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AS 2006 629

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulla partecipazione della Confederazione Svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia e Erzegovina (operazione ALTHEA) (con all.)

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e tra l’Unione europea sulla partecipazione della Confederazione Svizzera all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia e Erzegovina (operazione ALTHEA)

Concluso il 22 dicembre 2004 Entrato in vigore il 1° febbraio 2005

La Confederazione Svizzera, da una parte, e l’Unione europea, dall’altra, qui di seguito denominate «Parti», considerando: l’adozione, il 22 novembre 2004, della risoluzione 1575 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla costituzione dell’EUFOR, l’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 25 novembre 20042, della decisione 2004/803/PESC relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina, l’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 12 luglio 20043, dell’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina, l’invito alla Confederazione Svizzera a partecipare all’operazione diretta dall’Unio- ne europea, il completamento positivo del processo di costituzione della forza e la raccomanda- zione del comandante dell’operazione dell’Unione europea e del Comitato militare dell’Unione europea di approvare la partecipazione delle forze della Confederazione Svizzera all’operazione diretta dall’Unione europea, la decisione BiH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza del 21 settembre 20044, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione Svizzera all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina,

RS 0.510.268.1

1 Del testo originale in inglese.

2 GU L 353 del 27.11.2004, pag. 21.

3 GU L 252 del 28.07.2004, pag. 10.

4 GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

2005-0497 629

Operazione ALTHEA - Acc. con l'UE RU 2006

la decisione BiH/3/2004 del Comitato politico e di sicurezza del 29 settembre 20045, relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Partecipazione all’operazione

1 La Confederazione Svizzera aderisce all’azione comune 2004/570/PESC del 12 lu-

glio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzego- vina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e degli accordi esecutivi eventualmente necessari. 2 Il contributo della Confederazione Svizzera all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unio- ne europea.

3 La Confederazione Svizzera garantisce che le sue forze e il suo personale che

partecipano all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi effet- tuino la propria missione conformemente: – all’azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche; – al piano operativo; – alle misure d’attuazione. 4 Le forze e il personale distaccato dalla Confederazione Svizzera che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi. 5 La Confederazione Svizzera informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’Unione europea di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’opera- zione, incluso il ritiro del suo contributo.

Art. II Statuto delle forze

1 Lo statuto delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione

dell’Unione europea di gestione militare della crisi da parte della Confederazione Svizzera è disciplinato dalle disposizioni sullo statuto delle forze, se disponibili, convenute tra l’Unione europea e il Paese ospitante. 2 Lo statuto delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Bosnia e Erzegovina è disciplinato da accordi convenuti tra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Confederazione Svizzera. 3 Fatte salve le disposizioni sullo statuto delle forze di cui al capoverso 1 del presen- te articolo, la Confederazione Svizzera esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul

5 GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64.

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suo personale che partecipano all’operazione dell’Unione europea di gestione milita- re della crisi. 4 La Confederazione Svizzera è competente per soddisfare le pretese di risarcimento connesse con la partecipazione all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Confederazione Svizzera è competente per avviare eventuali azioni, segnatamente di natura legale o disciplinare, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e alle sue prescrizioni. 5 La Confederazione Svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente Accordo.

6 L’Unione europea si impegna a garantire che i suoi Stati membri formulino una

dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento per la parte- cipazione della Confederazione Svizzera all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente Accordo.

Art. III Informazioni classificate 1 La Confederazione Svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le infor- mazioni classificate dell’Unione europea siano protette conformemente alle prescri- zioni di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 20016, e delle ulteriori regolamentazioni emanate dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’Unione europea.

2 Qualora l’Unione europea e la Confederazione Svizzera abbiano concluso un

accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito dell’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi.

Art. IV Catena di comando

1 L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’Unione

europea di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali. 2 Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’Unione europea. Il comandante dell’operazione dell’Unione europea è autorizzato a delegare i suoi poteri. 3 La Confederazione Svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea parte- cipanti.

6 GU L 101 dell’11.04.2001, pag. 1.

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4 Il comandante dell’operazione dell’Unione europea può – previa consultazione

della Confederazione Svizzera – richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contri- buto della Confederazione Svizzera. 5 Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative – SMR) è nomina- to dalla Confederazione Svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi. L’SMR si consul- ta con il comandante della forza dell’Unione europea su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Art. V Finanze 1 La Confederazione Svizzera assume tutti i costi connessi con la sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo I capoverso 1 del presente Accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio del 23 febbraio 20047, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. 2 In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Confederazione Svizzera, se ne è accertata la responsabilità, versa un risarcimento alle condizioni previste dalle disposizioni sullo statuto delle forze, se disponibile, di cui all’articolo II capo- verso 1 del presente Accordo.

Art. VI Accordi esecutivi Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’esecuzione del pre- sente Accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione Svizzera.

Art. VII Inadempienza Qualora una delle Parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra Parte ha il diritto di denunciare il presente Accordo con un preavviso di un mese.

Art. VIII Composizione delle controversie Le controversie connesse con l’interpretazione o l’applicazione del presente Accor- do sono composte per via diplomatica tra le Parti.

7 GU L 63 del 28.02.2004, pag. 68

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Art. IX Entrata in vigore 1 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2 Il presente Accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3 Il presente Accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazio- ne Svizzera all’operazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004 in quattro esemplari originali in inglese.

Per la Per Confederazione Svizzera: l’Unione europea: Bernhard Marfurt Pierre Boissieu

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Allegato

Dichiarazioni (secondo l’art. II cpv. 5 e 6)

Dichiarazione degli Stati membri dell’Unione europea: Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’Unione europea 2004/570/PESC del 12 luglio 2004 relativa all’operazione militare dell’U- nione europea in Bosnia e Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispetti- vi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a pretese di risarcimento nei confronti della Confederazione Svizzera per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: – siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Confederazione Svizzera nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazio- ne dell’Unione europea di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure – risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Confederazione Svizzera, purché l’uso sia connesso con l’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi proveniente dalla Confederazione Svizzera nell’utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione della Confederazione Svizzera: La Confederazione Svizzera, nell’applicare l’azione comune dell’Unione europea 2004/570/PESC del 12 luglio 2004 relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a pretese di risarcimento nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all’operazione dell’Unione euro- pea di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo persona- le o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: – siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure – risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’Unione europea di gestio- ne della crisi nell’utilizzare detti mezzi.

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