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AS 2006 5633

Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2)

Modifica del 15 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 aprile 20011 concernente l’assicurazione nel piano complementa- re della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Art. 6a Unione domestica registrata

1 L’unione domestica registrata giusta la legge del 18 giugno 20042 sull’unione

domestica registrata (LUD) è equiparata al matrimonio. 2 Gli effetti dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata giusta la LUD sono equiparati a quelli del divorzio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz