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AS 2006 5669

Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale

Regolamento sulle tasse amministrative del Tribunale federale

del 31 marzo 2006

Il Tribunale federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale (LTF), adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Principio 1 Il Tribunale federale preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e dei servizi amministrativi o scientifici. 2 Sono riservate le spese processuali riscosse per le procedure dinanzi al Tribunale federale (art. 62 segg. LTF).

Art. 2 Assoggettamento alla tassa

1 Chiunque richiede una prestazione particolare è tenuto a pagare una tassa.

2 Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono in solido.

Art. 3 Esenzione dalle tasse 1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere dispensate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità. 2 I giornalisti2 sono esenti da tasse per prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale. 3 Si può prescindere da tasse per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.

Art. 4 Calcolo delle tasse Sono percepite le seguenti tasse: a. Riproduzione di documenti: per fotocopie formato A4:

50 centesimi per ogni pagina,

per fotocopie formato A3: 1 franco per ogni pagina, ma al minimo

2 franchi;

RS 173.110.210.2 1 RS 173.110; RU 2006 1205 2 Le designazioni delle funzioni contenute in questa ordinanza valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

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b. per altre riproduzioni: in base al costo effettivo; c. ricerche effettuate negli atti di una 40 franchi per ogni mezz’ora; causa liquidata e che eccedono la la tassa può essere prelevata determinazione dei documenti interamente o in parte anche laddove archiviati e la concessione della la determinazione dei documenti consultazione nel Tribunale archiviati o la concessione della federale: consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; d. altre ricerche, compilazioni, esami 40 franchi per ogni mezz’ora di particolari, ecc.: lavoro del personale amministrativo e 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro del personale scientifico; e. consegna di sentenze a terzi: 20 franchi; f. attestazione di forza di giudicato: 30 franchi; g. autenticazione di una firma: 20 franchi; se vi sono più firme da autenticare sullo stesso atto, sono riscossi

10 franchi per ogni firma

supplementare; h. attestazione di conformità 20 franchi; all’originale di un estratto, di una se il documento comprende più copia, di una fotocopia, ecc.: pagine, sono riscossi 2 franchi per ogni pagina supplementare; i. utilizzazione di una sala d’udienza o 100 franchi per ogni mezza giornata; di conferenza del Tribunale federale: j. prestazioni nell’ambito della legge secondo la tariffa degli emolumenti sulla trasparenza del 17 dicembre allegata all’ordinanza sulla 20043: trasparenza del 24 maggio 20064; per il rimanente le tasse sono riscosse secondo il presente regolamento; k. trattamento amministrativo delle fino al massimo a 100 franchi per violazioni di prescrizioni: caso.

Art. 5 Supplemento Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supple- mento fino al 50 per cento della tassa.

3 RS 152.3 4 RS 152.31

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Art. 6 Disborsi Oltre la tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare: a. le spese di porto e di telefono; b. le spese per la trasmissione di un documento via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero, 5 franchi oltremare; c. i costi effettivi per i supporti informatici; d. le spese di sollecitazione: 5 franchi per la prima, 10 franchi dalla seconda.

Art. 7 Riduzione della tassa La tassa può essere ridotta o condonata per motivi importanti, in particolare se il richiedente dispone di mezzi modesti.

Art. 8 Preavviso Se la tassa supera 200 franchi, l’importo presumibile è preventivamente comunicato.

Art. 9 Anticipo In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o in caso di ritardo nei pagamenti, può essere chiesto un anticipo.

Art. 10 Decisione e rimedi giuridici 1 Il servizio competente determina la tassa al momento in cui è effettuata la prestazi- one. 2 Tale decisione può essere impugnata entro dieci giorni con ricorso al Segretariato generale del Tribunale federale. Se la decisione è stata emanata da quest’ultimo, è competente la Commissione di ricorso.

3 La decisione su ricorso è definitiva.

Art. 11 Esigibilità e prescrizione

1 La tassa è esigibile al momento in cui è fissata.

2 Il termine di pagamento è di 20 giorni dal giorno in cui la tassa è esigibile.

3 La pretesa si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa è esigibile. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.

Art. 12 Modo di pagamento

1 Per la riscossione delle tasse viene inviata una fattura.

2 Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di sentenze è riscossa contro

rimborso. Una fattura può essere inviata agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri.

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Art. 13 Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate le ordinanze seguenti:

1. Ordinanza del 24 agosto 19945 sulle tasse amministrative del Tribunale

federale;

2. Ordinanza del 14 febbraio 19956 sulle tasse amministrative del Tribunale

federale delle assicurazioni.

Art. 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

31 marzo 2006 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Giusep Nay Il segretario generale, Paul Tschümperlin

5 RU 1994 2157, 1999 3009 6 RU 1995 1457

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