AS 2006 885
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)
Modifica del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i contributi di superficie e di trasfor- mazione nella campicoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 5 e 6 5 Dai contributi di coltivazione vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare, a condizione che tali pagamenti diretti UE non siano dedotti dai pagamenti diretti conformemente all’articolo 67 capoverso 4 lettera d dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui paga- menti diretti. 6 Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l’anno precedente.
Art. 5 cpv. 2 2 A complemento dei dati della struttura aziendale conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui dati agricoli, tra il 15 aprile e il 15 maggio il gestore notifica all’autorità designata dal Cantone di domicilio: a. le particelle con colture aventi diritto ai contributi di coltivazione; e b. i pagamenti diretti UE ricevuti per l’anno precedente per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare.
Art. 7 cpv. 7 7 I gestori di aziende con superfici nella zona economica estera coltivate per tradi- zione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE concessi.