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AS 2006 801

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea

Modifica del 26 gennaio 2006

L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) ordina:

I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea è modificata come segue:

Art. 1 Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea Europaea, 5a edizione (Ph. Eur. 5), del novembre 20032, il supplemento 5.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20042, il supple- mento 5.2 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20042, il supplemento 5.3 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20042 e il supplemento 5.4 alla Pharmacopoea Europea del marzo 20052; b. Pharmacopoea Helvetica, 9a edizione (Ph. Helv. 9), del novembre 20023, il supplemento 9.1 alla Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 20033, il supple- mento 9.2 alla Pharmacopoea Helvetica dell’ottobre 20033, il supplemen- to 9.3 alla Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 20043 e il supplemento 9.4 alla Pharmacopoea Helvetica del maggio 20053.

1 RS 812.214.11 2 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11). Fino alla pubblica- zione della versione tedesca, le bozze dei singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. 3 Edita della Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11).

2005-3519 801

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici RU 2006 concernente l’emanazione della farmacopea

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.

26 gennaio 2006 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente, Christine Beerli

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