AS 2006 877
Ordinanza sulla navigazione civile dell'Amministrazione federale
Ordinanza sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale (ONCAF)
del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna (LNI), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza contiene disposizioni esecutive della LNI per la navigazione civile dell’Amministrazione federale. 2 Essa è applicabile ai battelli acquistati, noleggiati o utilizzati dall’Amministrazione federale (battelli dell’Amministrazione) per adempiere compiti della Confederazione e ai loro conduttori sulle acque pubbliche entro i confini nazionali. 3 Sempre che la presente ordinanza o accordi internazionali non dispongano altri- menti, è applicabile l’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla navigazione nelle acque svizzere.
Art. 2 Principi d’impiego Le unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale (unità amministrative): a. assumono la responsabilità dell’impiego e del materiale; b. impiegano i mezzi secondo criteri economici.
Art. 3 Competenze 1 l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è competen- te per: a. la sorveglianza dell’applicazione della presente ordinanza nell’Amministra- zione federale; b. l’approvazione del tipo, l’ammissione e l’ispezione periodica dei battelli dell’Amministrazione;
RS 747.201.2
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c. l’ammissione dei conduttori di battelli dell’Amministrazione federale; d. il rilascio e la revoca della licenza di navigazione federale, del permesso di condurre natanti federale e della licenza federale di perito della navigazione; e. la rappresentanza della Confederazione, in quanto ufficio della navigazione, in seno all’Associazione dei servizi della navigazione e presso l’Ufficio federale dei trasporti.
2 La Formazione d’addestramento militare del genio/salvataggio è competente per:
a. la formazione e il perfezionamento dei conduttori di battelli dell’Ammini- strazione; b. la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti della naviga- zione necessari alla formazione e agli esami, conformemente alle direttive dell’UCNEs;
3 La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per:
a. la prontezza d’impiego e la sicurezza d’esercizio dei battelli dell’Ammini- strazione; b. il controllo periodico dei battelli dell’Amministrazione conformemente alle direttive dell’UCNEs.
4 armasuisse è competente per:
a. l’acquisto dei battelli dell’Amministrazione; b. la consulenza tecnica a favore dei mandanti.
Sezione 2: Battelli dell’Amministrazione
Art. 4 Immatricolazione e contrassegni 1 L’UCNEs immatricola i battelli dell’Amministrazione e li dota di una licenza di navigazione federale e di contrassegni della Confederazione. Il dipartimento compe- tente, d’intesa con l’UCNEs, decide in merito a un’eventuale immatricolazione cantonale. 2 In casi particolari, l’UCNEs può autorizzare l’impiego di contrassegni militari.
Art. 5 Utilizzazione 1 I battelli dell’Amministrazione possono essere condotti e utilizzati unicamente da impiegati della Confederazione. Tali impiegati devono essere titolari di un permesso di condurre natanti federale della categoria corrispondente. Per il personale civile dei cantieri navali che effettua corse di prova oppure trasferimenti è sufficiente il per- messo di condurre natanti cantonale. 2 I battelli dell’Amministrazione possono essere utilizzati unicamente per corse di servizio.
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3 Eccezionalmente, è permesso trasportare terzi se lo scopo della corsa lo esige, nonché in casi d’urgenza o per prestare soccorso. Per trasportare terzi ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs.
Art. 6 Noleggio 1 I battelli dell’Amministrazione possono essere noleggiati a terzi se ciò non pregiu- dica l’adempimento dei compiti dell’unità amministrativa competente. 2 I battelli dell’Amministrazione noleggiati devono essere condotti da persone in possesso di un permesso di condurre natanti federale o cantonale della categoria corrispondente. 3 Mediante il noleggio dei battelli dell’Amministrazione le unità amministrative non devono concorrenziare in misura eccessiva il settore privato.
Art. 7 Manutenzione Le unità amministrative sono responsabili della manutenzione dei loro battelli. Incaricano le aziende specializzate di tutti i lavori di manutenzione. I crediti devono essere iscritti nel preventivo dell’unità amministrativa competente.
Art. 8 Giubbotti di salvataggio I giubbotti di salvataggio devono essere indossati: a. a bordo di battelli sprovvisti di ponte e di altri corpi galleggianti; b. a bordo di altri battelli, se si staziona o lavora in luoghi in cui vi è pericolo di cadere in acqua.
Sezione 3: Conduttori
Art. 9 Formazione 1 Gli impiegati federali previsti per condurre battelli dell’Amministrazione seguono una formazione civile oppure una formazione in scuole e corsi militari.
2 La formazione militare è prioritaria ed è equiparata alla formazione civile.
3 Le lezioni di guida devono essere impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente.
4 La Confederazione può convenire con le persone da formare una partecipazione
alle spese di formazione.
Art. 10 Esami Gli esami di conduttore sono svolti da periti della navigazione militare.
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Art. 11 Permesso
1 L’UCNEs rilascia il permesso di condurre natanti federale agli impiegati della
Confederazione che hanno concluso con successo la pertinente formazione militare o civile. 2 Se un impiegato è titolare di un permesso di condurre natanti cantonale, l’UCNEs converte tale permesso, senza esame, nel corrispondente permesso di condurre natanti federale.
3 L’UCNEs revoca il permesso se sussiste un motivo di revoca ai sensi della LNI
oppure se le condizioni mediche o psichiche non sono più adempiute. 4 Il permesso di condurre natanti federale perde la sua validità con la fine del rappor- to di lavoro. Su richiesta, il Cantone di domicilio converte tale permesso nel corri- spondente permesso di condurre natanti cantonale.
Sezione 4: Disposizioni complementari
Art. 12 Noleggio di battelli civili da parte della Confederazione
1 Il
noleggio di battelli civili incombe alle unità amministrative competenti. L’Amministrazione federale delle finanze emana le istruzioni necessarie.
2 I battelli noleggiati conservano l’immatricolazione cantonale.
3 Per quanto concerne la responsabilità, l’utilizzazione e l’indennizzo sono applica- bili le disposizioni del contratto di noleggio.
Art. 13 Incidenti e casi di danno Nel caso d’incidenti e nei casi di danno, il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è competente per la liquidazione dei danni e la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 19–22 dell’ordinanza del 23 febbraio 20053 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 6 dicembre 19824 su i battelli dell’amministrazione federale e i loro conduttori è abrogata.
3 RS 514.31 4 RU 1982 2248
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Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.
1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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