AS 2006 735
Ordinanza del Consiglio dei PF concernente il versamento di un'indennità unica al personale del settore dei PF nel 2006
Ordinanza del Consiglio dei PF concernente il versamento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2006
del 13 dicembre 2005 approvata dal Consiglio federale il 1° febbraio 2006
Il Consiglio dei PF, visti gli articoli 15 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina:
Art. 1 Aventi diritto Nel 2006 è versata un’indennità unica non assicurata agli impiegati del settore dei PF il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1° gennaio 2006 e non è risolto al momento del versamento dell’indennità.
Art. 2 Ammontare
1 L’indennità ammonta a:
a. per gli impiegati ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20013 sul personale del settore dei PF: 1,9 per cento della somma dello stipendio annuo e degli assegni di custodia previsti dall’ordinanza del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei PF; b. per i professori: 1,9 per cento della somma dello stipendio annuo e degli assegni di custodia previsti dall’ordinanza del 18 settembre 20034 sul corpo professorale dei PF.
2 L’ammontare dell’indennità dipende dal tasso di occupazione al momento del
versamento dell’indennità.
Art. 3 Non aventi diritto Non hanno diritto all’indennità: a. gli impiegati le cui prestazioni non soddisfano le esigenze; b. gli impiegati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare;
RS 172.220.113.44
2005-3518 735
Versamento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2006 RU 2006
c. i lavoratori impiegati temporaneamente o irregolarmente; d. i beneficiari di una rendita riassunti.
Art. 4 Versamento
1 L’indennità è versata con lo stipendio di marzo.
2 L’indennità è versata dall’istituzione con cui la persona impiegata intrattiene un rapporto di lavoro al momento del versamento dell’indennità.
3 A una persona impiegata che al momento del versamento è in congedo di lunga
durata o in congedo non pagato l’indennità è versata con il primo stipendio successi- vo alla ripresa del lavoro.
Art. 5 Ripercussioni L’indennità non si ripercuote sulla tredicesima mensilità, sui premi di fedeltà, sul pagamento dello stipendio in caso di decesso e sull’indennità di vacanze.
Art. 6 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 settembre 20025 sull’assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP settore dei PF) è modificata come segue: Art. 2 Stipendio annuo determinante Le prestazioni del datore di lavoro previste nel capitolo 4 dell’ordinanza del 15 marzo 20016 sul personale del settore dei politecnici federali (OPers PF) e negli articoli 16 a 19 dell’ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale dei politecnici federali (O sul corpo professorale dei PF), come pure le indennità previ- ste dall’ordinanza del Consiglio dei PF del 13 dicembre 20058 concernente il versa- mento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2006 non menzionate nella presente ordinanza non sono assicurate nel quadro dei piani di previdenza.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2006 con effetto sino al 31 dicem- bre 2006.
13 dicembre 2005 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Alexander J.B. Zehnder
5 RS 172.222.021 6 RS 172.220.113 7 RS 172.220.113.40 8 RS 172.220.113.44; RU 2006 735
Versamento di un’indennità unica al personale del settore dei PF nel 2006. RU 2006 O del Consiglio dei PF
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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