AS 2006 5355
Ordinanza sulle tasse della Regìa federale degli alcool
Ordinanza sulle tasse della Regìa federale degli alcool (Ordinanza sulle tasse della RFA, OT-RFA)
del 22 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40a e 42 della legge federale del 21 giugno 19321 sull’alcool; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse per decisioni e prestazioni della Regìa federale degli alcool.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 3 Calcolo delle tasse
1 Le tasse sono calcolate secondo le aliquote menzionate all’allegato.
2 Nei casi in cui l’allegato non indica un’aliquota applicabile o fissa un quadro tariffario delle tasse invece di un importo forfetario, le tasse sono calcolate in fun- zione del tempo impiegato, se del caso nei limiti del quadro tariffario. L’aliquota oraria è fissata da 60 a 200 franchi in funzione delle conoscenze richieste dalla materia.
3 Quando una decisione o una prestazione per la quale è fissata un’aliquota
nell’allegato causa un dispendio eccezionale, le tasse sono calcolate secondo il capoverso 2.
RS 689.5
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Art. 4 Supplemento di tassa 1 Può essere riscosso un supplemento di tassa fino al 100 per cento oltre la tassa ordinaria per le decisioni e prestazioni che: a. sono sollecitate d’urgenza; o b. causano un dispendio eccezionale.
2 Qualsiasi supplemento di tassa dev’essere motivato e menzionato separatamente.
Art. 5 Ritardo di pagamento Trascorso infruttuoso il termine di pagamento, all’assoggettato è concesso, mediante lettera raccomandata, un termine supplementare di 20 giorni, con l’indicazione che alla scadenza del termine supplementare la Regìa federale degli alcool avvierà una procedura d’esecuzione.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 novembre 19874 sulle tasse della Regìa federale degli alcool è abrogata.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 1987 1719, 1995 1835, 1997 417
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Allegato (art. 3)
Aliquote delle tasse fisse e quadro tariffario Franchi
1. Licenze di commercio e controlli
1.1 Licenza per il commercio all’ingrosso con
bevande spiritose annuale 500
1.2 Autorizzazione per il commercio al minuto delle
bevande spiritose al di fuori dei confini cantona- annuale 3000 li
1.3 Controllo di demetilizzazione delle bevande 1 % dell’onere fiscale
spiritose gravante l’alcool consegnato, da un minimo di 100 a un massimo di 300
1.4 Controllo in caso di perdita o distruzione in funzione del
di bevande spiritose tempo impiegato, al minimo 80
1.5 Trattamento d’un rimborso d’onere fiscale in 1 % dell’importo
seguito ad un errore di dichiarazione del rimborso, al minimo 80
1.6 Rilascio di un’autorizzazione d’esercizio per un in funzione del
deposito fiscale tempo impiegato, al minimo 700
1.7 Autorizzazione d’etichettatura complementare o
di rietichettatura di bevande spiritose 100
1.8 Denaturazione sul posto presso la clientela in funzione del
tempo impiegato, al minimo 100
1.9 Piombatura e spiombatura d’alambicchi per la
produzione d’oli essenziali estratti dalla canapa per alambicco 45
2. Analisi chimiche
2.1 Analisi d’etanolo e bevande spiritose
2.1.1 Analisi quantitativa per cromatografia
in fase gassosa (ai sensi del Manuale svizzero delle derrate alimentari – MSDA – o della Farmacopea europea – Ph. eur. –). 200
2.1.2 Identificazione delle sostanze denaturanti in funzione del
(GC o HPLC) tempo impiegato, al minimo 60
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Franchi
2.1.3 Determinazione del tenore in alcool secondo il in funzione del
MSDA (distillazione) tempo impiegato, al minimo 60
2.1.4 Determinazione del tenore in etanolo in funzione del
(GC o HPLC) tempo impiegato, al minimo 60
2.1.5 Spettroscopia ultravioletta (Ph. eur.) 60
2.1.6 Spettroscopia a raggi infrarossi (Ph. eur.) 60
2.1.7 Determinazione della limpidezza (Ph. eur.),
acidità (Ph. eur. o MSDA), indice di rifrazione (Ph. eur.), densità (MSDA), furfurolo (UE) 30
2.1.8 Residuo secco (Ph. eur. o MSDA) 40
2.1.9 Determinazione dell’acqua secondo il metodo
Karl Fischer 50
2.1.10 Alcool superiori secondo il metodo Koma-
rowsky, basi azotate volatili (UE) 80
2.1.11 Metalli pesanti, somma semiquantitativa
(Ph. eur.) 100
2.1.12 Valutazione organolettica, in funzione del
tempo impiegato 100
2.1.13 Carbamato d’etilene nelle bevande spiritose
(MSDA, senza esposizione alla luce) 120
2.1.14 Carbamato d’etilene nelle bevande spiritose
(escl. MSDA, con esposizione alla luce) 150
2.1.15 Carbamato d’etilene nelle bevande spiritose
(con e senza esposizione alla luce) 200
2.2 Analisi dei vini
2.2.1 Analisi secondo i criteri della Regìa federale
degli alcool 200
2.2.2 Zuccheri: saccarosio, glucosio, fruttosio (HPLC) 100
2.2.3 Determinazione del tenore in alcool secondo il
MSDA (distillazione) 60
2.2.4 Determinazione del tenore in etanolo, glicerina
(HPLC) 60
2.3 Analisi di alcopop
2.3.1 Analisi secondo i criteri della Regìa federale
degli alcool 300
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Franchi
2.3.2 Determinazione del tenore in alcool secondo il
MSDA (distillazione) 60
2.3.3 Determinazione del tenore in zuccheri:
saccarosio, glucosio, fruttosio (HPLC) 100
2.3.4 Determinazione del tenore in etanolo, glicerina
(HPLC) 60
2.3.5 Analisi quantitativa mediante cromatografia
in fase gassosa (componenti MSDA) 200
3. Utilizzo d’istallazioni e materiale
3.1 Utilizzo di pese a ponte
(rete ferroviaria o stradale) per pesata 50
3.2 Locazione di recipienti di trasporto della RFA
d’una durata massima di 15 giorni
3.2.1 Recipienti in acciaio inox per recipiente/
fornitura 9
3.2.2 Box-palette per recipiente/
fornitura 10
3.2.3 Swiss-container per recipiente/
fornitura 30
3.2.4 Vagoni-cisterna – 2 assi per recipiente/
fornitura 70
3.2.5 Vagoni-cisterna – 4 assi per recipiente/
fornitura 95
3.3 Tasse moratorie dal 16° giorno, con aggiunta
delle spese di locazione ai sensi del numero 3.2
3.3.1 Recipienti in acciaio inox per unità e giorno
di ritardo 9
3.3.2 Box-palette per unità e giorno
di ritardo 10
3.3.3 Swiss-container per unità e giorno
di ritardo 30
3.3.4 Vagoni-cisterna – 2 assi per unità e giorno
di ritardo 50
3.3.5 Vagoni-cisterna – 4 assi per unità e giorno
di ritardo 75
3.4 Locazione d’altri recipienti di trasporto spese effettive,
maggiorate del 10 % al massimo
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3.5 Riparazioni
3.5.1 Materiale di ricambio per le riparazioni prezzo effettivo,
maggiorato del 10 % al massimo
3.5.2 Riparazioni effettuate da terzi secondo le spese
effettive, maggiorate del 10 %, al massimo 500
4. Certificati d’analisi
4.1 Certificato d’analisi per l’etanolo 40
4.2 Certificato d’analisi per prodotto 40
4.3 Certificato d’analisi per lotto di merce 150
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