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AS 2006 795

AS 2006 795

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)

Modifica del 1° febbraio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche esterne; visto l’articolo 142 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19253 sulle dogane; visti gli articoli 4, 5 e 10 della legge federale del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane; viste le disposizioni degli accordi, del protocollo d’intesa e delle convenzioni sotto forma di scambio di lettere, menzionate nell’allegato 1,

2 La proposta di sdoganamento di merci che fanno parte di contingenti tariffali

conformemente all’allegato 2 deve essere effettuata per via elettronica. 3 Per le importazioni effettuate nei limiti dei contingenti tariffali, le aliquote di dazio preferenziale di cui all’allegato 2 sono attribuite nell’ordine di accettazione delle dichiarazioni, fino ad esaurimento del rispettivo contingente.

4 Abrogato

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