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AS 2006 5677

Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori

Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità inferiori (RCETF)

del 5 dicembre 2006

Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 42 capoverso 4 e 60 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale (LTF), adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 Il presente regolamento definisce le modalità della comunicazione elettronica fra le parti e il Tribunale federale. 2 Esso si applica altresì alla comunicazione elettronica fra il Tribunale federale e le autorità inferiori, in particolare per quanto attiene alla trasmissione degli incarti.

3 Per quanto concerne la comunicazione da o verso domicili di notifica situati

all’estero restano riservati i trattati internazionali.

Art. 2 Definizioni Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a. atti giudiziari: sentenze, dispositivi, decisioni e comunicazioni del Tribunale federale b. piattaforma di distribuzione: ufficio postale elettronico atto a fornire le seguenti prestazioni: – rilascio di ricevute che attestano il momento di una comunicazione; – messa a disposizione di caselle postali elettroniche; – tenuta di un registro degli utilizzatori della piattaforma di distribuzione; c. registro della piattaforma di lista degli utilizzatori registrati sulla piatta- distribuzione: forma di distribuzione; d. casella postale elettronica: casella postale installata sulla piattaforma di distribuzione in cui sono depositate le comunicazioni elettroniche pronte per il loro caricamento;

RS 173.110.29 1 RS 173.110; RU 2006 1205

2006–3299 5677

Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica RU 2006 con le parti e le autorità inferiori

e. firma elettronica riconosciuta: firma elettronica conforme alla legge del 19 dicembre 20032 sulla firma elettronica (FiEle).

Art. 3 Iscrizione nel registro della piattaforma elettronica di distribuzione 1 Le parti che desiderano trasmettere i loro atti scritti per via elettronica al Tribunale federale devono iscriversi nel registro della piattaforma di distribuzione. 2 L’iscrizione nel registro vale quale assenso alla notifica per via elettronica (art. 39 cpv. 2 e 60 cpv. 3 LTF).

Art. 4 Formato degli atti scritti 1 Le parti inviano i loro atti scritti al Tribunale federale nel formato PDF accompa- gnato da un file XLM e gli allegati nel formato PDF.

2 Esse utilizzano a questo scopo i formulari messi a disposizione dal Tribunale

federale sul suo sito internet o sulla piattaforma di distribuzione.

3 I documenti che necessitano una firma devono essere certificati da una firma

elettronica riconosciuta. La lista delle firme elettroniche riconosciute può essere consultata sulla piattaforma di distribuzione. 4 Le parti possono inviare per posta nel termine impartito i documenti che non sono stati creati in forma elettronica.

Art. 5 Indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale federale Gli atti scritti elettronici sono trasmessi agli indirizzi elettronici del Tribunale fede- rale menzionati nell’allegato del presente regolamento. Essi sono codificati con la chiave crittografica pubblica del Tribunale federale.

Art. 6 Esclusione della responsabilità Il Tribunale federale esclude ogni responsabilità nel caso in cui la piattaforma di distribuzione non confermi la ricezione di un allegato entro il termine fissato. L’esclusione della responsabilità vale tanto per la connessione alla piattaforma di distribuzione quanto per la piattaforma stessa.

Art. 7 Notificazione degli atti giudiziari elettronici 1 L’atto giudiziario è depositato in una casella postale elettronica sulla piattaforma di distribuzione in attesa del suo ritiro. Il sistema può inviare per posta elettronica un invito a ritirare l’atto.

2 Il termine di giacenza di sette giorni inizia a decorrere dal deposito.

2 RS 943.03

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3 Il caricamento dell’atto giudiziario da parte del destinatario determina il momento della notificazione. 4 Un atto giudiziario non ritirato è reputato notificato al più tardi il settimo giorno dopo il suo deposito (art. 44 cpv. 2 LTF).

Art. 8 Modifica dell’annesso Il segretariato generale è abilitato ad adattare l’annesso al presente regolamento2 (indicazione degli indirizzi elettronici del Tribunale federale).

Art. 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

5 dicembre 2006 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente: Giusep Nay Il segretario generale: Paul Tschümperlin

2 Questo annesso non è pubblicato nella RU.

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