AS 2006 883
AS 2006 883
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:
1bis È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capo- verso 1 lettera c ogni altra formazione professionale di base con un certificato fede- rale di formazione pratica giusta l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità giusta l’articolo 38 LFPr, completata con: a. una formazione continua agricola disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione determinante del mondo del lavoro con- seguita al più tardi due anni dopo la ripresa dell’azienda; o b. un’attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola. 3 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l’azienda di una SA o di una S. a g. l., se: a. nella SA detengono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario e dei diritti di voto e, nella S. a g. l., di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto;
Art. 4a Considerazione di pagamenti diretti esteri 1 Dai pagamenti diretti vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 a favore delle superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare. 2 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l’anno precedente.
1 RS 910.13
2005-3296 883
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2006
Art. 32 cpv. 1
1 Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:
a. per bovini, equini, bisonti, capre lattifere e pecore lattifere 900 franchi b. per le altre capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 400 franchi c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l’effettivo di animali conformemente all’articolo 31 200 franchi capoverso 1
1A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui dati agricoli, il gestore notifica all’autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare: f. i pagamenti diretti UE ricevuti per l’anno precedente per le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare. 1bis I gestori di aziende con superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradi- zione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE stanziati. 4 Il Cantone notifica ogni anno all’Ufficio federale le formazioni continue agricole che danno diritto ai pagamenti diretti giusta l’articolo 2 capoverso 1bis lettera a. L’Ufficio federale pubblica un elenco nazionale.
Art. 67 cpv. 4 lett. d 4 Per calcolare l’importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine:
d. deduzione dei pagamenti diretti UE conformemente all’articolo 4a.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
2 La modifica degli articoli 2 capoverso 1bis e 32 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2007.
1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 919.117.71