domanda di rinnovo dell’accreditamento.
6 RS 152.31 7 RS 173.320.3; RU 2006 5311
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2 Il segretariato generale revoca l’accreditamento quando i presupposti dell’accre- ditamento non sono più dati.
Art. 15 Tessera di legittimazione
1 I giornalisti accreditati ricevono una tessera di legittimazione.
2 La tessera deve essere riconsegnata subito dopo la scadenza o la revoca dell’accre- ditamento.
Art. 16 Prestazioni del Tribunale
1 I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:
a. la comunicazione delle date delle pubbliche udienze; b. su richiesta, la comunicazione della fattispecie delle cause per le quali è pre- visto un dibattimento pubblico oppure la deliberazione pubblica della sen- tenza; c. l’invio delle decisioni di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta uffi- ciale; d. l’invio delle decisioni che, secondo i giornalisti o il Tribunale, presentano un particolare interesse per il pubblico; e. su richiesta, la comunicazione dello stadio in cui si trova la procedura (effet- to sospensivo, sospensione, riapertura), nella misura in cui il presidente della corte rispettivamente della camera ha dato il proprio accordo; f. l’invio del rapporto di gestione prima della sua pubblicazione; g. l’invio dei comunicati stampa; h. l’accesso gratuito mediante codice personale alle banche dati normalmente soggette a pagamento. 2 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione nella banca dati elettronica; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa. 3 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera d avviene, di regola, con- temporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.
Art. 17 Periodo di attesa
1 Il Tribunale può prevedere un periodo di attesa per la cronaca giudiziaria.
2 Il periodo di attesa per le sentenze termina, di regola, alle ore dodici del settimo giorno successivo all’invio alle parti (il giorno della spedizione non è computato). 3 Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del suo contenuto da un’altra fonte di informazione.
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Art. 18 Sanzioni 1 I giornalisti accreditati che violano colpevolmente il presente regolamento possono essere ammoniti. 2 In casi gravi, l’accreditamento può essere revocato temporaneamente o definiti- vamente.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 19 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
11 dicembre 2006 La direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale: Christoph Bandli