AS 2006 5341
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte)
Modifica del 22 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 luglio 19831 sulla costituzione di scorte è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4, 8, 10, 10a, 11, 16, 27, 28 capoverso 4, 52, 55, 56 e 57 della legge dell’8 ottobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),
Art. 7a Modalità di tassazione delle scorte obbligatorie 1 Per i beni che sono oggetto di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie al momento dell’allestimento dell’imposta federale diretta sono ammesse le seguenti rettifiche di valore: a. per la costituzione imperativa di scorte obbligatorie, al massimo il 50% del prezzo di base; b. per la costituzione volontaria di scorte obbligatorie, al massimo l’80% del prezzo d’acquisto o di produzione; se è inferiore, il prezzo effettivo della merce serve di base per calcolare la rettifica di valore. 2 La tassazione di riserve latenti risultanti dalle rettifiche di valore giusta il capover- so 1 avviene al momento della liquidazione di queste ultime. 3 Qualora in seguito a una modifica del contratto effettuata dall’Ufficio federale il contenuto delle riserve non sia più soggetto alla costituzione di scorte obbligatorie, la liquidazione della rettifica di valore non più giustificata può essere ripartita in modo lineare su tre periodi fiscali al massimo. Se liquida volontariamente la rettifica di valore, il depositario della scorta obbligatoria non ha il diritto di procedere a una ripartizione. 4 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all’allestimento del- l’imposta cantonale diretta.
2006-2114 5341
Ordinanza sulla costituzione di scorte RU 2006
Art. 10a Obbligo di fornire informazioni L’Amministrazione federale delle dogane e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeu- tici (Swissmedic) mettono, nella dovuta forma, i dati necessari per le autorizzazioni e le importazioni, in particolare le dichiarazioni doganali, a disposizione dell’Ufficio federale e delle organizzazioni da esso incaricate di rilasciare i permessi d’importa- zione o di censire i depositari delle scorte obbligatorie.
Art. 11 cpv. 2 secondo periodo 2 … L’approvazione dei contributi versati ai fondi di garanzia avviene sotto forma di decisione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.
22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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