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AS 2006 5753

Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT)

del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 87 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20042, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 2 Essa regola anche la messa in commercio e la messa in servizio di componenti di sicurezza e sottosistemi per impianti a fune. 3 La presente legge è intesa a far sì che gli impianti a fune siano costruiti e gestiti in maniera sicura per l’essere umano, nonché compatibile con le esigenze ambientali, conforme alla pianificazione del territorio e concorrenziale.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica a tutti gli impianti a fune adibiti al trasporto di perso- ne, segnatamente le funivie, le funicolari, le sciovie e gli impianti di trasporto analo- ghi con complesso motore (impianti a fune).

2 Essa non si applica:

a. agli impianti a fune utilizzati nelle attività minerarie; b. agli impianti a fune trasferibili; c. agli apparecchi di fiere fissi o mobili e agli impianti di parchi di diverti- mento; d. agli impianti a fune militari; e. agli ascensori.

RS 743.01

2004-1860 5753

Legge sugli impianti a fune RU 2006

Art. 3 Principi 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune destinato al trasporto regolare e commerciale di persone, che necessita di una concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19933 sul trasporto viaggiatori (impianto a fune sog- getto a concessione federale), deve ottenere dall’Ufficio federale dei trasporti (Uffi- cio federale): a. un’approvazione dei piani; b. un’autorizzazione di esercizio. 2 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune che non richiede una concessio- ne per il trasporto di persone secondo la legge sul trasporto viaggiatori, in particolare una sciovia o una piccola funivia, necessita di un’autorizzazione cantonale. 3 La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune sono autorizzati soltanto nella misura in cui essi siano sicuri per l’essere umano, compatibili con le esigenze am- bientali e conformi alla pianificazione del territorio. 4 Chi intende costruire e gestire un impianto a fune è responsabile dell’adeguata for- mazione del personale addetto alla sicurezza. Il Consiglio federale disciplina i parti- colari. 5 L’autorizzazione di esercizio è di regola rilasciata per la durata della concessione.

Art. 4 Requisiti essenziali e norme tecniche 1 Il Consiglio federale determina in un’ordinanza i requisiti essenziali; a tal fine tiene conto del diritto internazionale. 2 In tal ambito, l’Ufficio federale, d’intesa con il Segretariato di Stato dell’economia e dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale.

Art. 5 Adempimento dei requisiti essenziali 1 Chi mette in servizio un impianto a fune o intende immettere in commercio sottosi- stemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti.

2 Se un impianto a fune, un sottosistema o una componente di sicurezza di un im-

pianto a fune è allestito o fabbricato conformemente alle norme tecniche, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti.

3 Chi mette in servizio un impianto a fune o immette in commercio sottosistemi o

componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo.

3 RS 744.10

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4 Qualora non siano stati stabiliti requisiti essenziali, si deve poter dimostrare che l’impianto a fune, il sottosistema o la componente di sicurezza è stato fabbricato secondo le regole tecniche riconosciute.

Art. 6 Valutazione degli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza 1 L’autorità valuta, nel quadro delle procedure di autorizzazione, gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza in funzione dei rischi e sulla base di perizie sulla sicurezza o di rilevamenti per campione. 2 L’autorità stabilisce per quali aspetti il richiedente deve fornire perizie sulla sicu- rezza.

3 Le perizie sulla sicurezza devono essere elaborate da servizi indipendenti.

Art. 7 Diritto d’espropriazione 1 Chi intende costruire o gestire un impianto a fune dispone del diritto d’espropria- zione conformemente alla legislazione federale, sempreché l’impianto corrisponda ai piani d’utilizzazione. 2 La procedura d’espropriazione è applicabile soltanto se sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari mediante trattative private o di ottenere una ricomposi- zione particellare.

Art. 8 Raccolta, trattamento e pubblicazione dei dati 1 L’Ufficio federale è autorizzato a raccogliere e a trattare i dati relativi a imprese di trasporto a fune necessari all’adempimento dei suoi compiti di vigilanza e ai fini delle statistiche ufficiali. 2 L’Ufficio federale può raccogliere e trattare i dati di persone necessari al rilascio di documenti di legittimazione. 3 Dopo aver esaminato la proporzionalità del provvedimento, l’Ufficio federale può pubblicare dati degni di particolare protezione concernenti un’impresa di trasporto a fune se i dati in questione permettono di verificare che detta impresa rispetta le disposizioni rilevanti in materia di sicurezza. La pubblicazione avviene sotto forma di comunicato stampa o in un altro modo appropriato. 4 Sono dati degni di particolare protezione segnatamente le informazioni concernenti la revoca di un’autorizzazione. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della raccolta, del trattamento e della pub- blicazione dei dati.

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Sezione 2: Costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale

Art. 9 Approvazione dei piani 1 L’approvazione dei piani conferisce il diritto di costruire l’impianto a fune. Con es- sa sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell’impianto. Il diritto cantonale è preso in considerazione nella misura in cui non ostacoli in modo sproporzionato l’impresa di trasporto a fune nell’adempimento dei suoi compiti.

2 Contemporaneamente all’approvazione dei piani è rilasciata la corrispondente

concessione per il trasporto di persone secondo la legge del 18 giugno 19934 sul trasporto viaggiatori.

3 L’approvazione dei piani è rilasciata quando:

a. i requisiti essenziali, nonché le altre prescrizioni determinanti sono adem- piuti; b. nessun interesse pubblico rilevante, segnatamente in materia di pianificazio- ne del territorio, di protezione della natura e del paesaggio o di protezione dell’ambiente, vi si oppone; e c. le condizioni di rilascio della concessione per il trasporto di persone sono adempiute. 4 I bisogni dei disabili devono essere presi in considerazione ai sensi della legge del 13 dicembre 20025 sui disabili. 5 Le procedure d’approvazione dei piani devono essere svolte speditamente da tutte le autorità coinvolte. Il Consiglio federale stabilisce termini a tal fine.

Art. 10 Impianti accessori L’allestimento e la modifica di costruzioni e impianti che non servono in modo pre- ponderante all’esercizio dell’impianto a fune (impianti accessori) sottostanno alle prescrizioni generali del diritto federale e cantonale in materia di pianificazione del territorio, di costruzioni e di ambiente.

Art. 11 Apertura della procedura d’approvazione dei piani 1 La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all’Ufficio federale corredata dei documenti richiesti. 2 L’Ufficio federale verifica se il dossier è completo e, se del caso, ne chiede il completamento. 3 Il Consiglio federale determina i documenti che il richiedente deve presentare.

4 RS 744.10 5 RS 151.3

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Art. 12 Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani 1 L’Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a espri- mere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati, può eccezionalmente ridurre o prorogare tale termine. 2 La domanda dev’essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

Art. 13 Opposizione

1 Chiunque ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del

20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa o della legge federale del 20 giugno 19307 sull’espropriazione può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’Ufficio federale.

2 I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione.

3 Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 14 Accentramento delle procedure decisionali nell’Amministrazione federale Il seguito della procedura in seno all’Amministrazione federale si svolge conforme- mente all’accentramento delle procedure decisionali di cui agli articoli 62a segg. della legge federale del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione.

Art. 15 Procedura semplificata

1 La procedura semplificata si applica:

a. alla modifica di un impianto a fune o alla trasformazione della sua destina- zione qualora siffatta modifica o trasformazione non alteri in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto, non leda interessi degni di prote- zione di terzi e abbia ripercussioni solo insignificanti sul territorio e sull’am- biente; b. agli impianti a fune che al più tardi dopo tre anni vengono rimossi. 2 La procedura semplificata si applica altresì alla presentazione successiva di piani di dettaglio eventualmente prevista in sede di approvazione dei piani.

3 L’Ufficio federale può ordinare il picchettamento.

4 La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente.

5 L’Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché questi ultimi non abbiano dato previamente il loro consenso scritto, concedendo loro un termine di opposizione di 30 giorni.

6 RS 172.021 7 RS 711 8 RS 172.010

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6 L’Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Assegna un termine adeguato a tal fine. 7 Per il resto, si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria; in caso di dub- bio, si applica quest’ultima.

Art. 16 Diritto applicabile La procedura di approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie e dalla legge federale del 20 giugno 193010 sull’espropriazione.

Sezione 3: Esercizio

Art. 17 Autorizzazione d’esercizio 1 L’esercizio di un impianto a fune necessita dell’autorizzazione d’esercizio, rila- sciata da: a. l’Ufficio federale per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; b. l’autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune. 2 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione valuta il progetto sotto il profilo dei rischi ai sensi dell’articolo 6. Determina gli aspetti per i quali il richie- dente è tenuto a fornire perizie sulla sicurezza.

