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AS 2006 5987

Decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera relativo alla modifica dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Adottata il 18 ottobre 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2006

Il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1, (in seguito «l’Accordo»), in particolare l’articolo 23 paragrafo 4, decide:

Art. 1 1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento al regolamento n. 2027/97 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«n. 889/2002 Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti. (Art. 1, 2)»

2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento al regolamento n. 95/93 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«n. 793/2004 Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. (Art. 1, 2)»

1 RS 0.748.127.192.68

2006-2999 5987

Trasporto aereo. Dec. n. 1/2006 Comunità/Svizzera RU 2006

Art. 2 Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’Accordo è aggiunto il seguente testo:

«n. 2003/42 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. (Art. 1–12)»

Art. 3 1. Al punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferi- mento al regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, inserito dall’articolo 1, paragrafo 5 della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comuni- tà/Svizzera del 12 luglio 20052 è aggiunto il seguente testo:

«n. 781/2005 Regolamento (CE) n. 781/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modi- fica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. (Art. 1, 2)»

2. Al punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’Accordo, dopo l’integra- zione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione è aggiunto il seguen- te testo:

«n. 857/2005 Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione. (Art. 1, 2)»

Art. 4

1. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’Accordo è aggiunto il seguente testo:

«n. 261/2004 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. (Art. 1–18)»

2 GU L 210 del 12.8.2005, pag. 46.

Trasporto aereo. Dec. n. 1/2006 Comunità/Svizzera RU 2006

2. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’Accordo è inserito il seguente testo:

«n. 2003/96 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. (art. 14, par. 1, lett. b , e par. 2)»

3. Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’Accordo il riferimento al regolamento

n. 295/91 del Consiglio, abrogato dal regolamento (CE) n. 261/2004, è soppresso.

Art. 5 La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.

Per il Comitato Il capo della delegazione della Comunità: Daniel Calleja Crespo Il capo della delegazione svizzera: Raymond Cron

Trasporto aereo. Dec. n. 1/2006 Comunità/Svizzera RU 2006

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