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AS 2006 5851

Decisione n. 1/2006 del comitato misto Svizzera-UE del 6 luglio 2006 recante modifica ell'allegato II (sicurezza sociale) dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, per la libera circolazione delle persone Decisione n. 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 6 luglio 2006 recante modifica dell’allegato II (sicurezza sociale)

Entrata in vigore il 6 luglio 2006

Testo originale Il Comitato misto, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in particola- re gli articoli 14 e 18, considerando quanto segue:

1. L’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la

Confederazione Svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone (nel seguito «l’Accordo») è stato firmato il 21 giugno 19991 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

2. L’Allegato II dell’Accordo, quale modificato dalla decisione n. 2/2003 del

15 luglio 20032 del Comitato misto UE-Svizzera recante modifica dell’Allegato II (sicurezza sociale) all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera dall’altra, per la libera circolazione delle persone3 contiene in particolare riferimenti ai regolamenti del Consiglio (CEE) 1408/714 e (CEE) 574/725, aggiornati dal regolamento (CE) 118/976, nonché ai successivi regolamenti modificativi, compresi il regolamento (CE) 1386/20017 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 410/20028 della Commis- sione.

3. I regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 sono stati modificati due volte

dopo l’adozione della decisione 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003. È pertanto necessario integrare nell’Accordo, e più in particolare nell’Allegato II, i pertinenti atti modificativi, ovvero il regolamento (CE) n. 1851/20039 della Commissione e il regolamento (CE) n. 631/200410 del Parla- mento europeo e del Consiglio.

1 RS 0.142.112.681 2 RU 2004 1277

3 GU L 187 del 26.7.2003, pag. 55.

4 RS 0.831.109.268.1; GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

5 RS 0.831.109.268.11; GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

6 GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1.

7 GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1.

8 GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17.

9 GU L 271 del 22.10.2003, pag. 3.

10 GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1.

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Libera circolazione delle persone. Dec. n. 1/2006 UE-Svizzera RU 2006

4. È opportuno concedere la possibilità di chiedere l’esenzione dal regime svizzero obbligatorio di assicurazione malattia ai lavoratori che ricevono una pensione sviz- zera e risiedono in Portogallo giacché essi sarebbero coperti dall’assicurazione sanitaria portoghese. 5. Le persone residenti in Francia ed iscritte al regime di assicurazione sanitaria svizzero nonostante la possibilità di chiedere l’esenzione dovrebbero avere accesso all’assistenza sanitaria in Francia e in Svizzera. 6. Occorre indicare che la Svizzera non dispone di un regime relativo unicamente ad assegni familiari o indennità supplementari o speciali per gli orfani. 7. È necessario modificare l’allegato II al fine di inserire nell’elenco l’istituto com- petente e l’organismo di collegamento tedeschi relativi all’assicurazione pensionisti- ca in rapporto alla Svizzera.

8. La natura complicata e tecnica del coordinamento dei regimi della sicurezza

sociale richiede un coordinamento efficace e coerente basato sull’applicazione di disposizioni comuni ed omogenee nel territorio delle parti contraenti. 9. Nell’interesse delle persone coperte dall’Accordo è opportuno eliminare, o alme- no limitare nel tempo, qualsiasi effetto negativo dovuto all’applicazione di diverse norme di coordinamento da parte delle parti contraenti. 10. Le modifiche all’allegato II che introducono un riferimento al regolamento (CE) n. 631/2004 e che riguardano la possibilità di esentare i pensionati residenti in Por- togallo dal regime svizzero di assicurazione obbligatoria andrebbero applicate dal 1° giugno 2004, mentre le modifiche relative alla possibilità di accesso all’assistenza sanitaria svizzera da parte di persone residenti in Francia andrebbero applicate dal 1° gennaio 2004, decide:

Art. 1 L’Allegato II dell’Accordo è modificato in conformità dell’allegato alla presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Comi- tato misto. Tuttavia: – Le disposizioni della presente decisione che introducono un riferimento al regolamento (CE) n. 631/2004, nonché quelle che riguardano il punto 3, let- tera b) dell’Allegato II dell’Accordo ed estendono la possibilità di esenzione dall’assicurazione obbligatoria svizzera ai pensionati che risiedono in Porto- gallo sono applicabili dal 1° giugno 2004.

