AS 2006 5689
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP)
del 22 settembre 2006 approvato dal Consiglio federale l’8 novembre 2006
Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 16 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20052, emana il seguente regolamento:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP). 2 Per quanto il presente regolamento non preveda altrimenti, si applicano le disposi- zioni esecutive della LPers.
Art. 2 Politica del personale 1 Il direttore dello IUFFP attua i principi di politica del personale della Confedera- zione in particolare tramite: a. l’orientamento della politica di assunzione e del personale dello IUFFP secondo i principi di politica del personale della Confederazione; b. manifestazioni periodiche concernenti temi fondamentali; c. l’offerta di corsi e formazioni per il personale.
2 Ildirettore dello IUFFP informa periodicamente il Consiglio dello IUFFP su
obiettivi, strumenti e misure di politica del personale nonché sul loro stato di attua- zione.
RS 412.106.141
2006-2729 5689
Regolamento del personale IUFFP RU 2006
Sezione 2: Luogo di lavoro, tempo di lavoro e attività speciali
Art. 3 Tempo di lavoro, luogo di lavoro e vacanze 1 Il tempo di lavoro dev’essere svolto presso le sedi degli istituti regionali. Sono escluse le attività esterne eseguite per incarico dello IUFFP. 2 Il direttore dello IUFFP fa istituire un sistema di controllo con cui documentare il tempo di lavoro. 3 In casi giustificati il direttore può autorizzare un altro luogo di lavoro. Stabilisce direttive a tale scopo. 4 Il personale attivo nell’insegnamento effettua le proprie vacanze nei periodi senza lezioni. Le eccezioni necessitano dell’autorizzazione del direttore.
Art. 4 Computo nel tempo di lavoro dei periodi d’insegnamento e delle attività speciali 1 Per l’insegnamento relativo alle offerte di formazione di cui agli articoli 6–8 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005, il direttore dello IUFFP disciplina il tempo di lavoro da computare. Tiene conto dell’onere correlato all’insegnamento. 2 Il direttore emana direttive circa l’estensione temporale del computo di attività speciali nel tempo di lavoro. Sono considerate attività speciali segnatamente l’assistenza all’elaborazione di lavori scritti di qualificazione di una certa entità e la loro correzione, le visite a lezioni o l’accompagnamento durante settimane di studio, come pure lo sviluppo particolarmente impegnativo di offerte di formazione.
Sezione 3: Denominazione delle funzioni
Art. 5 Principi
1 Presso lo IUFFP possono essere utilizzate esclusivamente denominazioni di fun-
zioni ai sensi del presente regolamento. Dette denominazioni possono essere utiliz- zate nelle lingue ufficiali e in inglese. Non sono ammesse altre denominazioni o lingue. 2 Le denominazioni delle funzioni sono stabilite nel contratto di lavoro. Possono essere utilizzate soltanto fino a quando sussiste il rapporto di lavoro con lo IUFFP.
Art. 6 Docenti attivi nell’insegnamento I docenti attivi presso lo IUFFP soprattutto nell’insegnamento in qualità di collabo- ratori scientifici, portano la denominazione di «docente (senior lecturer) presso lo IUFFP».
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Art. 7 Docenti attivi nella ricerca I docenti attivi presso lo IUFFP soprattutto nella ricerca in qualità di collaboratori scientifici, portano la denominazione di «responsabile di ricerca (senior researcher) presso lo IUFFP».
Art. 8 Docenti attivi nello sviluppo e nei servizi I docenti attivi presso lo IUFFP soprattutto nei campi dello sviluppo e dei servizi in qualità di collaboratori scientifici, portano la denominazione di «responsabile di progetto (senior project manager) presso lo IUFFP».
Art. 9 Docenti con il titolo di professore
1 Il direttore dello IUFFP ha la facoltà di proporre al Consiglio dello IUFFP la
nomina a professore presso lo IUFFP di docenti.
