AS 2006 5703
Ordinanza sugli emolumenti dell'Istituto svizzero di diritto comparato
Ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato
Modifica dell’8 dicembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 ottobre 19821 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 1 I servizi resi dall’Istituto alle autorità federali sono posti a carico delle stesse secondo i principi applicabili al computo delle prestazioni tra unità amminitrative della Confederazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 425.15
2006-3184 5703
Emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato RU 2006
5704