Libera circolazione delle persone. Dec. n. 1/2006 UE-Svizzera RU 2006

– Le disposizioni della presente decisione relative al punto 4 dell’Allegato II dell’Accordo che consentono l’accesso al servizio sanitario svizzero alle persone residenti in Francia ed iscritte al regime svizzero di assicurazione sanitaria sono applicabili dal 1° gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2006.

Per il Comitato misto: Il Presidente, Dieter Grossen

Libera circolazione delle persone. Dec. n. 1/2006 UE-Svizzera RU 2006

Allegato

L’allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, è modificato come segue:

1. Al titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», punto 1 «Regolamento

(CEE) n. 1408/71», è aggiunto come ultima voce quanto segue: «304 R 631: Regolamento (CE) 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ed il regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71, per quanto riguarda l’allineamento dei diritti e la semplificazione delle pro- cedure (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).»

2. Dopo l’intestazione «Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si

intendono adattate come in appresso:» il punto 1 della sezione A dell’alle- gato II dell’Accordo è modificato nel modo seguente: a) alla lettera o), relativa all’allegato VI, inserire la seguente menzione al punto 3, lettera b) dopo la parola «… Finlandia»: «e, nei casi contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.» b) alla lettera o), relativa all’allegato VI, inserire al punto 4 dopo «Belgio» il termine «Francia». c) dopo la lettera p) relativa all’allegato VII, aggiungere una nuova let- tera q): «q) nell’allegato VIII è aggiunto il testo seguente: Svizzera Nulla»

3. Al titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento» al punto 2 «Regolamento

(CEE) n. 574/72» sono inseriti i seguenti riferimenti: a) dopo «302 R 410: Regolamento (CE) n. 410/2002 del Consiglio ...»: e una volta entrato in vigore il protocollo all’Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizze- ra, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla parte- cipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea prima del riferimento «12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione …»:

Libera circolazione delle persone. Dec. n. 1/2006 UE-Svizzera RU 2006

«303 R 1851: Regolamento (CE) 1851/2003 della Commissione del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L271 del 22.10.2003, pag. 3).» b) dopo il suddetto titolo del regolamento (CE) n. 1851/2003 e una volta entrato in vigore il protocollo all’Accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Esto- nia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Litua- nia, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polo- nia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea dopo il riferimento «12003 TN 02/02/A: Atto relativo alle condizioni di adesione …». «304 R 631: Regolamento (CE) 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro fami- liari che si spostano all’interno della Comunità ed il regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 1408/71, per quanto riguarda l’allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).»

4. Dopo l’intestazione «Ai fini dell’Accordo, le disposizioni del regolamento si

intendono adattate come in appresso:» il punto 2 della sezione A dell’allega- to II dell’Accordo è modificato nel modo seguente: a) Alla lettera b), relativa all’allegato 2, prima della voce «Svizzera» è inserita la seguente voce: «C. GERMANIA (1) Al punto 2 «Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere», lettera a) i), prima frase è aggiunto quanto segue: ‹se l’interessato risiede in Svizzera o, essendo cittadino sviz- zero, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe›. (2) Al punto 2 «Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere», lettera b) i), prima frase è aggiunto quanto segue: ‹se l’ultimo contributo a norma della legislazione di un altro Stato membro è stato versato a una istituto di assicurazione pensione svizzera:

Libera circolazione delle persone. Dec. n. 1/2006 UE-Svizzera RU 2006

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicurazione regionale del Baden-Württemberg), Karls- ruhe› ». b) Alla lettera c), relativa all’allegato 3, prima della voce «Svizzera» è inserita la seguente voce: «C. GERMANIA Al punto 3, «Assicurazione pensione», lettera a) è aggiunto quanto segue: Rapporti con la Svizzera: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicura- zione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe». c) Alla lettera d), relativa all’allegato 4, prima della voce «Svizzera» è inserita la seguente voce: «C. GERMANIA Al punto 3, «Assicurazione pensione», lettera b) è aggiunto quanto segue: Rapporti con la Svizzera: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Istituto di assicura- zione regionale del Baden-Württemberg), Karlsruhe».