2 La nomina presuppone che il docente:
a. disponga di una formazione universitaria assolta con dottorato, di una com- petenza metodologico-didattica nonché di un’esperienza professionale plu- riennale; b. comprovi un’abilitazione oppure pubblicazioni scientifiche equivalenti e importanti risultati nella ricerca; e c. sia impiegato presso lo IUFFP per una durata indeterminata e con un onere lavorativo almeno del 50 per cento. 3 Il numero di docenti con titolo di professore presso lo IUFFP è limitato a nove.
Art. 10 Incaricati di corsi nella ricerca 1 Il Consiglio dello IUFFP può nominare rinomati studiosi quali incaricati di corsi per l’assistenza di speciali progetti di ricerca presso lo IUFFP.
2 Per tale nomina la persona:
a. deve soddisfare i requisiti dello statuto di professore di cui all’articolo 9 capoverso 2; e b. deve essere attiva a titolo principale presso una scuola universitaria o un istituto di ricerca.
3 La nomina avviene per una durata massima di due anni e per un onere lavorativo
massimo del 20 per cento. Alla sua scadenza può essere rinnovata. 4 Su proposta del direttore dello IUFFP, il Consiglio dello IUFFP può conferire la designazione di «professore di ricerca (research professor) presso lo IUFFP» agli incaricati di corsi per la durata della loro designazione.
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Art. 11 Altri incaricati di corsi
1 Le altre persone che insegnano presso lo IUFFP e che presentano un grado
d’occupazione annuale medio inferiore al 50 per cento, portano la denominazione di «incaricato di corsi (guest lecturer) presso lo IUFFP». 2 Nei singoli casi, il direttore dello IUFFP può conferire la designazione di «docente presso lo IUFFP» qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005.
Art. 12 Collaboratori scientifici I collaboratori ai sensi dell’articolo 23 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005 attivi in progetti d’insegnamento e di ricerca nonché in progetti finanziati da terzi (art. 6 cpv. 1 lett. b ordinanza quadro del 20 dic. 20003 relativa alla legge sul perso- nale federale) portano la denominazione di «collaboratore scientifico (lectu- rer/researcher/project manager) presso lo IUFFP».
Sezione 4: Rapporti di lavoro con durata determinata per collaboratori scientifici
Art. 13
1 I collaboratori scientifici sono assunti per una durata massima di sei anni.
2 In casi eccezionali giustificati, il direttore dello IUFFP può prorogare i rapporti di lavoro con durata determinata.
Sezione 5: Sviluppo e mantenimento della competenza
Art. 14 Mantenimento della competenza 1 I collaboratori dello IUFFP sono tenuti ad aggiornare la competenza professionale e didattica necessaria nel proprio campo di attività mediante un continuo perfezio- namento. 2 I superiori decidono di comune accordo con i collaboratori la durata e il periodo delle necessarie misure di perfezionamento.
Art. 15 Sviluppo del personale 1 I collaboratori dello IUFFP hanno il diritto di perfezionarsi, per il loro sviluppo personale, secondo modalità adeguate. 2 Nell’ambito delle possibilità dell’istituto, il direttore dello IUFFP crea le necessarie condizioni quadro e disciplina i dettagli.
3 RS 172.220.11
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3 Conformemente all’utilità per l’istituto, lo IUFFP può partecipare alle spese per le misure volte allo sviluppo del personale oppure mettere a disposizione il corrispon- dente tempo di lavoro retribuito. Il direttore dello IUFFP stabilisce direttive a tale scopo.
Art. 16 Semestre di ricerca
1 La persona che è attiva nell’insegnamento o nella ricerca presso lo IUFFP ed è
impiegata per una durata indeterminata almeno nella misura del 50 per cento, dopo sei anni di servizio può chiedere al direttore la concessione di un semestre di ricerca. Vengono computati gli anni di servizio trascorsi presso l’Istituto svizzero di pedago- gia per la formazione professionale (ISPFP). Il direttore definisce i dettagli.
