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AS 2006 5673

Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale

Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull’indennità per il patrocinio d’ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale

del 31 marzo 2006

Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 68 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale (LTF), adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Spese ripetibili Le spese ripetibili accordate alla parte vincente ai sensi dell’art. 68 LTF compren- dono: a. le spese di patrocinio; b. le eventuali ulteriori spese necessarie causate dalla lite.

Art. 2 Spese di patrocinio

1 Le spese di patrocinio comprendono l’onorario e le spese necessarie sostenute

dall’avvocato2.

2 L’onorario si determina secondo il presente regolamento.

3 Il presente regolamento non si applica alle relazioni tra l’avvocato e la parte da lui rappresentata.

Art. 3 Cause con valore pecuniario 1 Nelle cause con valore pecuniario l’onorario è, di regola, fissato secondo il valore litigioso. Tra il massimo e il minimo previsti (art. 4 e 5), esso si determina secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato. 2 Il valore litigioso risulta dalle conclusioni presentate davanti al Tribunale federale. Il valore della domanda principale e quello della domanda riconvenzionale sono sommati. Se le conclusioni di una parte sono manifestamente esagerate, l’onorario del suo avvocato è fissato secondo le conclusioni che avrebbe dovuto presentare giusta i principi della buona fede.

RS 173.110.210.3 1 RS 173.110; RU 2006 1205 2 Le designazioni delle funzioni contenute in questo regolamento valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

2006-3298 5673

Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e RU 2006 sull’indennità per il patrocinio d’ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale

3 Quando il valore litigioso non può essere espresso in cifre, l’onorario è fissato liberamente secondo gli altri elementi d’apprezzamento indicati nel capoverso 1.

Art. 4 Tariffa secondo il valore litigioso nelle procedure di ricorso

Valore litigioso Onorario franchi franchi

fino a 20 000 600 4 000 20 000 50 000 1 500 6 000 50 000 100 000 3 000 10 000 100 000 500 000 5 000 15 000 500 000 1 000 000 7 000 22 000 1 000 000 2 000 000 8 000 30 000 2 000 000 5 000 000 12 000 50 000 oltre 5 000 000 20 000 1 per cento

Art. 5 Tariffa secondo il valore litigioso nelle procedure su azione

Valore litigioso Onorario franchi franchi

fino a 20 000 1 800 6 000 20 000 50 000 3 000 10 000 50 000 100 000 5 000 15 000 100 000 500 000 8 000 30 000 500 000 1 000 000 10 000 40 000 1 000 000 2 000 000 16 000 60 000 2 000 000 5 000 000 24 000 100 000 oltre 5 000 000 40 000 2 per cento

Art. 6 Cause senza valore pecuniario Se la lite concerne una causa senza valore pecuniario, l’onorario è fissato, secondo l’importanza, le difficoltà della controversia e il tempo impiegato, tra 600 e 18 000 franchi.

Art. 7 Revisione e interpretazione Per le procedure relative a domande di revisione o d’interpretazione di sentenze del Tribunale federale, l’onorario è fissato, di regola, tra 600 e 18 000 franchi.

Art. 8 Casi speciali 1 Nelle cause che hanno richiesto un lavoro straordinario, il Tribunale federale può accordare onorari superiori a quelli previsti dal presente regolamento.

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2 Se esiste una manifesta sproporzione tra il valore litigioso e l’interesse delle parti in causa, o tra l’importo risultante a norma del presente regolamento e il lavoro effettivo dell’avvocato, il Tribunale federale può ridurre gli onorari al disotto dell’importo minimo. 3 Se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza, di transazione o d’irricevibilità, l’onorario può essere ridotto in misura adeguata.

Art. 9 Rappresentanti in giudizio non avvocati Il Tribunale federale può, in applicazione analogica del presente regolamento, accordare un’adeguata indennità per la loro rappresentanza nella procedura a fiduci- ari o altre persone non ammesse al patrocinio quali avvocati, sempreché la qualità del lavoro prestato e le altre circostanze lo giustifichino.

Art. 10 Avvocati d’ufficio L’onorario degli avvocati d’ufficio designati dal Tribunale federale (art. 64 LTF) è fissato secondo il presente regolamento. Esso può essere ridotto in misura non maggiore di un terzo.

Art. 11 Spese ulteriori Qualora circostanze particolari lo giustifichino, il Tribunale federale può accordare a una parte un’adeguata indennità per ulteriori oneri necessari causati dalla procedura.

Art. 12 Determinazione dell’indennità

1 Il Tribunale federale determina l’indennità in base agli atti con un ammontare

complessivo che include anche l’imposta sul valore aggiunto.

2 Può essere presentata una nota delle spese.

Art. 13 Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate le tariffe seguenti: a. la tariffa del 9 novembre 19783 sulle spese ripetibili accordate alla contro- parte nelle cause davanti al Tribunale federale; b. la tariffa del 16 novembre 19924 sulle spese ripetibili nelle procedure davan- ti al Tribunale federale delle assicurazioni.

3 RU 1978 1956, 1992 1772 4 RU 1992 2442

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Art. 14 Disposizione transitoria Il presente regolamento si applica a tutte le decisioni in materia di spese pronunciate dopo la sua entrata in vigore.

Art. 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

31 marzo 2006 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Giusep Nay Il segretario generale, Paul Tschümperlin

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