AS 2006 921
Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato
Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato
Modifica del 10 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1 lett. u
1 Ad eccezione di quelli delle banche dati DEWA e DEBBWA nonché dei dati
rilevati nell’ambito dei controlli di sicurezza delle persone, in singoli casi il SAP può comunicare i dati personali trattati nell’ISIS: u. all’Ufficio europeo di polizia (Europol), ai fini della cooperazione prevista dall’Accordo del 24 settembre 20042 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.
10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz