AS 2006 5971
Decisione n. 3/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera relativo alla modifica dell'allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo
Testo originale
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Decisione n. 3/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera
Approvata il 27 ottobre 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2006
Il Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1, in seguito denominato «Accordo», e in particolare l’articolo 23 capoverso 4, decide:
Art. 1 L’allegato all’Accordo viene modificato come specificato nell’allegato alla presente decisione.
Art. 2 La presente Decisione e l’allegato vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato: Il capo della delegazione della Comunità: Daniel Calleja Crespo Il capo della delegazione svizzera: Raymond Cron
1 RS 0.748.127.192.68
2005-1586 5971
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Allegato
1. Dopo il punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo è aggiunto il seguente testo: «n. 1592/2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea2 (in seguito denominato «Regolamento»). L’Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità con le disposizioni del regolamento. La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferi- ti ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2, 4 e 6, dell’articolo 16, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera i), dell’articolo 31, paragrafo 3, dell’articolo 32, paragrafo 5 e dell’articolo 53, paragrafo 4 del regolamento. Nonostante l’adeguamento orizzontale disposto al primo trattino dell’allegato all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all’articolo 54 del regolamento o alle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in tale disposizione non devo- no essere interpretati come applicabili alla Svizzera. Nessun elemento del regolamento deve essere interpretato nel senso di trasferire all’AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazio- nali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incom- bono in conformità di tali accordi. Ai fini dell’Accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:
a) l’articolo 9 è così modificato: (i) al paragrafo 1, dopo le parole ‹la Comunità› sono inserite le parole ‹o la Svizzera›; (ii) al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole ‹dalla Comunità› sono inserite le parole ‹o dalla Svizzera›; (iii) al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono soppresse; (iv) è inserito il seguente paragrafo: «(3) Quando la Comunità tratta con un paese terzo per concludere un accor- do nel quale si stabilisce che uno Stato membro o l’Agenzia possa emettere certificati in base ai certificati emessi dalle autorità aeronautiche del suddet- to paese terzo, essa deve cercare di ottenere per la Svizzera l’offerta di un accordo analogo con il paese terzo in questione. A sua volta la Svizzera deve cercare di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»
2 GU L 240 del 7.9.2002, p.1.
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b) all’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo: ‹(4) In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.› c) all’articolo 21 è aggiunto il seguente comma: ‹La Svizzera applica all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, riportato nell’allegato A del presente allegato in conformità dell’appendice all'allegato A.›
d) all’articolo 28, alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: ‹La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, eccetto il diritto di voto.›
e) all’articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo: ‹(8) La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo la formula seguente: In cui: S = è la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dalle tasse e dagli oneri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) a = il numero di Stati associati b = il numero di Stati membri dell’UE c = il contributo della Svizzera al bilancio dell’OACI C = il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilan- cio dell’ OACI.›
f) all’articolo 50 è aggiunto il seguente comma: ‹Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizze- ra nei riguardi dei partecipanti alle attività dell'Agenzia sono stabilite nell’allegato B al presente allegato.› g) l’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti tipi di aereo, in quanto prodotti ricadenti nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione3. A/c - [HB-IGM] – type Gulfstream G-V-SP
3 GU L 243 del 27.9.2003, p.6.
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A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – type MD 900»
«n. 1643/2003 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 che modifi- ca il Regolamento (CE) n.1592/2002 recante regole comuni nel settore dell’avia- zione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea4 »
«n. 1701/2003 Regolamento della Commissione del 24 settembre 2003 che adegua l’articolo 6 del Regolamento (CE) n.1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea5»
«n. 104/2004 Regolamento della Commissione del 22 gennaio 2004 recante norme sull’organiz- zazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea6»
4 GU L 245 del 29.9.2003, p.7.
5 GU L 243 del 27.9.2003, p 5.
6 GU L 16 del 23.1.2004, p.20.
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Allegato A
Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
Le Alte Parti Contraenti, considerando che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione, hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.
Capo I Beni, fondi, averi e operazioni delle Comunità europee
Art. 1 I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizio- ni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Art. 2 Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.
Art. 3 Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Art. 4 Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importa- zione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del
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paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese. Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.
Art. 5 La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.
Capo II Comunicazioni e lasciapassare
Art. 6 Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.
Art. 7 1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi. 2. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immu- nità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.
Capo III Membri del Parlamento europeo
Art. 8 Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
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Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi: a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea; b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rap- presentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Art. 9 I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 10 Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parla- mento del loro paese; b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione di ogni provvedi- mento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
Capo IV Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità europee
Art. 11 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.
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Capo V Funzionari e agenti delle Comunità europee
Art. 12 Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i fun- zionari ed altri agenti delle Comunità: a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’appli- cazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle dispo- sizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle orga- nizzazioni internazionali; d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato; e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condi- zioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Art. 13 Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su pro- posta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolu- menti dalle stesse versati. Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.
Art. 14 Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i
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quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’even- tuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposi- zioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Art. 15 Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comu- nità.
Art. 16 Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12,
13 secondo comma e 14.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Capo VI Privilegi e immunità delle missioni di Paesi terzi accreditate presso le Comunità europee
Art. 17 Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.
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Capo VII Disposizioni generali
Art. 18 I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime. Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contra- rio agli interessi delle Comunità.
Art. 19 Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agi- ranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Art. 20 Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Com- missione.
Art. 21 Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudi- zio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giusti- zia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Art. 22 Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca. La Banca europea per gli investimenti è, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non da luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Art. 23 Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
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La Banca centrale europea è, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non da luogo all’appli- cazione di tasse sulla cifra d’affari. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.
(Seguono le firme)
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Appendice all’allegato A
Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
1. Estensione dell’applicazione alla Svizzera
Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in seguito denominato «protocollo») deve inten- dersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)
I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma del protocollo. L’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessiva- mente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa). Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accom- pagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia
Con riferimento all’articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agen- zia ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/697, dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolu- menti versati dalla Comunità e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ul- tima. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considera- ta uno Stato membro ai sensi del numero 1. I funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
7 Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio del 25 mar. 1969 che
determina le categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee alle quali si applicano le disposizioni degli art. 12, 13 secondo comma e 14 del Protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, p. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, p. 13).
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La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio8, del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1), e le altre dispo- sizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.
8 Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 559/68 del Consiglio del 29 feb. 1968 che fissa lo statuto dei funzionari delle Comunità europee come pure il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, e istituisce misure particolari temporaneamente applicabili ai fun- zionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, p. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, p. 7).
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Allegato B
Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri ad attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea
Art. 1 Comunicazione diretta L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità, o subfornitori. Questi soggetti possono comunicare direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l’obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dalla presente decisione, dei contratti o delle convenzioni conclusi e delle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Art. 2 Audit
1. Conformemente al Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del
25 giugno 20029, e al Regolamento finanziario adottato dal Consiglio d'amministra- zione dell'Agenzia il 26 marzo 2003, conformemente alle disposizioni del Regola- mento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, sul finanziamento quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio sul disciplinamento finanziario applicabile al budget generale delle Comunità europee10, nonché agli altri atti giuridici indicati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese con questi ultimi possono prevedere che audit scien- tifici, finanziari, tecnici, o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da esse debitamente autorizza- te. 2. Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate dal- l’Agenzia e dalla Commissione devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documen- ti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto d’accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente Accordo. 3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Com- missione.
4. Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dopo la scadenza del presente
Accordo o nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in questione.
9 GU L 248 del 16.9.2002, p. 1.
10 GU L 357 del 31.12.2002, p. 72.
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5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Art. 3 Controlli in loco 1. Ai sensi del presente Accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, controlli e verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, del- l’11 novembre 1996 relativo ai controlli e verifiche in loco effettuati dalla Commis- sione per la protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità11. 2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifi- che, in modo da poter apportare tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto. 3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità. 4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto. 5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell’eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.
Art. 4 Informazione e consultazione 1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione e
l’Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce la presente decisione.
11 GU L 292 del 15.11.1996, p. 2.
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Art. 5 Riservatezza Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.
Art. 6 Misure e sanzioni amministrative Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni ammini- strative possono essere imposte dall’Agenzia o dalla Commissione in conformità con il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e il Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché il Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relati- vo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità12.
Art. 7 Riscossione ed esecuzione Le decisioni dell’Agenzia o della Commissione prese nell’ambito di applicazione della presente decisione, le quali comportino, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal Governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Com- missione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedu- rali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.