AS 2006 65
AS 2006 65
Ordinanza dell’UFAG concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (Elenco dei Paesi ODAgr)
Modifica del 20 dicembre 2005
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza dell’UFAG del 2 dicembre 20031 concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
20 dicembre 2005 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.511
2005-3442 65
Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’O RU 2006 sulle dichiarazioni agricole. O dell’UFAG
Allegato 1 (art. 2)
Paese Base legale Categoria di animali Divieto equiparabile per
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Austria Regolamento (CE) n. 1831/2003 Bovini, equini, ovini, Ormoni e ASAM Belgio del Parlamento europeo e del caprini, suini, pollame Cipro Consiglio, del 22 settembre 2003, domestico, conigli Danimarca sugli additivi destinati domestici, selvaggina da Estonia all’alimentazione animale allevamento biungulata Finlandia Francia Direttiva 96/22/CEE del Germania Consiglio, del 29 aprile 1996 Gran Bretagna concernente il divieto Grecia d’utilizzazione di talune sostanze Irlanda ad azione ormonale, tireostatica e Italia delle sostanze β-agoniste nelle Lettonia produzioni animali e che abroga Lituania le direttive 81/602/CEE, Lussemburgo 88/146/CEE e 88/299/CEE Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Repubblica Ceca Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria
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