3 L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:

a. è fornita la prova circa la sicurezza ed esistono le necessarie perizie sulla sicurezza; b. il progetto soddisfa i requisiti essenziali e le altre prescrizioni determinanti; c. sono adempiuti gli oneri importanti per la messa in esercizio formulate nel- l’approvazione dei piani e nella concessione o nell’autorizzazione cantonale; d. è fornito un attestato d’assicurazione secondo l’articolo 21; e. è stata predisposta l’organizzazione dell’esercizio, della manutenzione e del salvataggio, e vi è personale formato a tal fine. 4 Se la concessione è prorogata, l’autorizzazione d’esercizio è prorogata per la stessa durata, sempre che sia adempiuto l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 18.

Art. 18 Obbligo di diligenza Il titolare dell’autorizzazione d’esercizio è responsabile della sicurezza dell’eserci- zio. Deve segnatamente provvedere a una manutenzione dell’impianto a fune tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

9 RS 742.101 10 RS 711

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Art. 19 Smantellamento dell’impianto a fune Se l’esercizio di un impianto a fune cessa definitivamente, l’impianto dev’essere smantellato a spese del proprietario. L’autorità competente decide in qual misura dev’essere ripristinato lo stato anteriore.

Sezione 4: Responsabilità e obbligo di assicurazione

Art. 20 Responsabilità Il gestore di un impianto a fune soggiace alla legge federale del 28 marzo 190511 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta sviz- zera.

Art. 21 Obbligo di assicurazione 1 Il gestore di un impianto a fune è tenuto a stipulare una sufficiente copertura assi- curativa contro le conseguenze della responsabilità civile con un’impresa d’assicu- razione autorizzata a esercitare in Svizzera o con un altro istituto riconosciuto dal- l’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni.

2 Fanno eccezione all’obbligo di assicurazione:

a. le pretese del proprietario e del gestore dell’impianto a fune; b. le pretese derivanti da danni materiali subiti dai seguenti congiunti della per- sona tenuta a risarcire il danno:

1. il coniuge o il partner in unione domestica registrata,

2. gli ascendenti o i discendenti,

3. i fratelli e le sorelle che vivono nella stessa economia domestica;

c. le pretese derivanti da danni materiali alle cose trasportate. 3 I contratti d’assicurazione e le loro successive modifiche devono essere notificati all’autorità competente. L’assicuratore è tenuto a rilasciare un certificato di assicura- zione a destinazione dell’autorità competente. 4 L’assicuratore deve comunicare all’autorità competente la sospensione o la cessa- zione dell’assicurazione. 5 L’autorità competente può esigere un aumento della copertura assicurativa, qualora quest’ultima sia palesemente insufficiente.

11 RS 221.112.742

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Sezione 5: Vigilanza

Art. 22 Autorità di vigilanza L’autorità di vigilanza è: a. l’Ufficio federale per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; b. l’autorità cantonale competente per gli altri impianti a fune.

Art. 23 Mansioni e competenze dell’autorità di vigilanza 1 L’autorità di vigilanza sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l’eserci- zio e la manutenzione degli impianti a fune. 2 L’autorità di vigilanza può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura. 3 Essa prende le misure necessarie a ristabilire la sicurezza qualora constati che l’im- pianto a fune potrebbe compromettere la sicurezza di persone o beni. Può limitare o vietare l’esercizio dell’impianto.

Art. 24 Obbligo di notifica e di collaborazione 1 Eventi particolari durante la costruzione o l’esercizio di un impianto a fune devono essere immediatamente notificati all’autorità di vigilanza. 2 Il gestore è tenuto in ogni tempo a fornire informazioni all’autorità di vigilanza e a presentare tutta la documentazione. Deve concedere all’autorità di vigilanza libero accesso a tutte le parti dell’impianto a fune e coadiuvarla a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 25

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa o, se se si tratta d’impianto a fune non soggetto a concessione federale, senza la necessaria autorizzazione cantonale o in violazione della stessa; b. gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l’autorizzazione d’esercizio (art. 17) o in violazione della stessa; c. contravviene all’obbligo di diligenza (art. 18), all’obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all’obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2); d. contravviene a una prescrizione d’esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale;

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e. contravviene a una decisione intimatagli in virtù della presente legge o di una prescrizione d’esecuzione e sotto comminatoria di una pena ai sensi del presente articolo è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se i reati di cui al capoverso 1 sono commessi nel campo d’attività di una persona giuridica o di una società commerciale di diritto pubblico o privato, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per essa; la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della pena pecuniaria e delle spese. 3 Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Can- toni.

