AS 2006 5625
Ordinanza concernente il versamento di un'indennità al personale dell'Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006
Ordinanza concernente il versamento di un’indennità al personale dell’Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006
Modifica del 15 dicembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 dicembre 20041 concernente il versamento di un’indennità unica al personale dell’Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006 è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente il versamento di un’indennità al personale dell’Amministrazione federale nel 2007
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 1bis
1 Nel 2007 ricevono un’indennità non assicurata gli impiegati: …
1bis L’indennità è versata pure ai magistrati in carica ai sensi della legge federale del 6 ottobre 19892 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magi- strati. Essa non costituisce un’indennità di rincaro ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 2 di detta legge.
Art. 6 cpv. 2
2 La durata di validità è prorogata sino al 31 dicembre 2007.
II
Diritto previgente: modifica L’ordinanza del 18 dicembre 20023 sull’assicurazione degli impiegati dell’Ammini- strazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA è modificata come segue:
2006-2898 5625
Versamento di un’indennità al personale RU 2006 dell’Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006
Art. 3 Stipendio annuo determinante Le prestazioni del datore di lavoro secondo il capitolo 4 OPers4 non menzionate nella presente ordinanza e le indennità secondo l’ordinanza del 10 dicembre 20045 concernente il versamento di un’indennità al personale dell’Amministrazione federa- le nel 2007 non sono assicurate nei piani di previdenza.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007 con effetto sino al 31 dicem- bre 2007.
15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.220.111.3 5 RS 172.220.111.8