2 Il direttore dello IUFFP accoglie la richiesta se:
a. sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1; b. nella richiesta viene presentata in modo attendibile l’utilità per lo IUFFP; c. il richiedente presenta un piano di ricerca convincente; e d. la situazione delle risorse dello IUFFP permette la concessione del semestre di ricerca. 3 Il richiedente deve documentare adeguatamente i risultati della ricerca in un rap- porto finale. 4 Durante il semestre di ricerca viene corrisposto l’80 per cento dello stipendio precedentemente percepito. Non vi è nessun diritto alle vacanze.
Art. 17 Restituzione di prestazioni richieste allo IUFFP 1 La persona che, di propria volontà, scioglie il contratto di lavoro con lo IUFFP entro tre anni dalla fine di un semestre di ricerca o di una misura volta allo sviluppo del personale, deve restituire nella seguente misura lo stipendio percepito durante il semestre di ricerca o durante detta misura e i contributi alle spese versati dal datore di lavoro: a. in caso di scioglimento del rapporto di lavoro nel primo anno: 90 per cento; b. in caso di scioglimento del rapporto di lavoro nel secondo anno: 60 per cento; c. in caso di scioglimento del rapporto di lavoro nel terzo anno: 30 per cento.
2 Per scioglimento del rapporto di lavoro da parte del collaboratore sono intesi
segnatamente dimissioni, pensionamento anticipato e sensibile riduzione del grado di occupazione. Qualora lo scioglimento del rapporto di lavoro sia dovuto a motivi di salute, il direttore dello IUFFP può rinunciare integralmente o parzialmente a far valere la pretesa di restituzione.
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3 Il capoverso 1 è applicabile anche quando il rapporto di lavoro viene sciolto per colpa del collaboratore ai sensi dell’articolo 31 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale. 4 Se al termine di un semestre di ricerca il collaboratore non presenta nessun rappor- to finale entro la scadenza stabilita nell’autorizzazione, oppure se il rapporto presen- tato è insufficiente, il direttore dello IUFFP gli impone di restituire integralmente o parzialmente lo stipendio percepito.
Sezione 6: Utilizzo di mezzi dello IUFFP per attività esterne all’Istituto universitario
Art. 18 Obbligo di indennizzo 1 Qualora i collaboratori utilizzino mezzi dello IUFFP per attività esterne all’Istituto universitario o per scopi privati, devono indennizzare integralmente lo IUFFP per l’utilizzo di detti mezzi.
2 L’utilizzo di mezzi dello IUFFP di cui al capoverso 1 dev’essere comunicato al
proprio superiore.
Art. 19 Importi per la copertura delle spese 1 La gestione delle risorse determina e pubblica annualmente gli importi medi com- plessivi per la copertura delle spese segnatamente per: a. singole categorie di personale; b. servizi di segretariato; c. posti di lavoro in ufficio; d. utilizzo di impianti informatici specifici e stampanti; e. utilizzo della biblioteca; f. spese di collegamento nell’ambito della telecomunicazione; g. fotocopie. 2 Qualora non siano stabiliti importi per la copertura delle spese secondo il capover- so 1, la gestione delle risorse determina le spese per ogni singolo caso.
Art. 20 Conteggio
1 I collaboratori che devono indennizzare lo IUFFP inoltrano almeno un conteggio
semestrale al proprio servizio preposto.
4 RS 172.220.111.3
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2 Qualora non venga inoltrato nessun conteggio, il servizio preposto stabilisce a sua discrezione l’ammontare dell’indennizzo.
3 Lo IUFFP può dedurre dallo stipendio l’importo dovuto.
Sezione 7: Entrata in vigore
Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 settembre 2006 In nome del Consiglio dello IUFFP: Il presidente, Stefan C. Wolter Il segretario del Consiglio, Josef Kuhn
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