Lexipedia

AS 2006 5703

Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato

Modifica dell’8 dicembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 ottobre 19821 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 I servizi resi dall’Istituto alle autorità federali sono posti a carico delle stesse secondo i principi applicabili al computo delle prestazioni tra unità amminitrative della Confederazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 425.15

2006-3184 5703

Emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato RU 2006

5704

Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto svizzero di diritto comparato | Lexipedia | Lexipedia