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AS 2006 89

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche»

Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche»

del 17 giugno 20051

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale2 sono modificate come segue:

Art. 197 n. 7 (nuovo)3 7. Disposizione transitoria dell’art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) Nei cinque anni seguenti l’accettazione della presente disposizione costituzionale l’agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione: a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che posso- no riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell’ambiente per fini agri- coli, orticoli o forestali; b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 27 novembre 20054.

2 Conformemente all’articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre

19765 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 27 novembre 2005.

31 gennaio 2006 Cancelleria federale

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