4 Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, in

copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 26 Disposizioni del Consiglio federale Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate, emana le disposizioni d’esecuzione. Emana inoltre prescrizioni concernenti: a. la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli impianti a fune; b. la procedura atta a verificare la conformità degli impianti a fune, delle com- ponenti di sicurezza e dei sottosistemi con i requisiti essenziali; c. la procedura di riconoscimento dei servizi indipendenti incaricati di effettua- re le valutazioni di conformità.

Art. 27 Delega di compiti di vigilanza Il Consiglio federale può delegare compiti di vigilanza a servizi tecnici di controllo indipendenti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 29 Disposizioni transitorie 1 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore dall’autorità competente in virtù del medesimo.

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2 Le concessioni federali rilasciate conformemente al diritto anteriore rimangono valide fino alla loro scadenza. Alle autorizzazioni d’esercizio rilasciate conforme- mente al diritto cantonale o federale si applica l’articolo 17 capoverso 4.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.12

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

21 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

12 FF 2006 5401

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Allegato (art. 28)

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 195713 sulle ferrovie

Art. 2 cpv. 1

1 La rete ferroviaria svizzera è costituita di ferrovie principali e di

ferrovie secondarie. Le ferrovie principali sono quelle a scartamento normale che servono il traffico di transito nazionale e internazionale; le ferrovie secondarie sono quelle a scartamento normale che servo- no prevalentemente il traffico di una determinata regione e, inoltre, quelle a scartamento ridotto, quelle a cremagliera e le tranvie.

2. Legge del 18 giugno 199314 sul trasporto viaggiatori

Art. 1 cpv. 2 2 La seconda, quarta e quinta sezione della presente legge sono applicabili anche:

a. alle ferrovie ai sensi della legge del 20 dicembre 195715 sulle ferrovie; b. agli impianti a fune ai sensi della legge del 23 giugno 200616 sugli impianti a fune; c. a tutti gli altri mezzi di trasporto, in quanto non sottostiano ad altri atti nor- mativi.

Art. 4 cpv. 1bis e 4, frase introduttiva 1bis L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) è competente per il rilascio della concessione per impianti a fune secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200617 sugli impianti a fune. 4 L’autorità che rilascia la concessione può revocare la concessione qualora: ...

13 RS 742.101 14 RS 744.10 15 RS 742.101 16 RS 743.01; RU 2006 5753 17 RS 743.01; RU 2006 5753

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Art. 4a Condizioni per il rilascio di una concessione per le offerte senza funzione di collegamento 1 Per le offerte che non hanno funzione di collegamento, la concessione è rilasciata se sono adempite, oltre a quelle previste dall’articolo 4 capoverso 2, le seguenti con- dizioni: a. l’ubicazione, il genere e la prestazione di trasporto dell’offerta prevista sono appropriati; b. il punto di partenza delle corse previste è facilmente accessibile mediante i trasporti pubblici; c. la nuova offerta non pregiudica l’esistenza economica di offerte esistenti conformi ai bisogni; d. la dotazione turistica esistente o prevista nell’ambito dell’offerta program- mata lascia supporre che la domanda sarà sufficiente per coprire i costi d’esercizio; e. l’utilizzazione dell’offerta di trasporto esistente di una regione è buona e la nuova offerta non la peggiora in misura considerevole; f. il finanziamento previsto e il risultato economico prevedibile fanno supporre che le costruzioni, gli impianti e i veicoli necessari all’offerta possano essere sottoposti a una manutenzione tale da garantire la sicurezza d’esercizio e sufficientemente ammortizzati.

2 La concessione può essere vincolata a condizioni o rilasciata con oneri.

Art. 18a Reati contro il personale di servizio Sono perseguiti d’ufficio i reati secondo il Codice penale18 commessi nei confronti delle seguenti persone durante l’esercizio delle loro funzioni: a. impiegati di imprese titolari di una concessione o di un’autorizzazione di cui all’articolo 4; b. persone incaricate di svolgere una mansione in vece degli impiegati di cui alla lettera a.

18 RS 311.0