5. La sezione B dell’allegato II è modificata come segue:

a) i punti 4.19, 4.32, 4.48 e 4.68 sono soppressi; b) dopo il punto 4.68 sono aggiunti i seguenti punti: «4.69 decisione n. 184 del 10 dicembre 2001 relativa ai modelli di formulari necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 del Consiglio (E 201–E 207, E 210, E 213, ed E 215) (GU L 304 del 6.11.2002, pag. 1).

4.70 decisione n. 185 del 27 giugno 2002 recante modifica della

decisione n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e della decisione n. 170 dell’11 giugno 1998 (redazione degli inventari previsti all’articolo 94, paragrafo 4, e all’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972) (GU L 55 dell’1.3.2003, pag. 74).

4.71 decisione n. 186 del 27 giugno 2002 relativa ai modelli di

formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 del Consiglio (E 101) (GU L 55 dell’1.3.2003, pag. 80).

4.72 decisione n. 187 del 27 giugno 2002 relativa ai modelli di

formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 del Consiglio (E 111 ed E 111B) (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 40).

Libera circolazione delle persone. Dec. n. 1/2006 UE-Svizzera RU 2006

4.73 decisione n. 188 del 10 dicembre 2002 relativa ai modelli di

formulari necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio (E 210 ed E 211) (GU L 112 del 6.5.2003, pag. 12).

4.74 decisione n. 189 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione

mediante la carta europea di assicurazione malattia dei formula- ri necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) 1408/71 e (CEE) 574/72 per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello competente o da quello di residenza (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 1).

4.75 decisione n. 190 del 18 giugno 2003 relativa alle caratteristiche

tecniche della carta europea di assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 4).

4.76 decisione n. 191 del 18 giugno 2003 relativa alla sostituzione

dei formulari E 111 ed E 111B con la carta europea di assicura- zione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 19).

4.77 decisione n. 192 del 29 ottobre 2003 relativa alle condizioni di

applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, punto b), del regola- mento (CEE) 574/72 del Consiglio (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 114). Ai fini del presente Accordo la decisione è modificata come segue: Al punto 2.4 è aggiunto il testo seguente: Svizzera Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4.78 decisione n. 193 del 29 ottobre 2003 relativa al trattamento

delle domande di pensione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 123).

4.79 decisione n. 194 del 17 dicembre 2003 relativa all’applicazione

uniforme dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) ed i) del rego- lamento (CEE) 1408/71 nello Stato membro di soggiorno (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 127).

4.80 decisione n. 195 del 23 marzo 2004 relativa all’applicazione

uniforme dell’articolo 22, paragrafo 1, a) i) del regolamento (CEE) 1408/71 per quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e alla maternità (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 134).

4.81 decisione n. 196 del 23 marzo 2004 in applicazione dell’artico-

lo 22, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) 1408/71 (GU L

160 del 30.4.2004, pag. 135).

Libera circolazione delle persone. Dec. n. 1/2006 UE-Svizzera RU 2006

4.82 decisione n. 197 del 23 marzo 2004 relativa ai periodi transitori

per l’introduzione della carta europea di assicurazione malattia in conformità con l’articolo 5 della decisione n. 191 (GU L 343 del 19.11.2004, pag. 28).

4.83 decisione n. 198 del 23 marzo 2004 relativa alla sostituzione e

alla soppressione dei modelli di formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 del 6. Nella sezione C: «Atti di cui le parti contraenti prendono atto» dopo il punto

6.4 è aggiunto il punto seguente:

«6.5 raccomandazione n. 23 del 29 ottobre 2003 relativa al trattamento delle domande di pensione (GU L 104 dell’8 aprile 2004, pag. 125).»

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